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MUD 2023

ID 18697 | | Visite: 14291 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/18697

MUD 2023

MUD 2023: Pubblicato DPCM 03 febbraio 2023 / Scadenza 08 Luglio 2023

ID 18697 | Rev. 2.0 del 12 marzo 2023 / Download scheda

Scadenza presentazione MUD 2023 entro il giorno 08 luglio 2023

Pubblicato nella GU n. 59 del 10.03.2023 il DPCM 3 febbraio 2023 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023.

Il termine, difatti, per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto (ex art. 6 comma 2-bis legge 25 gennaio 1994, n. 70).

Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023.

DPCM 3 febbraio 2023

Art. 1.

1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. L’accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Allegati

- Allegato 1: Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale

- Allegato 2: Comunicazione rifiuti semplificata

- Allegato 3: Modelli Raccolta dati

- Allegato 4: Istruzioni per la presentazione telematica

Obblighi di comunicazioni annuali di cui alla legge 70/94 per il 2023.

MASE: MUD in vigore entro il 10 marzo e obblighi slittano a luglio 2023

Il Decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il termine per adempiere agli obblighi previsti per gli operatori slitterà così ai primi giorni di luglio.

La Presidenza del Consiglio ha infatti comunicato il 3 marzo alla direzione competente del Ministero che il decreto annuale per l’aggiornamento della modulistica MUD è stato trasmesso alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: questa, dunque, potrà avvenire entro il 10 marzo. Da quel momento, gli obblighi degli operatori per la presentazione del nuovo MUD verranno posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione: dunque tra il 4 e il 10 luglio prossimi, in base alla effettiva data di pubblicazione.

Vedi

Comunicazione MUD 2023 entro il 30 aprile 2023 / Dati 2022 (salvo proroghe)

La Legge 25 gennaio 1994 n.70 (GU n.24 del 31.01.1994) che ha istituito il MUD, prevede all'Art. 6 c. 2-bis che:
...
Art. 6. Disposizioni transitorie
..
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, e' fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.
2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Soggetti obbligati ed esclusi

Soggetti obbligati alla presentazione del MUD
Sono obbligati alla presentazione del MUD:

- chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti;
- imprese ed enti che effettuano recupero e/ o smaltimento di rifiuti;
- consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), (artigianali diversi da urbani), d) (industriali diversi da urbani), g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti.

Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:

- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti
- produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), d), g)
- imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell’Albo Gestori ambientali)
- imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010
- imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi (per i rifiuti speciali non pericolosi sono esclusi a priori, vedi punto 1).

In realtà, l’esonero dal MUD per gli imprenditori agricoli è da considerare valido a prescindere dal volume d’affari per i rifiuti pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona.

Infatti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art.190 co.6 i seguenti soggetti:

- Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche con volume d’affari oltre 8.000 €/anno);

- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;

- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;

possono adempiere all'obbligo di presentazione del MUD con una delle seguenti modalità, tra loro alternative:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti di dal D.Lgs. 152/2006 art. 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui di cui al D.Lgs. 152/2006 art 183.

È inoltre precisato che il MUD viene effettuato dal gestore del servizio pubblico per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi limitatamente alla quantità ad esso conferita, previa apposita convenzione (prima tale possibilità era limitata ai soli rifiuti pericolosi).

Le 6 Comunicazioni MUD

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), articolato in 6 Comunicazioni, deve essere presentato, da parte dei soggetti interessati così individuati:

1. Comunicazione Rifiuti
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dalla normativa seguente:
- dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 - dall’articolo 4, comma 6, del D.lgs.24/06/2003, n. 182
In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.Igs. 152/2006

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD - Comunicazione Veicoli Fuori Uso, con riferimento ai veicoli di cui all’articolo 3, comma 1 lettera a) del Dlgs 209/2003, sono individuati dalla normativa seguente:
- dall’articolo 7, comma 2 bis, del D.lgs. 209/2003 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119
- dall’articolo 11, comma 3, del D.lgs. 209/2003 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119

3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
I soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 alla presentazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi sono individuati dall’articolo 220, comma 2 del medesimo decreto:
- il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del D.lgs. 152/2006;
- i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.lgs. 152/2006, per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.
Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori di rifiuti di imballaggio gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Igs.152/2006 e successive modifiche intercorse.

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
La comunicazione relativa ai RAEE riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall’articolo 19, comma 6, del D.lgs. 49/2014 e successive modificazioni. Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai RAEE tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazionedel D.lgs.49/2014 e successive modificazioni.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD - Comunicazione rifiuti urbani, e raccolti in convenzione sono individuati dall’articolo 189, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

...
Collegati

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Approvazione MUD 2023
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Certifico Srl - Rev. 1.0 2023
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Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
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Tags: Ambiente Rifiuti

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