Trasporto intermodale dei rifiuti

Trasporto intermodale dei rifiuti
Circolare Albo Gestori Ambientali, n. 1235 del 04 dicembre 2017
E' stato richiesto di chiarire se, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale del ...
ID 19626 | 15.05.2023
Decreto 9 marzo 2023 Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
(GU n.112 del 15.05.2023)
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Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto:
a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
b) definisce i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma, lettera a) , si applicano: ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115; ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera b) , si applicano: ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell’art. 31, paragrafo 5, lettera b) e dell’art. 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115; ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell’art. 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati.
Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali.
4. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano:
a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’art. 28, paragrafo 9 e art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’art. 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.
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