Circolare n. 9 del 21 novembre 2022
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Circolare n. 9 del 21 novembre 2022 / Applicazione Delibera n. 6/2017 Responsabile tecnico
ID 18153 | 22.11.2022
Circolare n. 9 del 21 novembre 2022 Applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione n.6/2017 in materia di Responsabile tecnico. - Pubblicata il 22/11/2022 -
Con riferimento alla deliberazione riportata in oggetto, si ritiene di precisare quanto segue.
1. Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico
a) Il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo per l’impresa dallo stesso rappresentata;
b) le domande relative alla dispensa dalle verifiche, già presentate alla data di entrata in vigore della Deliberazione n. 7/2022, sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni, purché in possesso dei requisiti previsti;
c) in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e nell’attesa dell’utilizzo delle procedure telematiche, la domanda di dispensa è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale dove ha sede l’impresa di cui si ha legale rappresentanza;
d) in applicazione del comma 1 dell'articolo 18 del DM 120/2014 e dell’art 2 comma 1 della deliberazione n. 1/2020, l'impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
2. Requisiti del responsabile tecnico
Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.
3. Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d)
a) Il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa;
b) l’esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell’impresa indipendentemente dalla classe d’iscrizione nella quale l’impresa stessa è iscritta; l’esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 4;
c) in caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l’impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all’allegato “B” alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l’attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato;
d) ai fini dell’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell’Allegato “A” alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10;
e) per “dipendente” si intende il dipendente dell’impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell’allegato “A” alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.
4. Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico
Il responsabile tecnico di cui all’art. 3, comma 1, della delibera n.6/2017, è dispensato dall’obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d’iscrizione.
5. Disposizioni transitorie
a) I responsabili tecnici conservano l’idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto delle domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell’iscrizione dell’impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico fino alla data del 16/10/2023 termine del periodo transitorio;
b) il responsabile tecnico che alla data dell’entrata in vigore della delibera n.6/2017 ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.
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Fonte: Albo Nazionale gestori ambientali
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