Decreto 16 marzo 2023
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Decreto 16 marzo 2023 / PUN punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica
ID 19668 | 22.05.2023
Decreto 16 marzo 2023 - Modalita' per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica - PUN.
(GU n.118 del 22.05.2023)
Entrata in vigore: 23.05.2023
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Art. 1. Finalità dell’intervento
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce le modalità per l’operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN) come definita all’art. 2, comma 1, lettera e) , con l’obiettivo di garantire, in tutto il territorio nazionale, condizioni di accesso uniformi e omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di ricarica elettrica di cui all’Allegato 1.
2. La PUN è sviluppata in conformità ai principi di progettazione dei servizi pubblici digitali definiti dalla comunicazione della Commissione europea COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante il Piano d’azione dell’UE per l’e-Government 2016-2020.
Art. 2. Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché le seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - MASE;
b) «GSE»: Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
c) «RSE»: Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a.;
d) «PNire»: Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, previsto dall’art. 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
e) «PUN»: la Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica per il trasporto stradale, prevista nell’ambito del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, quale strumento informatico pubblico che consente l’accesso da parte degli utenti finali del servizio di ricarica dei veicoli elettrici o di altri soggetti interessati alle informazioni indicate nell’Allegato 1
Art. 3. Modalità di attivazione e gestione della PUN
1. Per gli adempimenti tecnici e operativi relativi all’attivazione e alla gestione della PUN, il Ministero, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, si avvale del supporto del GSE e di RSE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, il GSE e RSE stipulano un’apposita convenzione per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività di supporto di cui al primo periodo.
2. La convenzione di cui al comma 1, sulla base di un dettagliato cronoprogramma che garantisce l’operatività della PUN entro i termini di cui al comma 3, individua le attività necessarie per garantire i contenuti minimi e le funzionalità della PUN di cui all’Allegato 1, definisce i costi, le relative modalità di rendicontazione in relazione a ciascuna attività nonché le modalità di verifica circa lo stato di attuazione delle attività medesime.
3. La PUN è resa operativa e accessibile al pubblico entro sessanta giorni dalla data di efficacia della convenzione di cui al comma 1.
4. Il trattamento dei dati immessi nella PUN avviene con modalità conformi al regolamento (UE) 2016/679.
Art. 4. Risorse finanziarie
1. Alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione della PUN, che garantisca le funzionalità di cui all’Allegato 1, si provvede mediante le risorse di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra GSE e RSE, in relazione alle rispettive attività, nell’ambito della convenzione di cui all’art. 3, comma 1.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, GSE e RSE presentano al Ministero una relazione che rendiconta sulle attività svolte nell’anno precedente, sui risultati conseguiti e sui costi sostenuti. La relazione di cui al primo periodo è approvata con decreto del Ministero ed entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia del decreto medesimo è disposta l’erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il Ministero può effettuare, in ogni momento, accertamenti sull’effettivo progresso delle attività di GSE e RSE e sui costi sostenuti.
Art. 5. Adempimenti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture di ricarica
1. Ai fini dell’operatività e della funzionalità della PUN di cui all’art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, i soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e quelli delle infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico, utilizzando le modalità tecniche previste dalle istruzioni operative della PUN stabilite dal GSE:
a) registrano sulla PUN, che ne dà opportuna visibilità, le infrastrutture di ricarica già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le informazioni di cui all’Allegato 1 entro centoventi giorni dalla data di operatività e accessibilità al pubblico della PUN;
b) registrano sulla PUN, che ne dà opportuna visibilità, le nuove infrastrutture di ricarica, fornendo le informazioni di cui all’Allegato 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in operatività delle stesse;
c) aggiornano le informazioni di cui alle lettere a) e
b) con la periodicità prevista dalle istruzioni operative di cui al comma 1;
d) consentono e favoriscono, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi effettuati dal Ministero o da soggetti da questo delegati, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di aggiornamento e la veridicità delle informazioni inserite nella PUN;
e) rispondono alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo di monitorare e valutare la diffusione della mobilità elettrica;
f) conservano e tengono a disposizione, dal momento della registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di eventuale cancellazione dalla PUN, tutta la documenta- zione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla stazione di ricarica ai fini delle verifiche effettuate.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto, di cui l’allegato costituisce parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Allegato 1
Funzionalità PUN
Sezione 1. Informazioni minime
Ogni soggetto gestore di una infrastruttura pubblica di ricarica o di una infrastruttura privata di ricarica ad accesso pubblico comunica ed aggiorna tempestivamente sulla PUN le seguenti informazioni minime:
a) localizzazione, data di entrata in servizio, foto e identificativo dell’infrastruttura;
b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e abilitazione a smart charging, V1G o V2G), tipologia di alimentazione (corrente continua o alternata) e potenza massima erogabile;
c) tecnologia utilizzata per l’accesso alla ricarica (quali, a titolo esemplificativo, card proprietaria, carta di credito), presenza display, abilitazione RFID/NFC e disponibilità temporale dell’accesso;
d) costo del servizio di ricarica base (euro/kWh), da intendersi come un servizio di ricarica acquistato senza la necessità di registrarsi, concludere un accordo scritto o stipulare un rapporto commerciale di durata superiore a quella del servizio di ricarica stesso;
e) stato in tempo reale del punto di ricarica (quali, a titolo esemplificativo, occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione), nonché l’indicazione, con almeno cinque giorni di preavviso, delle eventuali chiusure programmate del punto di ricarica che incidono sull’orario di normale apertura al pubblico, di cui alla lettera c);
f) proprietario dell’infrastruttura (nome, indirizzo e-mail, web, riferimento telefonico eventuale call center) e modalità di segnalazione di reclami o disservizi relativi al servizio di ricarica;
g) mix energetico della fornitura con indicazione della quota di energia rinnovabile, consumo medio in stand-by, eventuali etichettature energetiche e certificazioni di eco-design, ove disponibili;
h) percentuale di tempo in cui il servizio di ricarica è effettivamente disponibile (up-time) ed energia erogata negli ultimi dodici mesi o, se più recente, dalla data di messa in servizio;
l) identificativo del punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell’energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.
Sezione 2. Funzionalità
1. La PUN garantisce almeno le seguenti funzionalità:
a) l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni di cui alla Sezione 1, e la loro accessibilità in funzione delle diverse tipologie di utenti, tra le quali, a titolo esemplificativo:
1) utenti di veicoli elettrici;
2) pubbliche amministrazioni centrali e locali e Autorità di regolazione o controllo;
3) operatori economici, quali, a titolo esemplificativo, CPO, operatori privati di piattaforme commerciali di visualizzazione o di e-roaming, produttori di veicoli elettrici, produttori di stazioni di ricarica, venditori ed installatori delle stazioni di ricarica;
4) GSE/RSE;
b) un differente livello di accesso ai dati e alle funzionalità della PUN in base alle diverse tipologie di utenza
c) la possibilità di comunicare informazioni mancanti, non veritiere o aggiornate, disservizi, reclami e suggerimenti in merito alla PUN, alle infrastrutture di ricarica, e alla diffusione dei punti di ricarica sul territorio nazionale, nonché di tracciare le eventuali risposte e i riscontri;
d) l’accesso in forma semplificata tramite app e sito web utilizzando i più comuni browser e sistemi operativi anche open source ed eventualmente, ove richiesto da esigenze di riservatezza e certificazione dei dati, mediante autenticazione degli utenti e tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma;
e) l’estrazione dei dati con formati aperti e compatibili con i principali strumenti di elaborazione, tenuto conto dei vari livelli di riser- vatezza delle informazioni, nonché l’accesso alle funzioni di monitoraggio e reportistica, anche utilizzando formati cartografici, e le modalità di integrazione e di accessibilità dei dati con quelli di altre piattaforme pubbliche o private;
f) l’estrazione di dati e informazioni per le finalità di monitoraggio e controllo, nonché la possibilità di predisporre cruscotti a supporto del monitoraggio delle fonti di energia rinnovabile nel settore trasporti e al fine di sviluppare, per istituzioni e autorità pubbliche, processi valutativi di specifiche attività ed iniziative future.
g) l’acquisizione e gestione dei dati relativi alle misure di energia prelevata dalle stazioni di ricarica tramite flusso integrato con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.a.;
h) la possibilità di inserire e visualizzare, mediante aree dedicate, informazioni su programmi/incentivi dedicati al settore della mobilità elettrica;
i) la registrazione, su base volontaria, di punti di ricarica privati non aperti al pubblico.
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