Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.569
/ Totale documenti scaricati: 28.941.320

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.569
/ Totale documenti scaricati: 28.941.320

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.941.320 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.941.320 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.941.320 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.941.320 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.941.320 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.941.320 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.941.320 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.941.320 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO 6 / Normativa e note

ID 18110 | | Visite: 68264 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/18110

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO

Limiti emissioni veicoli passeggeri e commerciali leggeri Euro 5 e 6 / Normativa e noteUpdate 2022

ID 18110 | 20.11.2022 / In allegato

Il Regolamento (CE) n. 715/2007 è il rifermento normativo per l'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

Il Regolamento (CE) n. 715/2007:

- fissa norme armonizzate per l’omologazione di automobili e veicoli commerciali leggeri, conosciuti collettivamente come veicoli a motore leggeri, riguardo alle emissioni;
riguarda i dispositivi di controllo dell’inquinamento * e il ricambio degli stessi, e fissa norme per la loro omologazione;
- è stato più volte modificato, da ultimo con il regolamento (UE) 2018/858.

Il regolamento (UE) 2018/858:

- rivede le norme sull’omologazione dei veicoli dell’UE;
- introduce metodi di prova più severi relativamente all’emissione di inquinanti; e
- abroga la direttiva 2007/46/CE sull’omologazione UE dei veicoli a partire dal 31 agosto 2020.

La normativa si applica ai veicoli commerciali leggeri inferiori alle 2,6 tonnellate.

ATTO

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007)

SINTESI

Al fine di limitare l'inquinamento causato dai veicoli stradali, il regolamento introduce requisiti comuni riguardo alle emissioni dei veicoli a motore e alle loro parti di ricambio specifiche (norme Euro 5 ed Euro 6). Esso prevede anche misure per migliorare l'accesso alle informazioni sulla riparazione dei veicoli e per incentivare la produzione di veicoli conformi alle sue disposizioni in tempi rapidi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con una massa di riferimento non superiore ai 2610 kg. Sono compresi, tra l'altro, le automobili private, i furgoni e i veicoli commerciali destinati al trasporto di passeggeri o di merci o ad alcuni usi speciali (ambulanza, ad esempio), dotati o di motori ad accensione comandata (motori a benzina, a gas naturale o a gas di petrolio liquefatto – GPL) o di motori ad accensione spontanea (motori diesel).

Oltre ai suddetti veicoli (coperti de facto dal regolamento), i costruttori possono chiedere che siano coperti anche i veicoli per il trasporto di passeggeri o di merci con una massa di riferimento compresa tra 2610 kg e 2840 kg.

Al fine di limitare quanto più possibile l'impatto negativo dei veicoli stradali sull'ambiente e la salute, il regolamento copre un'ampia gamma di emissioni inquinanti: monossido di carbonio (CO), idrocarburi non metanici e idrocarburi totali, ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM). Sono comprese le emissioni dallo scarico, le emissioni per evaporazione e del basamento motore.

Modifiche

Il regolamento è stato più volte modificato (vedi cap. Riferimenti) da ultimo con il Regolamento (UE) 2018/858.

Il Regolamento (UE) 2018/858:

- rivede le norme sull’omologazione dei veicoli dell’UE;
- introduce metodi di prova più severi relativamente all’emissione di inquinanti;
- abroga la direttiva 2007/46/CE sull’omologazione UE dei veicoli a partire dal 31 agosto 2020.

Tabella EURO 1 - 6 / Data immatricolazione

Standard Data di prima immatricolazione
Euro 1 Gennaio 1993
Euro 2 Gennaio 1997
Euro 3 Gennaio 2001
Euro 4 Gennaio 2006
Euro 5 Gennaio 2011
Euro 6 Settembre 2015

LIMITI DI EMISSIONE

L'allegato I del regolamento fissa i limiti di emissione per ogni categoria di emissioni inquinanti e per i diversi tipi di veicoli citati in precedenza.

Norma Euro 5

Le emissioni prodotte da veicoli diesel:

- monossido di carbonio: 500 mg/km;
- particolato: 5 mg/km (ossia una riduzione dell'80% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- ossidi di azoto (NOx): 180 mg/km (ossia una riduzione del 20% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto: 230 mg/km.

Emissioni prodotte da veicoli a benzina, a gas naturale o a GPL:

- monossido di carbonio: 1 000 mg/km;
- idrocarburi non metanici: 68 mg/km;
-  idrocarburi totali: 100 mg/km;
- ossidi di azoto (NOx): 60 mg/km (ossia una riduzione del 25% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- particolato (unicamente per i veicoli a benzina a iniezione diretta che funzionano a miscela magra): 5 mg/km (limite non previsto dalla norma Euro 4).

Per quanto riguarda i furgoni e altri veicoli commerciali leggeri destinati al trasporto merci della categoria N1, il regolamento prevede tre classi di limiti di emissione, in funzione della massa di riferimento del veicolo: inferiore a 1305 kg, tra 1305 kg e 1760 kg, superiore a 1760 kg. I limiti applicabili a quest'ultima classe sono validi anche per i veicoli destinati al trasporto merci della categoria N2.

Regolamento (CE) n. 715/2007

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO   Tabella 1

Legenda: PI = motori ad accensione comandata,
CI = motori ad accensione spontanea
(1) I limiti relativi alla massa di particolato per i motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO   Tabella 2

Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition),
CI = motore ad accensione spontanea (Compression Ignition)
(1) Un limite della massa del particolato emesso pari a 5,0 mg/km si applica ai veicoli omologati a norma dei limiti d’emissione di questa tabella con il precedente metodo di misurazione della massa del particolato, prima dell’1.9.2011.
(2) I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.
(3) Fino a tre anni dopo la data di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, un limite di emissione del numero di particelle pari a 6,0 × 1012 #/km si applica ai veicoli Euro 6 PI a iniezione diretta su richiesta del fabbricante. Al più tardi a tale data si applica un metodo di prova per l’omologazione atto a garantire l’effettiva limitazione del numero di particelle emesse dai veicoli nelle condizioni reali di guida.

Applicazione delle norme

A decorrere dell'entrata in vigore delle norme Euro 5 ed Euro 6, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio dell'omologazione, l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli che non rispettano i limiti di emissione prescritti. Una proroga di un anno è prevista per i veicoli destinati al trasporto merci (categoria N1, classi II e III, e categoria N2) e per i veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche. Il calendario è il seguente:

- la norma Euro 5 è applicabile dal 1° settembre 2009 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli;
- la norma Euro 6 sarà applicabile a partire dal 1° settembre 2014 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e dal 1° settembre 2015 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli.

Incentivi finanziari, accordati dagli Stati membri e destinati ad incoraggiare il rispetto anticipato dei nuovi valori limite, sono autorizzati se:

- si applicano a tutti i veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai requisiti fissati dal presente regolamento;
-  cessano di essere applicati alla data di applicazione dei valori limite;
- ammontano, per ogni tipo di veicolo a motore, ad un importo che non supera il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti di emissione, compreso il costo di installazione.

ALTRI OBBLIGHI DEI FABBRICANTI

I fabbricanti devono:

- progettare, costruire e assemblare i componenti in modo che il veicolo sia conforme alla normativa;
- dimostrare che tutti i nuovi veicoli e nuovi dispositivi di controllo dell’inquinamento siano conformi alla normativa e in grado di soddisfare i limiti di emissioni durante la normale vita di un veicolo in condizioni normali di utilizzazione su strada;
- garantire che i dispositivi di controllo dell’inquinamento durino per 160 000 km;
- garantire che le emissioni possano essere controllate dopo cinque anni o 100 000 km, a seconda del caso che si verifica per primo;
- fornire agli acquirenti dati sulle emissioni di biossido di carbonio e sui consumi di carburante;
- non utilizzare dispositivi di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, se non in condizioni molto particolari, come per proteggere un motore contro danni o incidenti;
- (fino al 1° settembre 2020) mettere a disposizione sui siti web un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli agli operatori indipendenti. Queste devono comprendere articoli come manuali d’uso e manuali tecnici. Per l’accesso possono richiedere un contributo ragionevole. Tali requisiti sono sostituiti da quelli previsti nel regolamento (UE) 2018/858 a partire dal 1o settembre 2020.

CONTESTO

Sebbene le norme in materia di emissioni inquinanti siano state aggiornate dal 1° gennaio 2005 (norma Euro 4), l'UE ritiene necessario rafforzarle ulteriormente, pur tenendo conto delle implicazioni per i mercati e la competitività dei costruttori, nonché dei costi diretti e indiretti imposti alle imprese.

Il presente regolamento è stato elaborato dopo un'ampia consultazione delle parti in causa. Esso pone l'accento sulla riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto (NOx), in particolare per i veicoli diesel. Dovrebbe pertanto permettere miglioramenti considerevoli per la salute. Occorre ricordare che gli ossidi di azoto e gli idrocarburi sono precursori dell'ozono.

Il Regolamento (CE) n. 715/2007 ha modificato la direttiva 70/156/CEE e la direttiva 2005/55/CE e dal 2 gennaio 2013 e abrogato le direttive 70/220/CEE, 72/306/CEE, 74/290/CEE, 77/102/CEE, 78/665/CEE, 80/1268/CEE, 83/351/CEE, 88/76/CEE, 88/436/CEE, 89/458/CEE, 91/441/CEE, 93/59/CEE, 94/12/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/69/CE, 98/77/CE, 99/100/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2001/100/CE, 2002/80/CE, 2003/76/CE e 2004/3/CE.

Il Regolamento (UE) 2018/858 ha modificato i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abrogato la direttiva 2007/46/CE.

Norma Euro 6

Con l'entrata in vigore della norma Euro 6 le emissioni di ossidi di azoto prodotte da veicoli a motore diesel dovranno essere ridotte in misura considerevole. Ad esempio, le emissioni prodotte dalle automobili e da altri veicoli destinati al trasporto non potranno superare il limite massimo di 80 mg/km (ossia una riduzione supplementare di più del 50% rispetto alla norma Euro 5). Le emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto prodotte da veicoli diesel verranno anch'esse ridotte e non potranno superare un certo limite: ad esempio, per le automobili e altri veicoli destinati al trasporto il limite è fissato a 170 mg/km.

Note auto Euro 6

La categoria europea Euro 6 è nata dal bisogno di classificare le nuove auto prodotte dalle case automobilistiche le cui emissioni erano nettamente inferiori rispetto a quelle precedenti.

Rientrano, infatti, nella categoria Euro 6 tutte le auto immatricolate a partire dal 1 settembre 2015 e che presentano i seguenti limiti di emissioni per il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato (PM):

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO   EURO 6

Le differenze fra Euro 6a, 6b, 6c e 6d

Il Regolamento (CE) n. 692/2008 abrogato dal Regolamento (UE) 2017/1151 definisce la categoria Euro 6 e relative sottocategorie come di seguito definite.

Regolamento (UE) 2017/1151

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione.(GU L 175 del 7.7.2017)

La categoria Euro 6 presenta diverse sottocategorie con livelli di emissioni differenti e meno nocivi. Questi valori sono indicati alla voce V.5 della carta di circolazione (vedi a seguire)

In dettaglio le differenze:

Euro 6 a
Euro 6 b
Euro 6 c
Euro 6 d

Euro 6 a
Questo sottocategoria riguarda tutte le auto immatricolate da gennaio 2016. Le emissioni di CO equivalgono a 0,5 g/km per i diesel e 1 g/km per i benzina.

Le quantità di NOx sono fissate allo 0,080 g/km per i diesel e 0,060 per i benzina, quelle di particolato (PM10) allo 0,005 g/km per entrambe.

Euro 6 b
Questa sottocategoria si differenzia dalla 6a per quanto riguarda le emissioni di PM10, ridotte allo 0,0045 g/km per entrambe. Le emissioni per le altre sostanze sono uguali al livello 6 a.

Euro 6 c
Questa sottocategoria riguarda i veicoli immatricolati da settembre 2018. L’unica modifica riguarda le auto a benzina che riducono il PM10 da 6x1012/km a 6x1011/km.

Inoltre, lo standard 6 c prevede che il livello delle emissioni CO venga rilevato tramite un nuovo test su strada (e non più solamente in laboratorio): il Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP).

Euro 6 d
Applicata alle vetture immatricolate da gennaio 2021, la sottocategoria prevede un'ulteriore modifica dei cicli di omologazione.

In realtà, già a partire dall’autunno 2018, tutte le vetture verranno prodotte secondo lo standard Euro 6d-TEMP.

Esso prevede che i livelli di inquinamento del NOx vengano misurati attraverso una prova su strada , la RDE (Real Driving Emissions) e il rilevamento della CO tramite WLTP.

Euro 5 o Euro 6 sul libretto

Il modo più facile è quello classico: leggere la carta di circolazione perché il libretto riporta i codici dei regolamenti europei e spesso anche la dicitura tipo "Euro 6". Per i libretti di tipo nuovo (formato europeo A4) il regolamento europeo sulle emissioni inquinanti è indicato al rigo V.9 del riquadro 2, mentre nel riquadro 3 è da qualche anno ripetuto in modo più chiaro, accompagnato dallo standard di omologazione (tipo Euro 4, Euro 5, Euro 6, ecc.). (vedi a seguire)

(V.1) emissioni CO (g/km o g/kWh)
(V.2) emissioni HC (g/km o g/kWh)
(V.3) emissioni NOx (g/km o g/kWh)
(V.5) emissioni particolato motori diesel  (g/km o g/kWh)
(V.7) emissioni CO2 (g/km)
(V.9) indicazione classe ambientale con omologazione CE

Riquadri carta di circolazione (formato A4)

Riquadri carta di circolaione   FIg  1

Fig. 1 - Riquadri carta di circolazione europea

Riquadri carta di circolaione   FIg  2

Fg. 2 - V.9 Regolamento (UE) 2016/646 (riquadro 2)
...
Riquadri carta di circolaione   FIg  4

Fig. 4 - Regolamento (UE) 2016/646 (riquadro 3) / Euro 6 b

Euro 7

Nessuna novità in vista invece per le omologazioni Euro 7: tra discussioni in sede europea e critiche da parte delle Case la nuova normativa entrerà in vigore non prima del 2025 anche se, pare, i ritardi potrebbero farla slittare al 2026.

Attualmente quindi le immatricolazioni a partire dall'1 gennaio 2021 devono rispondere alla norma Euro 6d-ISC-FCM.

Controllo Omologazione EURO

Il controllo online delle emissioni dell'auto, sono consultabili sui portali:

ACI
I residenti nelle Regioni convenzionate con l’ACI possono inserire la tipologia di veicolo e la targa. In questo caso, la verifica verrà effettuata sulla base delle informazioni contenute negli archivi delle Regioni convenzionate con ACI.

Portale dell’Automobilista:
Il portale di servizi di e-government del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, dove cittadini, operatori professionali e imprese possono consultare informazioni e accedere ai servizi online a loro dedicati.
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO 6 Rev. 00 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
1139 kB 25

Tags: Abbonati Full Plus Trasporto Strada

Ultimi inseriti

Mar 14, 2025 57

Regolamento (UE) 2024/2929

Regolamento (UE) 2024/2929 ID 23634 | 14.03.2025 Regolamento (UE) 2024/2929 della Commissione, del 27 novembre 2024, che rettifica la versione in lingua francese dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di… Leggi tutto
UNI EN 1953 2025
Mar 14, 2025 58

UNI EN 1953:2025 / Attrezzature per prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza

UNI EN 1953:2025 / Attrezzature per prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza ID 23633 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 1953:2025Attrezzature per l'applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e… Leggi tutto
Benefici multipli dell efficienza energetica per le imprese
Mar 14, 2025 84

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese / ENEA 2024 ID 23632 | 14.03.2025 / In allegato L’efficienza energetica non è solo una leva fondamentale per ridurre i consumi e i costi aziendali, ma anche un elemento chiave per affrontare le sfide climatiche e promuovere uno sviluppo… Leggi tutto
Linee guida ENEA ENAC sull utilizzo dell idrogeno negli aeroporti
Mar 14, 2025 92

Linee guida ENEA-ENAC sull’utilizzo dell’idrogeno negli aeroporti

Linee guida ENEA-ENAC sull’utilizzo dell’idrogeno negli aeroporti ID 23631 | 14.03.2025 / In allegato Le linee guida sono state sviluppate utilizzando come riferimenti due “casi studio”, gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, selezionati a seguito di un bando pubblicato da Enac… Leggi tutto
UNI CEI CEN TR 17622 2021
Mar 14, 2025 83

UNI CEI CEN/TR 17622:2021 / Valutazione di conformità accessibilità ambiente costruito

UNI CEI CEN/TR 17622:2021 / Valutazione di conformità accessibilità ambiente costruito ID 23630 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI CEI CEN/TR 17622:2021 Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Valutazione di conformità Il rapporto tecnico fornisce i criteri per la verifica e la… Leggi tutto
UNI EN 16141 2025
Mar 14, 2025 84

UNI EN 16141:2025 / Linee guida condizioni ambientali conservazione del patrimonio culturale

UNI EN 16141:2025 / Linee guida condizioni ambientali conservazione del patrimonio culturale ID 23628 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 16141:2025Conservazione del patrimonio culturale - Linee guida per la gestione delle condizioni ambientali - Strutture per la conservazione in depositi… Leggi tutto
Microbioma nell uomo negli animali negli alimenti e nell ambiente
Mar 14, 2025 85

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente / Rapporto ISTISAN 2025 ID 23627 | 14.03.2025 / In allegato (EN) Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente: implicazioni per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare. L’Autorità Europea per la… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI EN 1953 2025
Mar 14, 2025 58

UNI EN 1953:2025 / Attrezzature per prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza

UNI EN 1953:2025 / Attrezzature per prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza ID 23633 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 1953:2025Attrezzature per l'applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e… Leggi tutto
UNI CEI CEN TR 17622 2021
Mar 14, 2025 83

UNI CEI CEN/TR 17622:2021 / Valutazione di conformità accessibilità ambiente costruito

UNI CEI CEN/TR 17622:2021 / Valutazione di conformità accessibilità ambiente costruito ID 23630 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI CEI CEN/TR 17622:2021 Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Valutazione di conformità Il rapporto tecnico fornisce i criteri per la verifica e la… Leggi tutto
UNI EN 16141 2025
Mar 14, 2025 84

UNI EN 16141:2025 / Linee guida condizioni ambientali conservazione del patrimonio culturale

UNI EN 16141:2025 / Linee guida condizioni ambientali conservazione del patrimonio culturale ID 23628 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 16141:2025Conservazione del patrimonio culturale - Linee guida per la gestione delle condizioni ambientali - Strutture per la conservazione in depositi… Leggi tutto
Microbioma nell uomo negli animali negli alimenti e nell ambiente
Mar 14, 2025 85

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente / Rapporto ISTISAN 2025 ID 23627 | 14.03.2025 / In allegato (EN) Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente: implicazioni per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare. L’Autorità Europea per la… Leggi tutto