Interpello ambientale 24.11.2022 - A.I.A. e attività accessoria tecnicamente connessa
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Interpello ambientale 24.11.2022 - A.I.A. e attività accessoria tecnicamente connessa
ID 18207 | 28.11.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 24.11.2022
Con riferimento all’interpello ambientale proposto da codesta Provincia con nota che si riscontra, acquisita dalla scrivente in data 22 marzo 2022 con prot. n. 36904 si riportano di seguito gli elementi di risposta.
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006, la Provincia di Barletta Andria Trani ha richiesto un’interpretazione sulla corretta interpretazione del concetto di “attività accessoria tecnicamente connessa condotta da diverso gestore” in particolare se possa così configurarsi l’attività di trattamento di biogas di discarica nei confronti non già della contigua discarica, ma di altra discarica collocata ad alcuni chilometri di distanza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
L’interpello fa specifico e corretto riferimento all’articolo 5, comma 1, lettere i-quater (definizione di installazione) e o-bis (definizione di autorizzazione integrata ambientale), nonché agli indirizzi interpretativi in proposito forniti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito a approfondimenti condotti nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 29.quinquies del D.lgs. 152/2006, con circolare 22295/2017 con specifico riferimento alla interpretazione della definizione di “luogo suddetto” e di “attività tecnicamente connessa”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dal quadro normativo sopraesposto, confortati anche dal confronto condotto in proposito in sede di Coordinamento ex art. 29-quinquies, del D.lgs. 152/2006, nella seduta del 7 ottobre 2022, che ha confermato che la seguente lettura è generalmente condivisa ed applicata dalle competenti autorità regionali, emerge quanto segue.
Ai fini della definizione di installazione non rileva l’assetto proprietario o gestionale, e proprio per questo “è considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore” (art. 5, comma 1, lettera i-quater, del D.Lgs. 152/06). Pertanto, al fine di individuare l’installazione (ovvero l’ambito istruttorio minimo cui è opportuno estendere l’istruttoria per poter garantire che essa sia integrata) fare riferimento all’assetto gestionale è fuorviante. Viceversa, l’assetto gestionale può rilevare ai fini autorizzativi, poiché per poter gestire le autorizzazioni in maniera efficace è opportuno che ogni autorizzazione abbia come destinatario un solo gestore. Riguardo tale esigenza, peraltro, viene in aiuto la definizione di autorizzazione integrata ambientale (art. 5, comma 1, lettera o-bis, del D.lgs. 152/2006), che consente il rilascio di una AIA anche a parti di installazione, nonché il rilascio di un’unica AIA relativa a più installazioni.
Nella pratica è possibile che una attività accessoria sia tecnicamente connessa a più distinte attività IPPC coinsediate, determinando una unica installazione costituita da numerose distinte attività coinsediate. In casi del genere (non comuni, ma neppure rari) è prassi comune gestire i procedimenti autorizzativi con riferimento all’assetto gestionale (e quindi rilasciando una distinta AIA ad ogni gestore) garantendo comunque a livello istruttorio (attraverso la Conferenza di servizi) un certo grado di coordinamento a livello di sito.
Ai fini della definizione di installazione rileva invece la collocazione delle attività all’interno di un unico sito produttivo. Pertanto, attività condotte al di fuori del sito, anche se il loro esercizio può influenzare quello dell’installazione e quindi essere tecnicamente connesse, non fanno parte dell’installazione. Caso esemplare, in proposito, è la conduzione al di fuori del sito del trattamento delle acque, attività che proprio per questo è oggetto di una distinta “categoria IPPC” (vedi allegato VIII alla Parte 2° del D.lgs. 152/2006, punto 6.11), categoria che risulterebbe ultronea in caso di diversa interpretazione.
Nel caso in specie, in particolare, anche sulla base di esperienze di altre autorità competenti regionali, pare che la configurazione renda necessario il seguente assetto autorizzativo:
- una AIA per la discarica coinsediata,
- una AIA per l’impianto di trattamento coinsediato in quanto (se pure sotto soglia) tecnicamente connesso al precedente,
- una AIA per la discarica non coinsediata,
- eventuali autorizzazioni di settore per la gestione dell’infrastruttura di trasporto da un sito all’altro del rifiuto (biogas).
In linea di principio le prime due AIA dovrebbero essere definite nell’ambito di una unica istruttoria (per garantire che essa sia integrata a livello di sito) e le tre AIA potrebbero essere unificate in un unico provvedimento, ove se ne riconoscesse l’opportunità (ad esempio unico gestore e possibilità di promuovere sinergie virtuose).
RISPOSTA ALL’INTERPELLO
Alla luce di quanto esposto è possibile specificare le seguenti risposte ai quesiti posti con l’interpello in oggetto.
- Quale sia la più corretta interpretazione della “attività accessoria tecnicamente connessa condotta da diverso gestore” ovvero se la stessa è da intendersi tale solo quando operante nel perimetro dell’installazione IPPC dotata di AIA
La “attività accessoria tecnicamente connessa condotta da diverso gestore” può essere presente anche al di fuori del sito in cui è collocata la installazione IPPC, ma in tal caso non fa parte dell’installazione, la cui estensione è da normativa chiaramente limitata all’interno del perimetro del sito (“luogo suddetto”).
In tal caso, pertanto, la attività accessoria sarà generalmente autorizzata autonomamente, salvo il caso in cui essa faccia parte di una distinta installazione e si decida di autorizzare entrambe le installazioni con un’unica AIA
- Se un impianto/attività non IPPC, già dotato di AIA in quanto già qualificato attività connessa possa ancora rientrare nella fattispecie di “attività accessoria tecnicamente connessa” anche quando è funzionale ad una differente installazione alla quale si collega mediante sistemi impiantistici di collettamento
Come detto la “attività accessoria tecnicamente connessa” collocata al di fuori del sito della installazione IPPC, non fa parte dell’installazione, sia se è condotta dal medesimo gestore, sia se è condotta da diverso gestore.
Conseguentemente tale attività accessoria, di per sé non soggetta ad AIA, può essere dotata di AIA solo se tecnicamente connessa ad una installazione coinsediata. In caso contrario essa va autorizzata con le autorizzazioni di settore (AUA o autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006).
Fonte: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Collegati
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Risposta prot. 147202 del 24.11.2022.pdf |
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Interpello prot. 88729 del 15.07.2022.pdf |
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