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Interpello ambientale 21.11.2022 - Rilascio autorizzazioni uniche ambientali

ID 18195 | | Visite: 1731 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/18195

Interpello ambientale 21 11 2022   Rilascio autorizzazioni uniche ambientali

Interpello ambientale 21.11.2022 - Rilascio autorizzazioni uniche ambientali

ID 18195 | 28.11.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 21.11.2022

Oggetto: istanza in merito alla possibilità di attribuire all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana funzioni per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA) di cui al DPR 59/2013. Interpello ai sensi dell’art. 3 septies del Decreto legislativo n. 152/2006 in materia ambientale.

Con nota prot. n. 133265/MATTM del 30/11/2021, codesta Regione ha presentato istanza di interpello per l’applicazione della normativa statale in materia ambientale al fine di chiarire se la Regione Toscana abbia la facoltà di attribuire all’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nell’ambito della potestà legislativa riconosciuta, le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali di cui al DPR 59/2013 in considerazione del fatto che le stesse non comporterebbero una valutazione degli interessi pubblici sottesi, ma sarebbero da ricondursi all’ambito delle funzioni istituzionali di supporto tecnico-scientifico delle agenzia come definite dalla Legge 132/2016.

In riferimento alla possibilità di conferire, con legge regionale nuovi compiti in materia ambientale alle agenzie di protezione ambientale, l’interpellante, nel quesito in esame, richiama la sentenza della Corte Cost. n. 132 del 7 giugno 2017.

La Consulta – precisa la Regione istante - a mezzo della pronuncia de qua - ha dichiarato l’illegittimità della Legge n.4/2016 della Regione Molise che attribuiva alla propria agenzia funzioni amministrative regionali in materia di ambiente ed energia ritenendo l’attribuzione delle suddette funzioni “incompatibile con il coinvolgimento in attività di amministrazione attiva che comportano una ponderazione degli interessi coinvolti ( si pensi alla pianificazione ambientale) e quindi sono soggette alle direttive degli organi rappresentativi della politica ambientale” .

La Giurisprudenza del Consiglio di Stato – stigmatizza ancora l’amministrazione interpellante

- ha aderito alla suesposta soluzione interpretativa e ha statuito che le agenzie per la protezione dell’ambiente “non sono titolari di posizione qualificata nel procedimento finalizzato al rilascio dei titoli autorizzativi, non avendo competenze proprie da esprimere nella conferenza dei servizi decisoria convocata dalla Regione”. ( cfr CDS sez V sent. N.6273 del 6.11.2018)

Nella richiesta in oggetto emarginata, l’istante, tuttavia, evidenzia altresi’ che la Regione Emilia Romagna - con disposizione normativa regionale n. 13/2015 - aveva delegato funzioni amministrative ad ARPAE ( Agenzia regionale protezione ambientale Emilia). Il TAR Bologna - chiarisce ulteriormente la deducente - con sentenza n. 756 del 18.08.2021 si è pronunciato sulla costituzionalità della richiamata legge regionale e ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della stessa “ nella parte che assegna all’Agenzia l’esercizio, per conto della Regione di funzioni connesse al rilascio di diverse autorizzazioni ambientali”.

Su tali basi – assume l’interpellante nel quesito al vaglio della scrivente direzione - il Tar Bologna ha ritenuto che la richiamata Legge Regionale dell’Emilia Romagna non si ponesse in contrasto con l’art. 117 della Cost. e neppure con le normativa statale di riferimento (L. 132/2016) in materia di competenze attribuite alla agenzie di protezione ambientale. Tale impostazione, inoltre, risulterebbe in linea con l’art. 2 comma 1 lettera b DPR 59/2013 che in materia di autorizzazione unica ambientale, individua quale autorità competente: “ la provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n.160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’art. 14-ter, comma 6bis della legge 7 agosto 1990, 241”.

Occorre, in via preliminare, premettere quanto segue:

- l’art. 3 septies - punto 1 del Decreto legislativo n. 152/2006 prevede che: “ le Regioni, le Province, le città metropolitane, i Comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, possono inviare al Ministero della Transizione Ecologica, con le modalità di cui al comma 3 istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti del consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da piu’ soggetti e riguardi la stessa questione o questione analoghe tra loro, il Ministero della Transizione Ecologica puo’ fornire un’unica risposta.”.

Posto quanto sopra, si evidenzia che il quesito in esame non risponde alla finalità della su richiamata disposizione normativa in quanto l’istante chiede chiarimenti in merito alla facoltà della Regione Toscana di attribuire all’ARPAT le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali di cui al DPR 53/2013.

L’istanza rappresentata dall’interpellante attiene ai rapporti tra soggetto delegante (Regione Toscana) e soggetto delegato (ARPAT – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) che operano in un contesto funzionale-amministrativo.

Inoltre - è utile precisare - la richiesta in esame non prende in considerazione profili e tematiche in ambito ambientale, ma tratta aspetti amministrativi afferenti a competenze e funzioni di altri Enti.

Cio’ premesso, questa Direzione ritiene che non vi siano i presupposti stabiliti dalla normativa di riferimento per fornire un riscontro al quesito proposto.

Fonte: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

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