Decreto 2 agosto 2005 n. 198
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Decreto 2 agosto 2005 n. 198
Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.
(GU n.222 del 23.09.2005)
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Art. 1. Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali
1. Possono ottenere autorizzazioni per l’autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprieta' divisa, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale ad effettuare trasporti internazionali.
2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l’autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.
3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprieta' divisa di cui al comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all’assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.
4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio, salvo diversamente disposto dal decreto di cui all’articolo 8, in ordine al requisito della titolarita' della licenza stessa.
5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.
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Collegati
Decreto 11 settembre 2015
D.P.R. 19 aprile 1990 n. 155
Legge 6 giugno 1974 n. 298
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