Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.844
/ Totale documenti scaricati: 27.889.731

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.844 *

/ Totale documenti scaricati: 27.889.731 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.844 *

/ Totale documenti scaricati: 27.889.731 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.844 *

/ Totale documenti scaricati: 27.889.731 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.844 *

/ Totale documenti scaricati: 27.889.731 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.844 *

/ Totale documenti scaricati: 27.889.731 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.844 *

/ Totale documenti scaricati: 27.889.731 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.844 *

/ Totale documenti scaricati: 27.889.731 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.844 *

/ Totale documenti scaricati: 27.889.731 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Rettifica Raccomandazione 2022/C 229/01 - 06.02.2023

ID 18916 | | Visite: 857 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/18916

Rettifica Raccomandazione 2022/C 229/01 - 06.02.2023

ID 18916 | 06.02.2023

Rettifica della raccomandazione della Commissione del 10 giugno 2022 sulla definizione di nanomateriale (Gazzetta C 229 del 14 giugno 2022) - (2023/C 43/04)

...

Pagina 2, considerando 8, ultima frase,

anziché:

«È auspicabile che l’attuazione si fondi su orientamenti stabiliti dal JRC e aggiornati in funzione dell’evoluzione dei progressi scientifici e tecnici, elencando sia i metodi di misurazione raccomandati sia gli strumenti connessi alle migliori pratiche7.»,

leggasi:

«L’attuazione si dovrebbe basare su documenti di orientamento stabiliti dal JRC e aggiornati in funzione dell’evoluzione dei progressi scientifici e tecnici, elencando sia i metodi di misurazione raccomandati sia gli strumenti connessi alle migliori pratiche(7).».

Pagina 2, considerando 9, ultima frase,

anziché:

«Gli altri componenti non-particolati potenzialmente presenti (ad esempio gli additivi necessari per preservare la stabilità o i solventi che possono essere separati senza incidere sulla distribuzione granulometrica delle particelle) fanno parte del (nano) materiale, ma non dovrebbero essere presi in considerazione al momento di valutare se un materiale è un nanomateriale.»,

leggasi:

«Gli altri componenti non-particolati potenzialmente presenti (ad esempio gli additivi necessari per preservare la stabilità o i solventi che possono essere separati senza incidere sulla distribuzione dimensionale delle particelle) fanno parte del (nano)materiale, ma non dovrebbero essere presi in considerazione al momento di valutare se un materiale è un nanomateriale.».

Pagina 2, considerando 11, ultima frase,

anziché:

«Alcuni di questi prodotti o componenti potrebbero essere stati fabbricati utilizzando nanomateriali e possono addirittura ancora contenerli.»,

leggasi:

«Alcuni di questi prodotti o componenti potrebbero essere stati fabbricati utilizzando nanomateriali e possono persino ancora contenerli.».

Pagina 3, considerando 14, ultima frase,

anziché:

«Si tratta di considerazioni che dovrebbero essere ulteriormente precisate negli orientamenti.»,

leggasi:

«Si tratta di considerazioni che dovrebbero essere ulteriormente precisate nei documenti di orientamento.».

Pagina 3, considerando 15,

anziché:

«(15) Il termine “particella” dovrebbe essere definito come una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti, quindi conformemente alla definizione di “particella” adottata nella norma ISO 26824:2013. Tutti gli aspetti tecnici legati alla definizione della particella, ad esempio per quanto riguarda la sua mobilità, dovrebbero essere ulteriormente chiariti negli orientamenti.»,

leggasi:

«(15) Il termine “particella” dovrebbe essere definito come una parte minuscola di materia con confini fisici definiti, quindi conformemente alla definizione di “particella” adottata nella norma ISO 26824:2013. Tutti gli aspetti tecnici legati alla definizione della particella, ad esempio per quanto riguarda la sua mobilità, dovrebbero essere ulteriormente chiariti nei documenti di orientamento.».

Pagina 3, considerando 16, prima frase,

anziché:

«Non dovrebbe essere considerata “particella” una molecola singola, compresa una macromolecola - ad esempio una proteina, la cui dimensione può essere superiore a 1 nm.»,

leggasi:

«Non dovrebbe essere considerata “particella” una molecola singola, compresa una macromolecola come ad esempio una proteina, la cui dimensione può essere superiore a 1 nm.».

Pagina 3, considerando 16, ultima frase,

anziché:

«Sarebbe opportuno presentare, negli orientamenti, dei casi illustrativi e delle spiegazioni.»,

leggasi:

«Sarebbe opportuno presentare, nei documenti di orientamento, dei casi illustrativi e delle spiegazioni»..

Pagina 3, considerando 17, ultima frase,

anziché:

«Per ovviare a questa situazione, la definizione dovrebbe includere nella somma delle particelle su nanoscala da confrontare con il livello soglia del 50 % tutte le particelle solide aventi perlomeno una dimensione esterna inferiore a 1 nm, se almeno una delle loro altre dimensioni è superiore a 100 nm.»,

leggasi:

«Per ovviare a questa situazione, la definizione dovrebbe includere nel conteggio delle particelle su nanoscala da confrontare con il livello soglia del 50 % tutte le particelle solide aventi perlomeno una dimensione esterna inferiore a 1 nm, se almeno una delle loro altre dimensioni è superiore a 100 nm.».

Pagina 3, considerando 18, ultima frase,

anziché:

«Gli orientamenti dovrebbero contenere indicazioni sull’applicazione pratica di questa opzione.»,

leggasi:

«I documenti di orientamento dovrebbero contenere indicazioni sull’applicazione pratica di questa opzione.».

Pagina 3, considerando 19, prima frase,

anziché:

«L’esperienza ha dimostrato(9) che l’uso di una superficie specifica come indicatore alternativo per identificare un nanomateriale può comportare difficoltà interpretative e tecniche perché, ad esempio, un’elevata superficie specifica può essere dovuta a una nanostruttura interna e non indica necessariamente la presenza di un numero elevato di piccole particelle costituenti.»,

leggasi:

«L’esperienza ha dimostrato(9) che l’uso di un’area di superficie specifica come indicatore alternativo per identificare un nanomateriale può comportare difficoltà interpretative e tecniche perché, ad esempio, un’elevata area di superficie specifica può essere dovuta a una nanostruttura interna e non indica necessariamente la presenza di un numero elevato di piccole particelle costituenti.».

Pagina 3, considerando 20,

anziché:

«(20) Il progetto NanoDefine9 ha dimostrato, in riferimento a un’ampia gamma di materiali industriali, l’assenza di incongruenze nella classificazione dei non-nanomateriali, basandosi, rispettivamente, sul valore mediano determinato a partire dalle distribuzioni dimensionali numeriche delle particelle e sul fatto che la superficie specifica in volume fosse inferiore a 6 m2/cm3 (anche non conoscendo la forma delle particelle). Quindi, non è considerato nanomateriale un materiale la cui superficie specifica in volume è inferiore a 6 m2/cm3.»,

leggasi:

«(20) Il progetto NanoDefine(9) ha dimostrato, in riferimento a un’ampia gamma di materiali industriali, l’assenza di incongruenze nella classificazione dei non-nanomateriali, basandosi, rispettivamente, sul valore mediano determinato a partire dalle distribuzioni dimensionali numeriche delle particelle e sul fatto che l’area di superficie specifica per volume fosse inferiore a 6 m2/cm3 (anche non conoscendo la forma delle particelle). Quindi non dovrebbe essere considerato nanomateriale un materiale la cui area di superficie specifica per volume è inferiore a 6 m2/cm3.».

Pagina 4, considerando 24, ultima frase,

anziché:

«La definizione può addirittura essere utilizzata in un altro atto il cui intento sia fornire una definizione di nanomateriale adottata dalla Commissione o dal legislatore dell’Unione per uso strategico e legislativo orizzontale; nel qual caso l’atto in questione sostituirebbe la presente raccomandazione,»,

leggasi:

«La definizione può anche essere utilizzata in un altro atto il cui intento sia fornire una definizione di nanomateriale adottata dalla Commissione o dal legislatore dell’Unione per uso strategico e legislativo orizzontale; nel qual caso l’atto in questione sostituirebbe la presente raccomandazione,».

Pagina 4, punto 1, ultimo comma,

anziché:

«Tuttavia, un materiale la cui superficie specifica in volume è < 6 m2/cm3 non è considerato nanomateriale.»,

leggasi:

«Tuttavia un materiale la cui area di superficie specifica per volume è < 6 m2/cm3 non è considerato nanomateriale.».

Pagina 4, punto 2, lettera a), prima frase,

anziché:

«con il termine “particella” s’intende una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti;»,

leggasi:

«con il termine “particella” s’intende una parte minuscola di materia con confini fisici definiti;».

Pagina 4, punto 2, lettera c),

anziché:

«(c) con il termine “agglomerato” s’intende un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti.»,

leggasi:

«(c) con il termine “agglomerato” s’intende un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle aree di superficie dei singoli componenti.»

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Rettifica Raccomandazione 2022 C 229 01 - 06.02.2023.pdf)Rettifica Raccomandazione 2022/C 229/01 - 06.02.2023
 
IT373 kB192

Tags: News

Ultimi inseriti

Gen 14, 2025 56

Legge 14 marzo 1985 n. 132

in News
Legge 14 marzo 1985 n. 132 ID 23293 | 14.01.2025 Legge 14 marzo 1985 n. 132Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. (GU n.89 del 15.04.1985 - S.O) Collegati[box-note]Convenzione… Leggi tutto
Violenza contro le donne tutte le norme 08 Marzo 2024
Gen 14, 2025 53

Violenza contro le donne, tutte le norme

in News
Violenza contro le donne, tutte le norme / Ed. 2024 ID 23292 | 14.01.2025 / In allegato 08.03.2024 - Prima raccolta di fonti interne e sovranazionali L’itinerario di raccolta non può che prendere l’avvio dalla considerazione del quadro normativo internazionale, all’interno del quale si colloca -in… Leggi tutto
Convenzione CEDAW 1979
Gen 14, 2025 45

Convenzione CEDAW

in News
Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) / ONU 1979 ID 23291 | 14.01.2025 Ratifica IT: Legge 14 marzo 1985 n. 132 (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 35
Gen 14, 2025 88

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 ID 23287 | 14.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che attua il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure per la verifica in servizio delle emissioni di CO2 dei… Leggi tutto
Gen 14, 2025 65

Regolamento delegato (UE) 2025/65

Regolamento delegato (UE) 2025/65 ID 23286 | 14.01.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite… Leggi tutto
Salute mentale in agricoltura prevenzione e gestione dei rischi psicosociali   EU OSHA 2024
Gen 13, 2025 70

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali / EU-OSHA 2024 ID 23283 | 13.01.2025 / In allegato Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali per gli agricoltori e i lavoratori agricoli Questa relazione analizza le modalità con cui… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Salute mentale in agricoltura prevenzione e gestione dei rischi psicosociali   EU OSHA 2024
Gen 13, 2025 70

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali / EU-OSHA 2024 ID 23283 | 13.01.2025 / In allegato Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali per gli agricoltori e i lavoratori agricoli Questa relazione analizza le modalità con cui… Leggi tutto