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Europe, Rome

Certificazione e accreditamento ai sensi del GDPR

ID 18598 | | Visite: 1113 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/18598

Certificazione e accreditamento ai sensi del GDPR

Certificazione e accreditamento ai sensi del GDPR

ID 18598 | 10.01.2023 / In allegato

Il GDPR istituisce meccanismi di certificazione e sigilli e marchi di protezione dei dati e richiede agli Stati membri di garantire che gli organismi di certificazione che rilasciano la certificazione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1 siano accreditati dall'autorità di controllo competente o dall'organismo nazionale di accreditamento, o da entrambi. Se l'accreditamento è effettuato dall'organismo nazionale di accreditamento in conformità alla norma ISO/IEC 17065/2012, devono essere applicati anche i requisiti aggiuntivi stabiliti dall'autorità di controllo competente.

Attraverso la certificazione, titolari e responsabili del trattamento beneficiano dell'attestazione di una terza parte indipendente allo scopo di dimostrare la conformità delle loro operazioni di trattamento.

Requisiti aggiuntivi di accreditamento degli organismi di certificazione - 29 luglio 2020 (GU n. 201 del 12 agosto 2020)

Regolamento (UE) 2016/679

Articolo 42 Certificazione

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

2. Oltre all'adesione dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento soggetti al presente regolamento, i meccanismi, i sigilli o i marchi approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo possono essere istituiti al fine di dimostrare la previsione di garanzie appropriate da parte dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento non soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera f). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

3. La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente.

4. La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti a norma degli articoli 55 o 56.

5. La certificazione ai sensi del presente articolo è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 o dall'autorità di controllo competente in base ai criteri approvati da tale autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63. Ove i criteri siano approvati dal comitato, ciò può risultare in una certificazione comune, il sigillo europeo per la protezione dei dati.

6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo di certificazione fornisce all'organismo di certificazione di cui all'articolo 43 o, ove applicabile, all'autorità di controllo competente tutte le informazioni e l'accesso alle attività di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione.

7. La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i criteri pertinenti. La certificazione è revocata, se del caso, dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 o dall'autorità di controllo competente, a seconda dei casi, qualora non siano o non siano più soddisfatti i criteri per la certificazione. 8. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.

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