Decreto 31 marzo 2023
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Decreto 31 marzo 2023 / Comunicazione prezzi vendita carburante per autotrazione
ID 19669 | 22.05.2023
Decreto 31 marzo 2023 - Modalità dell'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.
(GU n.118 del 22.05.2023)
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Art. 2. Oggetto
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 5/2023, le modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, di cui all’art. 51, comma 1, della legge n. 99/2009, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.
Art. 3. Obbligo di comunicazione dei prezzi
1. L’obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all’art. 51 della legge n. 99/2009, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 5/2023, sussiste con riferimento:
a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto;
b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.
2. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.
3. Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, di comunicare su base volontaria ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per altre modalità di vendita.
4. Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
Art. 4. Termini, modalità della comunicazione e pubblicazione
1. L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 decorre dal 24 luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all’art. 3 al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all’obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell’applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it, seguendo altresì le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet. Eventuali successive modifiche dell’indirizzo internet per l’accesso al servizio telematico sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero.
2. Sono altresì possibili forme di trasmissione semplificata, di cui all’art. 5, fermo restando che gli esercenti rimangono destinatari dell’obbligo di comunicazione al Ministero.
3. Al fine di garantire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, i prezzi comunicati sono pubblicati su Osservaprezzi carburanti.
4. I prezzi comunicati sono utilizzati dal Ministero per ogni utile elaborazione statistica, anche a livello nazionale, e per attività di monitoraggio, comparabilità dei prezzi, comunicazione al pubblico, anche attraverso applicazione fruibile a mezzo di dispositivi portatili, nonché per le finalità di cui all’art. 1, commi 3-bis e 5-bis, del decreto-legge.
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