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Europe, Rome

Decreto direttoriale MASE 03 aprile 2023

ID 19403 | | Visite: 1063 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/19403

DD MASE 03 aprile 2023

DD MASE 03 aprile 2023 / Imprese RAEE Contributi adesione sistema di gestione ambientale Emas

ID 19403 | 11.04.2023

Il D.D. disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (Ce) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas). 

L'agevolazione concedibile è pari a un massimo di 15.000,00 euro. Le imprese potranno presentare la domanda per l'accesso agli incentivi a decorrere dalle ore 12.00 del 4 settembre 2023 e fino alle ore 23.59 del 18 settembre 2023, esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma informatica sul sito del soggetto gestore (Invitalia) e potrà essere presentata una sola domanda di contributo.

_________

Decreto direttoriale MASE 03 aprile 2023

[...]

Articolo 2 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (Ce) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas).
2. L'agevolazione concedibile è pari a un massimo di 15.000,00 euro, come stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto; salvo il caso richiamato al comma 3 del medesimo articolo.
3. L'accesso all'agevolazione di cui al presente provvedimento è attivata annualmente, nel primo semestre di ciascuna annualità, con avviso sul sito istituzionale del Ministero - www.mase.gov.it - Sezione "News" e "Bandi e Avvisi".

Articolo 3 Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Ai fini dell'accesso al contributo, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, il soggetto istante presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità indicate nel presente articolo
2. La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto istante, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, attraverso l'apposita funzionalità prevista dalla procedura informatica.
Le domande di accesso alle agevolazioni, debitamente sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto istante ovvero da altro soggetto appositamente delegato, e i relativi allegati, si potranno presentare trascorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso inerente alla presente agevolazione sul sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it - Sezione "News" e "Bandi e Avvisi". La procedura informatica di presentazione delle domande sarà aperta per quindici giorni.
3. Per l'accesso alla procedura informatica, al soggetto istante è richiesto l'utilizzo di SPID, CNS o CIE e il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva, che deve risultare censita nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.
4. Nel caso in cui il soggetto istante, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a) e d), del decreto, la procedura informatica non consente il completamento dell'iter di presentazione della stessa. A tal fine, è cura del soggetto istante accertarsi, prima dell'accesso alla procedura informatica, che i dati comunicati e riportati sul predetto Registro siano corretti e aggiornati. Nel caso in cui le informazioni desumibili dal Registro delle imprese non risultino aggiornate, il soggetto istante è tenuto ad effettuare i relativi adempimenti presso il predetto Registro ai fini dell'espletamento della procedura di presentazione della domanda.
5. Il soggetto istante, ai fini dell'accesso al contributo, è tenuto a compilare la domanda di accesso alle agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, tramite la procedura informatica, e a trasmettere la seguente documentazione:
a) autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) attestazione dell'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione Emas, mediante la trasmissione dei documenti di seguito riportati, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto:
i. dichiarazione del verificatore ambientale (accreditato) sulle attività di verifica e convalida ai sensi dell'allegato VII del regolamento (Ce) 1221/2009 (Emas);
i. dichiarazione ambientale convalidata in conformità all'allegato IV del regolamento (Ce) 1221/2009 (Emas);
accompagnati dalle spese sostenute relative a:
iii. contratto stipulato con il verificatore ambientale (accreditato) per le attività di verifica e convalida ai sensi dell'allegato VII del regolamento (Ce) 1221/20099 (Emas);
iv. eventuale contratto di consulenza per la realizzazione di una o più attività previste per l'ottenimento della registrazione ai sensi del regolamento (Ce) 1221/2009 - Emas (analisi ambientale, sistema di gestione ambientale, dichiarazione ambientale);
6. Il soggetto istante, pena l'inammissibilità della domanda di accesso al contributo, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto.
7. Ai fini della compilazione e invio della domanda di accesso alle agevolazioni, il soggetto istante è tenuto a:
a) accedere alla procedura informatica, attraverso l'utilizzo di Spid, Cie o Cns;
b) selezionare la misura "Raee Emas";
c) inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;
d) generare il modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto istante e apporre la firma digitale;
e) caricare il modulo di domanda firmato digitalmente con i previsti allegati;
f) inviare la domanda; il sistema genera il Codice identificativo della stessa. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione della domanda, il sistema rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione della domanda di agevolazione.
8. Le domande di accesso al contributo si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di cui al comma 8, lettera
f) del presente articolo.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto, ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni.
10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici le imprese che abbiano già ottenuto la certificazione Emas o abbiano concluso il procedimento per l'ottenimento della registrazione Emas al momento di presentazione dell'istanza.
11. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria assegnata per l'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto.
12. Le domande di agevolazione presentate fuori dai termini di cui al comma 3, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte nel presente articolo, ovvero tramite canali diversi dalla procedura informatica, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
13. Ai fini della quantificazione delle spese agevolabili, nell'ambito della domanda di agevolazione, sono ammesse al contributo unicamente le spese riferibili alla lettera b), punto iii) e iv) del comma 5 del presente articolo, connessi all'ottenimento della certificazione ambientale. Non sono comunque ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse, nonché quelle riferite ai costi di mantenimento della certificazione.

Articolo 4 Istruttoria della domanda

1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso al contributo, il Ministero, tramite il soggetto attuatore, esegue le attività istruttorie, di cui all'articolo 7 del decreto, delle domande presentate ai sensi del precedente articolo 3.
2. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto istante, il Ministero può richiederli mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto istante è tenuto a riscontrare nei termini indicati nella comunicazione stessa.

Articolo 5 Concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
...

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