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Europe, Rome

Direttiva (UE) 2020/1828

ID 19299 | | Visite: 4366 | News ConsumersPermalink: https://www.certifico.com/id/19299

Direttiva  UE  2020 1828

Direttiva (UE) 2020/1828 / Direttiva Protezione consumatori - Azioni rappresentative - Consolidato Luglio 2024

ID 19299 | 31.07.2024

Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE 

GU L 409/1 del 4.12.2020

Entrata in vigore:  24 dicembre 2020

Attuazione entro il 25 dicembre 2022 e applicazione negli Stati membri a partire dal 25 giugno 2023.
________

Modificata da:

- M1 Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 (GU L 265 1 12.10.2022)
- M2 Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 (GU L 277 1 27.10.2022)
- M3 Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (GU L 1781 1 28.6.20249 - Consolidato 18.07.2024

________

...

La Direttiva (UE) 2020/1828 conferisce alle organizzazioni o agli enti pubblici designati dagli Stati membri dell’Unione europea i poteri per chiedere provvedimenti inibitori o provvedimenti risarcitori per conto di gruppi di consumatori attraverso azioni rappresentative (comprese azioni rappresentative transfrontaliere). Ciò include la richiesta di risarcimento ai professionisti che violano i diritti dei consumatori in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l’energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale.

Poiché sia i procedimenti giudiziari sia i procedimenti amministrativi potrebbero tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se un’azione rappresentativa possa esse esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o tramite entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione.

Enti legittimati

Gli Stati membri designano gli enti che saranno autorizzati a proporre azioni rappresentative per conto dei consumatori (enti legittimati).

Per essere autorizzati a intentare azioni rappresentative in uno Stato membro diverso da quello in cui l’ente legittimato stesso è stato designato (azione transfrontaliera), gli enti legittimati dovrebbero:

- essere persone giuridiche regolarmente costituite a norma del diritto nazionale dello Stato membro di designazione;
- dimostrare 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela degli interessi dei consumatori, prima della richiesta di designazione;
- non perseguire scopi di lucro;
- dimostrare di avere come oggetto sociale un interesse legittimo a tutelare gli interessi dei consumatori nell’ambito di applicazione degli atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato I della direttiva;
- non essere oggetto di procedimenti di insolvenza o essere stati dichiarati insolventi;
- essere indipendenti e non essere influenzati da persone diverse dai consumatori, in particolare da professionisti del mercato;
- disporre di procedure stabilite per prevenire tale influenza e i conflitti di interessi;
- rendere pubbliche le fonti del loro finanziamento;
- rendere pubblica la loro struttura organizzativa, gestionale e partecipativa, gli obiettivi, i metodi di lavoro e le attività;
- rendere pubbliche le informazioni che ne dimostrino la conformità con i suddetti criteri.

Gli Stati membri possono inoltre applicare i suddetti criteri agli enti legittimati designati anticipatamente e autorizzati a proporre specifiche azioni rappresentative nazionali (nello Stato membro di designazione). Gli Stati membri possono inoltre designare enti legittimati ad hoc per proporre un’azione rappresentativa nazionale specifica.

La Commissione europea pubblica l’elenco degli enti legittimati a intentare azioni rappresentative transfrontaliere su un portale online, aggiornato ove necessario.

Provvedimenti inibitori

Un provvedimento inibitorio è un provvedimento provvisorio o definitivo teso a far cessare o a vietare una pratica. Entrambi possono essere utilizzati per interrompere una pratica esistente o vietare una pratica imminente. Può inoltre prevedere (a seconda del diritto nazionale) l’obbligo a rendere pubblica la decisione o la dichiarazione rettificativa degli organi giurisdizionali.

L’ente legittimato non è tenuto a provare le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori lesi dalla violazione, o la condotta intenzionale o negligente del professionista.

Provvedimenti risarcitori

Un provvedimento risarcitorio impone al professionista di offrire rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale.

Gli Stati membri garantiscono che:

- i consumatori che hanno espresso esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati dall’ente legittimato in un’azione rappresentativa (scelta di inclusione «opt-in» o esclusione «opt-out») non possano essere rappresentati in un’altra azione rappresentativa o intentare un’azione individuale con la stessa causa e nei confronti dello professionista;
- i consumatori non ricevano indennizzi più di una volta per la stessa causa;
- un provvedimento risarcitorio dia il diritto ai consumatori di beneficiare dei rimedi previsti senza che sia necessario intentare un’azione distinta;
- vengano stabilite delle norme sui limiti di tempo entro cui i singoli consumatori possono beneficiare di provvedimenti risarcitori.

Tali rimedi non pregiudicano eventuali rimedi supplementari che non sono stati oggetto dell’azione rappresentativa.

Al fine di evitare un conflitto di interessi nel caso in cui il provvedimento risarcitorio sia finanziato da un terzo, gli Stati membri che consentono tale tipo di finanziamento garantiscono in particolare che:

- le decisioni degli enti legittimati non siano influenzate dall’erogatore di finanziamenti terzo in una maniera tale da nuocere all’interesse collettivo dei consumatori interessati dall’azione rappresentativa;
- l’azione rappresentativa non sia intentata nei confronti di un concorrente dell’erogatore di finanziamenti oppure di un convenuto dal quale l’erogatore di finanziamenti dipende.

Transazioni

Gli Stati membri devono garantire che:

- l’ente legittimato e il professionista possano proporre congiuntamente una transazione concernente il risarcimento; o
- l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa, dopo aver consultato l’ente legittimato e il professionista, possano invitare le parti a raggiungere una transazione entro un limite di tempo ragionevole;
- le transazioni approvate dall’organo giurisdizionale o dall’autorità amministrativa sono vincolanti per l’ente legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati, ma gli Stati membri possono stabilire norme che concedono ai consumatori - interessati di accettare o rifiutare la transazione.

Spese relative ai procedimenti

La parte soccombente è tenuta a pagare le spese del procedimento.

I singoli consumatori interessati da un’azione rappresentativa non pagano le spese del procedimento, eccetto, potenzialmente, quando le spese sostenute sono il risultato della condotta intenzionale o negligente del singolo consumatore.

Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che le spese di procedimento relative alle azioni rappresentative non impediscano agli enti legittimati l’effettivo esercizio del loro diritto di chiedere i provvedimenti inibitori.

Gli Stati membri possono stabilire norme che consentano agli enti legittimati di chiedere contributi di adesione o analoghi oneri di modesta entità ai consumatori che intendono essere da essi rappresentati nell’ambito di una determinata azione rappresentativa di natura risarcitoria.

Sanzioni

Gli Stati membri devono:

- stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili al mancato rispetto o rifiuto di rispettare un provvedimento inibitorio, un obbligo di informazione o di esibizione delle prove;
- garantire l’attuazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

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