Decreto 19 dicembre 2022
Valutazione in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attivita' erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie.
(GU n. 305 del 31.12.2022)
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022
1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», è prorogato al 31 marzo 2024.
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Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 -quater , comma 7 e 8 -quinquies, comma 1 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificati dall’art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022, n. 118, le modalità di valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, da applicarsi:
a) in caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, sulla base degli elementi di cui all’Allegato A del presente decreto, per quanto compatibili in relazione alla tipologia di struttura considerata;
b) per la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, sulla base degli elementi di cui all’Allegato B del presente decreto, per quanto compatibili in relazione alla tipologia di struttura considerata.
2. Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Le attività di valutazione si sviluppano in coerenza con quanto previsto dal sistema di monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza.
4. Resta ferma l’alta vigilanza del Ministero della salute come prevista dalla normativa vigente.
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