Comunicazione import/export sostanze ozono-lesive 2024
ID 19079 | 27.02.2023
Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2024 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2024 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. (2023/C 70/12)
GU C 70/28 del 27.2.2023
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1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (il regolamento) che nel 2024 intendono:
a) importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, oppure
b) produrre o importare nell'Unione europea tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.
Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord prevede che il regolamento (CE) n. 1005/2009 si applichi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Ne consegue che i riferimenti all'Unione europea nel presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord.
2. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
Gruppo VI: bromuro di metile
Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
Gruppo IX: bromoclorometano
3. L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate (3) richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un’autorizzazione preventiva.
4. Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:
a) produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi,
b) importazione in libera pratica nell'Unione europea per usi critici (halon),
c) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come materia prima,
d) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come agente di fabbricazione.
La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:
- conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione nel caso a),
- conformemente all'articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).
Attività di cui al paragrafo 4
5. Un’impresa che nel 2024 desideri importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9.
6. L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://ods-licensing.ec.europa.eu/ods2/) è tenuta a farlo entro il 22 maggio 2023.
7. L’impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di quote disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
I moduli di domanda di quote saranno disponibili online a partire dal 22 maggio 2023 nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
8. La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di quote debitamente compilati, senza errori e pervenuti entro il 22 giugno 2023.
Le imprese sono invitate a presentare i moduli di domanda di quote quanto prima e con sufficiente anticipo, per consentire di apportare le eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.
9. La presentazione di un modulo di domanda di quote di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2024, le imprese devono richiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
Importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazione
10. Un’impresa che nel 2024 desideri esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12.
11.
L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile.
12.
Prima di procedere, nel 2024, a un’importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un’esportazione, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
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Collegati
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono
Decisione 88/540/CEE
Regolamento (CE) n. 1005/2009
Decisione 80/372/CEE
Decisione 82/795/CEE
Regolamento (UE) n. 517/2014
Legge 4 luglio 1988 n. 277
Legge 28 dicembre 1993 n. 549
D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146
Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n. 163