Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.296
/ Totale documenti scaricati: 28.621.337

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.296
/ Totale documenti scaricati: 28.621.337

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.296 *

/ Totale documenti scaricati: 28.621.337 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.296 *

/ Totale documenti scaricati: 28.621.337 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.296 *

/ Totale documenti scaricati: 28.621.337 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.296 *

/ Totale documenti scaricati: 28.621.337 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.296 *

/ Totale documenti scaricati: 28.621.337 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.296 *

/ Totale documenti scaricati: 28.621.337 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.296 *

/ Totale documenti scaricati: 28.621.337 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.296 *

/ Totale documenti scaricati: 28.621.337 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Rettifica Raccomandazione 2022/C 229/01 - 06.02.2023

ID 18916 | | Visite: 909 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/18916

Rettifica Raccomandazione 2022/C 229/01 - 06.02.2023

ID 18916 | 06.02.2023

Rettifica della raccomandazione della Commissione del 10 giugno 2022 sulla definizione di nanomateriale (Gazzetta C 229 del 14 giugno 2022) - (2023/C 43/04)

...

Pagina 2, considerando 8, ultima frase,

anziché:

«È auspicabile che l’attuazione si fondi su orientamenti stabiliti dal JRC e aggiornati in funzione dell’evoluzione dei progressi scientifici e tecnici, elencando sia i metodi di misurazione raccomandati sia gli strumenti connessi alle migliori pratiche7.»,

leggasi:

«L’attuazione si dovrebbe basare su documenti di orientamento stabiliti dal JRC e aggiornati in funzione dell’evoluzione dei progressi scientifici e tecnici, elencando sia i metodi di misurazione raccomandati sia gli strumenti connessi alle migliori pratiche(7).».

Pagina 2, considerando 9, ultima frase,

anziché:

«Gli altri componenti non-particolati potenzialmente presenti (ad esempio gli additivi necessari per preservare la stabilità o i solventi che possono essere separati senza incidere sulla distribuzione granulometrica delle particelle) fanno parte del (nano) materiale, ma non dovrebbero essere presi in considerazione al momento di valutare se un materiale è un nanomateriale.»,

leggasi:

«Gli altri componenti non-particolati potenzialmente presenti (ad esempio gli additivi necessari per preservare la stabilità o i solventi che possono essere separati senza incidere sulla distribuzione dimensionale delle particelle) fanno parte del (nano)materiale, ma non dovrebbero essere presi in considerazione al momento di valutare se un materiale è un nanomateriale.».

Pagina 2, considerando 11, ultima frase,

anziché:

«Alcuni di questi prodotti o componenti potrebbero essere stati fabbricati utilizzando nanomateriali e possono addirittura ancora contenerli.»,

leggasi:

«Alcuni di questi prodotti o componenti potrebbero essere stati fabbricati utilizzando nanomateriali e possono persino ancora contenerli.».

Pagina 3, considerando 14, ultima frase,

anziché:

«Si tratta di considerazioni che dovrebbero essere ulteriormente precisate negli orientamenti.»,

leggasi:

«Si tratta di considerazioni che dovrebbero essere ulteriormente precisate nei documenti di orientamento.».

Pagina 3, considerando 15,

anziché:

«(15) Il termine “particella” dovrebbe essere definito come una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti, quindi conformemente alla definizione di “particella” adottata nella norma ISO 26824:2013. Tutti gli aspetti tecnici legati alla definizione della particella, ad esempio per quanto riguarda la sua mobilità, dovrebbero essere ulteriormente chiariti negli orientamenti.»,

leggasi:

«(15) Il termine “particella” dovrebbe essere definito come una parte minuscola di materia con confini fisici definiti, quindi conformemente alla definizione di “particella” adottata nella norma ISO 26824:2013. Tutti gli aspetti tecnici legati alla definizione della particella, ad esempio per quanto riguarda la sua mobilità, dovrebbero essere ulteriormente chiariti nei documenti di orientamento.».

Pagina 3, considerando 16, prima frase,

anziché:

«Non dovrebbe essere considerata “particella” una molecola singola, compresa una macromolecola - ad esempio una proteina, la cui dimensione può essere superiore a 1 nm.»,

leggasi:

«Non dovrebbe essere considerata “particella” una molecola singola, compresa una macromolecola come ad esempio una proteina, la cui dimensione può essere superiore a 1 nm.».

Pagina 3, considerando 16, ultima frase,

anziché:

«Sarebbe opportuno presentare, negli orientamenti, dei casi illustrativi e delle spiegazioni.»,

leggasi:

«Sarebbe opportuno presentare, nei documenti di orientamento, dei casi illustrativi e delle spiegazioni»..

Pagina 3, considerando 17, ultima frase,

anziché:

«Per ovviare a questa situazione, la definizione dovrebbe includere nella somma delle particelle su nanoscala da confrontare con il livello soglia del 50 % tutte le particelle solide aventi perlomeno una dimensione esterna inferiore a 1 nm, se almeno una delle loro altre dimensioni è superiore a 100 nm.»,

leggasi:

«Per ovviare a questa situazione, la definizione dovrebbe includere nel conteggio delle particelle su nanoscala da confrontare con il livello soglia del 50 % tutte le particelle solide aventi perlomeno una dimensione esterna inferiore a 1 nm, se almeno una delle loro altre dimensioni è superiore a 100 nm.».

Pagina 3, considerando 18, ultima frase,

anziché:

«Gli orientamenti dovrebbero contenere indicazioni sull’applicazione pratica di questa opzione.»,

leggasi:

«I documenti di orientamento dovrebbero contenere indicazioni sull’applicazione pratica di questa opzione.».

Pagina 3, considerando 19, prima frase,

anziché:

«L’esperienza ha dimostrato(9) che l’uso di una superficie specifica come indicatore alternativo per identificare un nanomateriale può comportare difficoltà interpretative e tecniche perché, ad esempio, un’elevata superficie specifica può essere dovuta a una nanostruttura interna e non indica necessariamente la presenza di un numero elevato di piccole particelle costituenti.»,

leggasi:

«L’esperienza ha dimostrato(9) che l’uso di un’area di superficie specifica come indicatore alternativo per identificare un nanomateriale può comportare difficoltà interpretative e tecniche perché, ad esempio, un’elevata area di superficie specifica può essere dovuta a una nanostruttura interna e non indica necessariamente la presenza di un numero elevato di piccole particelle costituenti.».

Pagina 3, considerando 20,

anziché:

«(20) Il progetto NanoDefine9 ha dimostrato, in riferimento a un’ampia gamma di materiali industriali, l’assenza di incongruenze nella classificazione dei non-nanomateriali, basandosi, rispettivamente, sul valore mediano determinato a partire dalle distribuzioni dimensionali numeriche delle particelle e sul fatto che la superficie specifica in volume fosse inferiore a 6 m2/cm3 (anche non conoscendo la forma delle particelle). Quindi, non è considerato nanomateriale un materiale la cui superficie specifica in volume è inferiore a 6 m2/cm3.»,

leggasi:

«(20) Il progetto NanoDefine(9) ha dimostrato, in riferimento a un’ampia gamma di materiali industriali, l’assenza di incongruenze nella classificazione dei non-nanomateriali, basandosi, rispettivamente, sul valore mediano determinato a partire dalle distribuzioni dimensionali numeriche delle particelle e sul fatto che l’area di superficie specifica per volume fosse inferiore a 6 m2/cm3 (anche non conoscendo la forma delle particelle). Quindi non dovrebbe essere considerato nanomateriale un materiale la cui area di superficie specifica per volume è inferiore a 6 m2/cm3.».

Pagina 4, considerando 24, ultima frase,

anziché:

«La definizione può addirittura essere utilizzata in un altro atto il cui intento sia fornire una definizione di nanomateriale adottata dalla Commissione o dal legislatore dell’Unione per uso strategico e legislativo orizzontale; nel qual caso l’atto in questione sostituirebbe la presente raccomandazione,»,

leggasi:

«La definizione può anche essere utilizzata in un altro atto il cui intento sia fornire una definizione di nanomateriale adottata dalla Commissione o dal legislatore dell’Unione per uso strategico e legislativo orizzontale; nel qual caso l’atto in questione sostituirebbe la presente raccomandazione,».

Pagina 4, punto 1, ultimo comma,

anziché:

«Tuttavia, un materiale la cui superficie specifica in volume è < 6 m2/cm3 non è considerato nanomateriale.»,

leggasi:

«Tuttavia un materiale la cui area di superficie specifica per volume è < 6 m2/cm3 non è considerato nanomateriale.».

Pagina 4, punto 2, lettera a), prima frase,

anziché:

«con il termine “particella” s’intende una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti;»,

leggasi:

«con il termine “particella” s’intende una parte minuscola di materia con confini fisici definiti;».

Pagina 4, punto 2, lettera c),

anziché:

«(c) con il termine “agglomerato” s’intende un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti.»,

leggasi:

«(c) con il termine “agglomerato” s’intende un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle aree di superficie dei singoli componenti.»

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Rettifica Raccomandazione 2022 C 229 01 - 06.02.2023.pdf)Rettifica Raccomandazione 2022/C 229/01 - 06.02.2023
 
IT373 kB205

Tags: News

Ultimi inseriti

CEI EN IEC 60598 2 22  Apparecchi di emergenza
Feb 20, 2025 75

CEI EN IEC 60598-2-22

CEI EN IEC 60598-2-22 / Apparecchi di emergenza ID 23496 | 20.02.2025 / In allegato Preview CEI EN 60598-2-22:2023Apparecchi di illuminazioneParte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza Data Pubblicazione: 2023.01Inizio validità: 2023.02 Questa Norma specifica le prescrizioni per… Leggi tutto
Regolamento  EU  2025 258
Feb 20, 2025 100

Regolamento (EU) 2025/258

Regolamento (EU) 2025/258 ID 23495 | 20.02.2025 Regolamento (EU) 2025/258 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus… Leggi tutto
Feb 19, 2025 93

Deliberazione ARERA 18 febbraio 2025 56/2025/R/RIF

Deliberazione ARERA 18 febbraio 2025 56/2025/R/RIF ID 23492 | 19.02.2025 Il provvedimento avvia un procedimento per la definizione di un intervento di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

CEI EN IEC 60598 2 22  Apparecchi di emergenza
Feb 20, 2025 75

CEI EN IEC 60598-2-22

CEI EN IEC 60598-2-22 / Apparecchi di emergenza ID 23496 | 20.02.2025 / In allegato Preview CEI EN 60598-2-22:2023Apparecchi di illuminazioneParte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza Data Pubblicazione: 2023.01Inizio validità: 2023.02 Questa Norma specifica le prescrizioni per… Leggi tutto
Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici
Feb 18, 2025 82

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti… Leggi tutto
CEI UNI 11222 2013
Feb 18, 2025 219

CEI UNI 11222:2013

CEI UNI 11222:2013 / Verifica e manutenzione periodica Impianti di illuminazione di sicurezza edifici ID 23480 | 18.02.2025 / In allegato CEI UNI 11222:2013 (anche UNI CEI 11222:2013)Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la… Leggi tutto