Circolare del 26 gennaio 2023 Prot. n. 2525 - Integrazione FAQ CQC
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Circolare del 26 gennaio 2023 Prot. n. 2525 - Integrazione FAQ CQC
ID 18847 | 27.01.2023
Circolare del 26 gennaio 2023 Prot. n. 2525 - Chiarimenti circa il rinnovo di validità delle qualificazioni CQC scadute nel periodo 31 gennaio 2018 - 31 marzo 2020.
Oggetto: Integrazione FAQ CQC di cui alle circolari prot. n. 3854 dell’8 febbraio 2022 e n. 14235 del 3 maggio 2022. Chiarimenti circa il rinnovo di validità delle qualificazioni CQC scadute nel periodo 31 gennaio 2018 - 31 marzo 2020.
Ricorre, da parte degli utenti e degli stessi UMC, la richiesta di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui alla circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021, e successive modifiche, in tema di qualificazioni CQC scadute tra il 31 gennaio 2018 ed il 31 marzo 2020, con particolare riferimento alla possibilità o meno di consentire ai titolari delle stesse, ai fini del rinnovo di validità, l’esame di ripristino.
Per fornire un contributo all’interpretazione uniforme in materia si ritiene opportuno, facendo seguito alle circolari prot.n. 3854 dell’8 febbraio 2022 e n. 14235 del 3 maggio 2022, implementare di seguito le FAQ in materia di CQC, riprendendo la progressiva numerazione delle stesse e dunque ripartendo dal quesito n. 23:
n. 23) Quando si applica il periodo di sospensione del procedimento (881 giorni) di cui al paragrafo 2, lett. d), della circolare prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021?
Risposta: Al riguardo appare utile ricordare che:
- l’esame di ripristino, consentito nell’ambito del regime amministrativo di cui al DM 20 settembre 2013 e disciplinato con circolari del 2019, presuppone che sia stato seguito un corso di formazione periodica;
- affinché sia possibile accedere all’esame di ripristino, e dunque rientrare nel regime del DM CQC 2013, occorre che la comunicazione di avvio del corso di formazione periodica sia avvenuta entro il 14 ottobre 2021.
Tanto premesso, atteso che l’ultima circolare in tema di proroghe prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021 al paragrafo 2, lettera d), così dispone: “d) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Il titolare della CQC - per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ed è prorogata al 29 giugno 2022 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni -, può procedere al rinnovo della CQC stessa negli 881 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino. Restano ferme le disposizioni di cui alla circolare prot.n. 31895 del 15 ottobre 2021, paragrafo 3.6.12 (in specie con riferimento a istanze presentate di rinnovo presentate su corsi di formazione periodica con comunicazione di avvio del corso dal 15 ottobre 2021)”;
ne consegue che, ai fini delle istruzioni in parola, è possibile non sottoporsi all’esame di ripristino a condizione che ricorrano tutte le seguenti circostanze:
- la qualificazione CQC era in scadenza tra il 31 gennaio 2018 ed il 31 marzo 2020;
- il titolare abbia frequentato un corso di formazione periodica con data di comunicazione avvio del corso entro e non oltre il 14 ottobre 2021;
- l’istanza di rinnovo di validità della qualificazione CQC sia stata presentata entro e non oltre due anni e 881 giorni rispetto alla data originaria di scadenza della qualificazione stessa;
- l’attestato di formazione periodica sia in corso di validità.
Qualora invece il titolare della CQC da rinnovarsi possegga un attestato di frequenza emesso a seguito di un corso di formazione periodica la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata in data successiva al 14 ottobre 2021, è necessario adottare la “nuova” disciplina del DM 30 luglio 2021 che, come è noto, non prevede più esami di ripristino, ma un esame di revisione per scadenza del titolo da oltre 3 tre anni.
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Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Collegati
Direttiva (UE) 2022/2561
D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286
Direttiva 2003/59/CE
Decreto MIT 01.06.2021
Decreto 30 luglio 2021
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
Sanzioni ADR previste dal Codice della Strada: Art. 168
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