Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.268
/ Totale documenti scaricati: 28.528.743

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.268
/ Totale documenti scaricati: 28.528.743

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.268 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.743 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.268 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.743 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.268 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.743 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.268 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.743 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.268 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.743 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.268 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.743 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.268 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.743 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.268 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.743 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento (UE) 2023/915

ID 19565 | | Visite: 7289 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/19565

Regolamento  UE  2023 915

Regolamento (UE) 2023/915 / Tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti - Consolidato 22.07.2024 

ID 19565 | Update 07.10.2024

Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006

(GU L 119/103 del 5.5.2023)

Entrata in vigore: 25.05.2023

Modificato da:

- M1 Regolamento (UE) 2023/1510 della Commissione del 20 luglio 2023 (GU L 184 21 21.7.2023)
- M2 Regolamento (UE) 2024/1002 della Commissione del 4 aprile 2024 (GU L 1002 1 5.4.2024)
- M3 Regolamento (UE) 2024/1022 della Commissione dell’8 aprile 2024 (GU L 1022 1 9.4.2024)
- M4 Regolamento (UE) 2024/1038 della Commissione del 9 aprile 2024 (GU L 1038 1 10.4.2024)
- M5 Regolamento (UE) 2024/1683 della Commissione del 17 giugno 2024 (GU L 1683 1 18.6.2024)
- M6 Regolamento (UE) 2024/1756 della Commissione del 25 giugno 2024 (GU L 1756 1 26.6.2024)
- M7 Regolamento (UE) 2024/1808 della Commissione del 1o luglio 2024 (GU L 1808 1 2.7.2024) - Consolidato 22.07.2024

_______

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) «alimento»: un alimento quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002;
c) «immissione sul mercato»: l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002;
d) «consumatore finale»: un consumatore finale quale definito all'articolo 3, punto 18), del regolamento (CE) n. 178/2002;
e) «trasformazione»: il trattamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «prodotti non trasformati»: i prodotti non trasformati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004; e
g) «prodotti trasformati»: i prodotti trasformati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 2 Norme generali

1. Gli alimenti di cui all'allegato I non sono immessi sul mercato e non sono impiegati come materie prime negli alimenti o come ingredienti di alimenti qualora contengano un contaminante in una quantità superiore al tenore massimo stabilito nel medesimo allegato.

2. Gli alimenti che rispettano i tenori massimi stabiliti nell'allegato I non sono miscelati con alimenti in cui tali tenori massimi siano superati.

3. I tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applicano agli alimenti come immessi sul mercato e alla parte commestibile degli alimenti in questione, salvo quanto diversamente indicato nel medesimo allegato.

4. Nei sistemi in cui la produzione e la trasformazione dei cereali sono integrate in modo che tutti i lotti entranti siano puliti, selezionati e trasformati nello stesso stabilimento, i tenori massimi si applicano ai cereali non trasformati nella fase della catena di produzione precedente la prima trasformazione.

Articolo 3 Alimenti essiccati, diluiti, trasformati e composti

1. Qualora nell'allegato I non siano stabiliti tenori massimi specifici a livello di Unione per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti (vale a dire costituiti da più di un ingrediente), nell'applicare a tali alimenti i pertinenti tenori massimi di cui al medesimo allegato si tiene conto degli aspetti seguenti:

a) modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
b) modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
c) le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
d) il limite analitico di quantificazione.

2. Qualora l'autorità competente effettui un controllo ufficiale, l'operatore del settore alimentare fornisce e giustifica i fattori specifici di concentrazione, diluizione o trasformazione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione o trasformazione in questione, o i fattori specifici di concentrazione, diluizione o trasformazione per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti in questione, come pure la proporzione degli ingredienti impiegati per le operazioni di miscelazione in questione.

Qualora l'operatore del settore alimentare non fornisca il fattore di concentrazione, diluizione o trasformazione necessario o qualora l'autorità competente ritenga tale fattore inidoneo alla luce della giustificazione, è l'autorità competente stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo l'obiettivo della massima tutela della salute pubblica.

3. Qualora nell'allegato I non siano stabiliti tenori massimi specifici a livello di Unione per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, per tali alimenti gli Stati membri possono prevedere tenori massimi più rigorosi.

Articolo 4 Divieto di detossificazione

Gli alimenti contenenti contaminanti di cui all'allegato I non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.

[...]

Articolo 9 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 10 Misure transitorie

1. Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a k) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:

a) 19 settembre 2021 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia contenenti granturco o relativi prodotti derivati di cui all'allegato I, punto 2.2.1;

b) 1° gennaio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp e di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all'allegato I, punto 1.8;

c) 3 maggio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di mercurio di cui all'allegato I, punto 3.3;

d) 1° luglio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei di cui all'allegato I, punto 2.5;

e) 1° settembre 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici di cui all'allegato I, punti da 2.2.2 a 2.2.9;

f) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di ocratossina A di cui all'allegato I, punto 1.2;

g) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di acido cianidrico di cui all'allegato I, punto 2.3;

h) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di Δ9-THC e Δ9-THCA di cui all'allegato I, punto 2.6;

i) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di diossine e della somma di diossine e policlorobifenili diossina-simili di cui all'allegato I, punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.11 e 4.1.12;

j) 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di sostanze perfluoroalchiliche di cui all'allegato I, punto 4.2;

k) 26 marzo 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico di cui all'allegato I, punto 3.4.

2. Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 1° luglio 2022 possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici di cui all'allegato I, punto 2.4.

3. L'onere della prova della data dell'immissione legale dei prodotti sul mercato incombe all'operatore del settore alimentare.

Articolo 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (UE) 2023 915 Consolidato 22.07.2024.pdf)Regolamento (UE) 2023/915 Consolidato 22.07.2024
 
IT891 kB195
Scarica questo file (Regolamento (UE) 2023_915.pdf)Regolamento (UE) 2023/915
 
IT1155 kB831

Tags: Chemicals Food HACCP

Ultimi inseriti

Decisione di esecuzione  UE  2025 322
Feb 19, 2025 16

Decisione di esecuzione (UE) 2025/322

Decisione di esecuzione (UE) 2025/322 ID 23488 | 19.02.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/322 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Feb 18, 2025 28

Legge 25 luglio 2000 n. 213

in News
Legge 25 luglio 2000 n. 213 ID 23486 | 18.02.2025 Legge 25 luglio 2000 n. 213Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci. (GU n.178 del 01.08.2000) Leggi tutto
Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici
Feb 18, 2025 39

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti… Leggi tutto
Feb 18, 2025 41

Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188

Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188 ID 23482 | 18.02.2025 Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria. Entrata in vigore del decreto: 22-10-2003 (GU n.170 del 24.07.2003 - SO n. 118) [box-warning]Abrogazione… Leggi tutto
CEI UNI 11222 2013
Feb 18, 2025 44

CEI UNI 11222:2013

CEI UNI 11222:2013 / Verifica e manutenzione periodica Impianti di illuminazione di sicurezza edifici ID 23480 | 18.02.2025 / In allegato CEI UNI 11222:2013 (anche UNI CEI 11222:2013)Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la… Leggi tutto
Feb 17, 2025 51

Regio Decreto 11 ottobre 1863 n. 1501

in News
Regio Decreto11 ottobre 1863 n. 1501 / Primo riferimento per la professione di Perito agrario ID 23477 | 17.02.2025 / Archivio Regio Decreto 11 ottobre 1863 n. 1501 Col quale viene ordinato il corso di agronomia ed agrimensura per gli aspiranti alla professione di Perito-Misuratore e di… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici
Feb 18, 2025 39

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti… Leggi tutto
CEI UNI 11222 2013
Feb 18, 2025 44

CEI UNI 11222:2013

CEI UNI 11222:2013 / Verifica e manutenzione periodica Impianti di illuminazione di sicurezza edifici ID 23480 | 18.02.2025 / In allegato CEI UNI 11222:2013 (anche UNI CEI 11222:2013)Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la… Leggi tutto
CEI UNI EN ISO IEC 17065 2012
Feb 13, 2025 153

CEI UNI EN ISO/IEC 17065:2012

CEI UNI EN ISO/IEC 17065:2012 / Requisiti per organismi di certificazione ID 23461 | 13.02.2025 / Preview allegato Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi Data disponibilità: 11 dicembre 2012 La presente norma è la versione ufficiale in… Leggi tutto