Parere CNI Prot. n. 1398 del 08 febbraio 2023 / Requisiti RT Impianti
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Parere CNI Prot. n. 1398 del 08 febbraio 2023 / Requisiti RT Impianti Ingegnere industriale iunior
DM 37/2008 – REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI – PARERE DEL CUN SU IDONEITÀ TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO DA UN ISCRITTO – POSSESSO DELLA LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE – COMUNICAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO – RIGETTO DELLA PRATICA – RICHIESTA PARERE
Testo Viene richiesto parere riguardo la richiesta di intervento pervenuta da parte di un iscritto il quale – allegando corposa documentazione – segnala di avere ricevuto dalla Camera di Commercio di Salerno una comunicazione di prossima revoca del ruolo di responsabile tecnico ex DM n.37/2008, alla luce di una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, con allegato un parere sfavorevole prodotto dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
L’iscritto – Ingegnere industriale iunior - afferma che secondo il Ministero (1) “la laurea in ingegneria industriale non è abilitante per la maggior parte delle lettere” (dell’art.1 del DM n.37/2008) “quando secondo le CCIAA di tutta Italia, in maniera uniforme, tale laurea è abilitante per tutte le lettere tranne che per la lettera b), anche se la CCIAA di Torino, in accordo al Jobs Act, le riconosce tutte.”
Per poi domandare un riscontro “da dove si evinca che la laurea in Ingegneria industriale L9, secondo la 37/08 sia abilitante per le lettere a), c), d), e), f), g) ma anche la b), anche se nel mio caso è secondaria”, lamentando in caso contrario la necessità di dimettersi dal ruolo di responsabile tecnico dell’impresa.
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Sulla questione si osserva quanto segue.
È necessario, in primo luogo, precisare che non spetta al Consiglio Nazionale rendere interpretazioni ufficiali del DM 22 gennaio 2008 n.37 (2), trattandosi di materia di pertinenza di altre Autorità ed innanzitutto del Ministero dello Sviluppo Economico, né il CNI ha titolo per sottoporre a revisione e sindacare il pronunciamento del CUN, unico soggetto legittimato a pronunciarsi in tema di valore dei titoli di studio ed equipollenze.
Allo stesso tempo, l’economia del presente parere non consente di approfondire tutti gli aspetti della vicenda concreta, né è possibile esaminare nel dettaglio l’imponente documentazione trasmessa.
L’apporto del Consiglio Nazionale dovrà quindi limitarsi alla formulazione di alcune osservazioni di ordine generale e al rilascio di un parere, non vincolante, necessariamente di carattere generale ed astratto e non legato al caso specifico.
Il tutto partendo da alcuni punti fermi.
Il DM n.37/2008 ha compiuto un’opera di revisione e riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Ai sensi del comma 2 dell’art.1 del DM citato, gli impianti posti al servizio degli edifici sono stati classificato in 7 categorie, contrassegnate dalle lettere dalla a) alla g).
Le ditte iscritte nel registro delle imprese sono considerate abilitate all’esercizio delle attività di cui all’art.1 del decreto, qualora l’imprenditore o il responsabile tecnico siano in possesso dei requisiti di cui all’art.4 del medesimo decreto.
L’art.4 del DM n.37/2008 – rubricato “Requisiti tecnico-professionali” – prevede in capo al responsabile tecnico, in via alternativa, una serie di requisiti basati sul titolo di studio (diploma di laurea in materia tecnica specifica, piuttosto che diploma di tecnico superiore (3), oppure diploma o qualifica conseguita al termine della scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1), da solo oppure accompagnato con un periodo più o meno esteso di pratica ed esperienza professionale nel settore, da autocertificare.
La disposizione dedicata ai requisiti tecnico-professionali abbraccia pertanto un ventaglio assai ampio di ipotesi (4), ricomprendendo verso l’alto il laureato magistrale in Ingegneria, fino a giungere – al gradino più basso, nella direzione opposta - al lavoratore privo di specifici titoli di studio, ma in possesso della qualifica di operaio installatore “per un periodo non inferiore a tre anni” e “in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1” del decreto.
Una previsione ad hoc è poi dedicata alla “Progettazione degli impianti” (art.5 del DM n.37/2008), ma si tratta di tematica che esula dall’oggetto del presente parere.
Come si vede, la disciplina regolamentare non contiene una elencazione tassativa dei titoli di studio (universitari e non) che consentono di svolgere il ruolo di responsabile tecnico dell’impresa installatrice, di modo che – nella prassi – sono state le singole Camere di Commercio, dove l’impresa è tenuta ad iscriversi, a svolgere un ruolo supplente, di concreta individuazione di titoli di studio abilitanti, distinti per i settori fissati dalla normativa (lettere da a) a g) del secondo comma dell’art.1 DM n.37/2008).
Questa soluzione è stata più volte espressamente approvata dal MISE, che ha affermato il principio che la responsabilità del procedimento di valutazione del titolo di studio rimane in capo alla Camera di Commercio, salvo volersi avvalere del competente parere rilasciato dal CUN (v., sul punto, il documento - pag.50 - presente all’indirizzo: www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Massimario-aggiornato-al-10aprile2019-DM-37-2008.pdf).
In proposito – e nella stessa sede – il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato che “il C.U.N. stesso, a partire dalle adunanze del 12 luglio 2007, ha affermato che essendo i corsi di laurea ‘contenitori ampi nei quali possono essere istituiti corsi differenziati tra loro per percorso formativo e contenuti, anche a parità di denominazione, è necessario ‘procedere al puntuale esame del curriculum di ciascun laureato per il quale il quesito venga posto’. Ogni pronunciamento è pertanto reso sulla base dello specifico curriculum universitario presentato e ha valore limitato alla singola laurea oggetto di parere. Ne consegue che, come affermato dal C.U.N., il parere reso da questo organo ‘non potrà essere automaticamente esteso a tutti coloro che hanno conseguito il medesimo titolo di studio’. Quanto sopra ha valenza, sempre secondo il CUN, sia per la L.122/82 che per il D.M. 37/2008.”.
Troviamo dunque delle soluzioni differenziate sulla questione dei titoli di studio, a seconda della Provincia e della Camera di Commercio alla quale facciamo riferimento.
Così, per fare un esempio, la Camera di Commercio di Frosinone, per la laurea triennale in Ingegneria industriale, riconosce tutte le lettere dell’art.1, comma 2, DM n.37/2008, tranne la lettera b) (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere), con l’avvertenza che trattasi di elenco indicativo e non esaustivo e che l’Ufficio competente si riserva di valutare i singoli piani degli studi.
Mentre la Camera di Commercio di Torino ammette anche la lettera b) (v. il link www.to.camcom.it/titoli-di-studio-idonei-le-attività-di-cui-al-dm-372008), precisando comunque che l’elenco dei titoli di studio pubblicato è meramente indicativo e che, essendo i percorsi di laurea triennale molto diversificati tra loro, “è necessario che il soggetto interessato chieda un parere al Ministero dello Sviluppo Economico, presentando il piano di studi effettuato.” (5).
Questo sistema, a parere dello scrivente Consiglio, non garantisce la certezza del diritto e presta il fianco, con tutta evidenza, a soluzioni differenziate a seconda del territorio di riferimento, anche se il suggerimento (non si tratta di una direttiva vincolante) di rivolgersi al MISE dovrebbe – sul piano teorico - contribuire a ridurre le differenziazioni e a garantire una uniformità di trattamento dei diversi piani di studio.
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L’opinione del Consiglio Nazionale è che la soluzione basata sull’analisi del piano degli studi e dei singoli esami universitari sostenuti presti il fianco ad alcune criticità e si esponga a delle perplessità, soprattutto considerando che di tali riferimenti, almeno in apparenza, nella normativa non vi è traccia e che l’art.4, comma 1, del DM n.37/2008 – come si è visto – ammette al ruolo di responsabile tecnico, a livello astratto, anche soggetti privi di una benché minima formazione universitaria (6) e addirittura soggetti sprovvisti di titoli di studio, compreso il diploma, purché in possesso di esperienza professionale nel settore e della qualifica di “operaio installatore specializzato”.
D’altra parte, occorre riconoscere e tenere presente che trattasi di un assetto ormai consolidato, e che risulta arduo ipotizzare un cambiamento nel breve periodo, specie considerando il ruolo che è oggi assegnato alle Camere di Commercio.
Fermo restando che è intenzione del Consiglio Nazionale assumere una iniziativa politica presso il Ministero dello Sviluppo Economico (7), per verificare i margini di miglioramento e razionalizzazione della disciplina, a beneficio di tutti gli operatori del settore.
Ad avviso del Consiglio Nazionale, - per la Categoria degli Ingegneri - andrebbe piuttosto valorizzata l’iscrizione all’albo professionale, diviso - come noto – in due sezioni (sezione A e sezione B) e ciascuna sezione in tre settori (a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell’informazione). V. in proposito la fondamentale circolare CNI 26/01/2011 n.383, pubblicata sul sito Internet istituzionale e per comodità allegata alla presente.
Questo perché – per gli Ingegneri – le competenze professionali derivano dall’iscrizione all’albo professionale e non dal mero possesso del titolo di studio universitario (e neppure dal superamento dell’esame di Stato, non seguito dall’iscrizione all’albo di Categoria).
Ebbene, per l’iscritto alla sezione B dell’albo, settore b) ingegneria industriale, l’art.46, comma 3, lettera b), del DPR 5 giugno 2001 n.328 prevede i seguenti settori di attività professionale:
“1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.”
Ne deriva che – in base al DPR n.328/2001 – in materia di impianti, l’Ingegnere industriale iunior può intervenire in autonomia per le prestazioni che non implicano l’utilizzo di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione e che non concernono impianti e sistemi di tipologia complessa (8).(v. il precedente parere CNI 18/11/2020, presente sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale e per comodità allegato alla presente).
Avuto riguardo alle attività ed alle prestazioni richieste al responsabile tecnico dal DM 22 gennaio 2008 n.37 – da non confondere col progettista di cui al citato art. 5 del decreto – l’avviso del Consiglio Nazionale, considerata anche la laurea posseduta, è nel senso che l’Ingegnere industriale iunior in possesso della laurea triennale in Ingegneria industriale – in linea generale - sia pienamente legittimato a svolgere l’attività di responsabile tecnico per tutte le lettere previste dal secondo comma dell’art.1 del DM n.37/2008.
Fatta salva la necessità di operare una verifica caso per caso del singolo impianto, senza preclusioni aprioristiche e tenendo conto di tutti gli aspetti qualitativi e specifici della prestazione richiesta (9).
Quanto sopra, come detto, esula dal caso specifico segnalato e non si sovrappone in alcun modo allo scambio di corrispondenza avuto con la Camera di Commercio di Salerno e con la richiesta, ivi contenuta, di “provvedere alla nomina di un nuovo r.t. per tali attività o alla comunicazione di cessazione di tali attività al REA”.
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Confidando di avere fornito - nei limiti delle attribuzioni istituzionali del Consiglio Nazionale e fatte salve le autonome determinazioni dell’Ordine territoriale - il contributo interpretativo richiesto, si inviano cordiali saluti.
ALLEGATI:
1) Circolare CNI 26/01/2011 n.383;
2) Parere CNI del 18/11/2020.
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NOTE
(1) In verità, il giudizio negativo pare più correttamente da riferire al parere del CUN, espresso nell’adunanza del 26 gennaio 2022 ed allegato alla richiesta di parere. In esso si legge che: “Sulla base dell’esame specifico del curriculum degli studi presentato, con l’indicazione degli esami sostenuti, si ritiene che la Laurea in Ingegneria industriale (Classe L-9 Classe delle Lauree in Ingegneria industriale DM 270/2004) del Dott… sia abilitante per le attività indicate alle lettere c), e), dell’art.1, comma 2, del DM 37/2008. Si ritiene inoltre che essa non sia abilitante per le attività indicate alle lettere a), b), d), f), g). Si precisa che il parere è reso sulla base dello specifico curriculum ed è pertanto limitato alla persona in questione.”
(2) “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”.
(3) Accanto alle lauree, risultano dunque immediatamente abilitanti, senza necessità di esperienza professionale, anche i diplomi di Istituto Tecnico Superiore, Area 1- Efficienza energetica.
(4) Oltre alla laurea, al diploma, all’attestato professionale e alla qualifica di operaio specializzato, il DM n.37/2008 ha aggiunto anche la novità costituita dallo status di titolare, di socio e di collaboratore familiare dell’impresa.
(5) L’indirizzo cui inviare le richieste è: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA - Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi - Via Sallustiana 53 - 00187 ROMA (RM).
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(6) Si condivide, pertanto, l’assunto secondo cui sarebbe irrazionale pretendere dai possessori di una laurea triennale in Ingegneria – dunque di un titolo di studio certamente afferente alla materia in questione e pienamente conforme alle attività da svolgere – il possesso di requisiti e qualificazioni ulteriori, non previste per gli altri soggetti ammessi al ruolo di responsabile tecnico, per effetto del disposto dell’art.4 del DM n.37/2008.
(7) Oggi: Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
(8) Secondo l’ordinanza del Tribunale di Avellino 19 febbraio 2014 n.395 – allegata alla circolare CNI 10/10/2014 n.434 – il DPR n.328/2001 ha – tra l’altro – stabilito “una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli ingegneri, individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all’uso di metodologie avanzate od innovative per gli iscritti alla sezione A ed all’uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B”.
(9) Si rammenta che la disciplina dettata dal DM n.37/2008 trova applicazione per gli impianti di tutti gli edifici e non più per i soli edifici civili
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