Ordinanza 28 Dicembre 2022
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Ordinanza Min. Salute 28 Dicembre 2022 / Obbligo tamponi antigenici Covid-19 passeggeri provenienti dalla Cina
Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha disposto con ordinanza, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina, l’obbligo di tamponi antigenici Covid-19 e, in caso di positività, l’esecuzione di test molecolari per il relativo sequenziamento del virus.
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Art. 1
1. Ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov2, a tutti i soggetti in ingresso dalla Cina si applica la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle quarantotto ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
c) in caso di esito positivo del test antigenico, obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo per porre termine al periodo di isolamento.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le disposizioni di cui comma 1 del presente articolo non si applicano ai minori di sei anni, ai membri dell'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione della medesima e fino al 31 gennaio 2023.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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