Decreto-Legge 14 gennaio 2023 n. 5 / DL Trasparenza del prezzo dei carburanti
ID 18606 | 14.01.2023 / DL pubblicato in GU
Decreto-Legge 14 gennaio 2023 n. 5
Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
(GU n.11 del 14.01.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2023
In allegato Testo coordinato
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Articolato
Art. 1. Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione
Art. 2. Modifiche all’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Art. 3. Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi
Art. 4. Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
Art. 5. Disposizioni contabili
Art. 6. Entrata in vigore
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11.01.2023
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 15 del 10 gennaio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi.
In particolare:
- nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente;
- si rende giornaliero l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato;
- si rafforzano le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi. In caso di recidiva, la sanzione può giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da sette a novanta giorni;
- si rafforzano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza;
- viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare - nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.
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Fonte: CdM
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