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07:36:3804/04/2025Europe, Rome

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO 6 / Normativa e note

ID 18110 | | Visite: 71797 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/18110

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO

Limiti emissioni veicoli passeggeri e commerciali leggeri Euro 5 e 6 / Normativa e noteUpdate 2022

ID 18110 | 20.11.2022 / In allegato

Il Regolamento (CE) n. 715/2007 è il rifermento normativo per l'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

Il Regolamento (CE) n. 715/2007:

- fissa norme armonizzate per l’omologazione di automobili e veicoli commerciali leggeri, conosciuti collettivamente come veicoli a motore leggeri, riguardo alle emissioni;
riguarda i dispositivi di controllo dell’inquinamento * e il ricambio degli stessi, e fissa norme per la loro omologazione;
- è stato più volte modificato, da ultimo con il regolamento (UE) 2018/858.

Il regolamento (UE) 2018/858:

- rivede le norme sull’omologazione dei veicoli dell’UE;
- introduce metodi di prova più severi relativamente all’emissione di inquinanti; e
- abroga la direttiva 2007/46/CE sull’omologazione UE dei veicoli a partire dal 31 agosto 2020.

La normativa si applica ai veicoli commerciali leggeri inferiori alle 2,6 tonnellate.

ATTO

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007)

SINTESI

Al fine di limitare l'inquinamento causato dai veicoli stradali, il regolamento introduce requisiti comuni riguardo alle emissioni dei veicoli a motore e alle loro parti di ricambio specifiche (norme Euro 5 ed Euro 6). Esso prevede anche misure per migliorare l'accesso alle informazioni sulla riparazione dei veicoli e per incentivare la produzione di veicoli conformi alle sue disposizioni in tempi rapidi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con una massa di riferimento non superiore ai 2610 kg. Sono compresi, tra l'altro, le automobili private, i furgoni e i veicoli commerciali destinati al trasporto di passeggeri o di merci o ad alcuni usi speciali (ambulanza, ad esempio), dotati o di motori ad accensione comandata (motori a benzina, a gas naturale o a gas di petrolio liquefatto – GPL) o di motori ad accensione spontanea (motori diesel).

Oltre ai suddetti veicoli (coperti de facto dal regolamento), i costruttori possono chiedere che siano coperti anche i veicoli per il trasporto di passeggeri o di merci con una massa di riferimento compresa tra 2610 kg e 2840 kg.

Al fine di limitare quanto più possibile l'impatto negativo dei veicoli stradali sull'ambiente e la salute, il regolamento copre un'ampia gamma di emissioni inquinanti: monossido di carbonio (CO), idrocarburi non metanici e idrocarburi totali, ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM). Sono comprese le emissioni dallo scarico, le emissioni per evaporazione e del basamento motore.

Modifiche

Il regolamento è stato più volte modificato (vedi cap. Riferimenti) da ultimo con il Regolamento (UE) 2018/858.

Il Regolamento (UE) 2018/858:

- rivede le norme sull’omologazione dei veicoli dell’UE;
- introduce metodi di prova più severi relativamente all’emissione di inquinanti;
- abroga la direttiva 2007/46/CE sull’omologazione UE dei veicoli a partire dal 31 agosto 2020.

Tabella EURO 1 - 6 / Data immatricolazione

Standard Data di prima immatricolazione
Euro 1 Gennaio 1993
Euro 2 Gennaio 1997
Euro 3 Gennaio 2001
Euro 4 Gennaio 2006
Euro 5 Gennaio 2011
Euro 6 Settembre 2015

LIMITI DI EMISSIONE

L'allegato I del regolamento fissa i limiti di emissione per ogni categoria di emissioni inquinanti e per i diversi tipi di veicoli citati in precedenza.

Norma Euro 5

Le emissioni prodotte da veicoli diesel:

- monossido di carbonio: 500 mg/km;
- particolato: 5 mg/km (ossia una riduzione dell'80% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- ossidi di azoto (NOx): 180 mg/km (ossia una riduzione del 20% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto: 230 mg/km.

Emissioni prodotte da veicoli a benzina, a gas naturale o a GPL:

- monossido di carbonio: 1 000 mg/km;
- idrocarburi non metanici: 68 mg/km;
-  idrocarburi totali: 100 mg/km;
- ossidi di azoto (NOx): 60 mg/km (ossia una riduzione del 25% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- particolato (unicamente per i veicoli a benzina a iniezione diretta che funzionano a miscela magra): 5 mg/km (limite non previsto dalla norma Euro 4).

Per quanto riguarda i furgoni e altri veicoli commerciali leggeri destinati al trasporto merci della categoria N1, il regolamento prevede tre classi di limiti di emissione, in funzione della massa di riferimento del veicolo: inferiore a 1305 kg, tra 1305 kg e 1760 kg, superiore a 1760 kg. I limiti applicabili a quest'ultima classe sono validi anche per i veicoli destinati al trasporto merci della categoria N2.

Regolamento (CE) n. 715/2007

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO   Tabella 1

Legenda: PI = motori ad accensione comandata,
CI = motori ad accensione spontanea
(1) I limiti relativi alla massa di particolato per i motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO   Tabella 2

Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition),
CI = motore ad accensione spontanea (Compression Ignition)
(1) Un limite della massa del particolato emesso pari a 5,0 mg/km si applica ai veicoli omologati a norma dei limiti d’emissione di questa tabella con il precedente metodo di misurazione della massa del particolato, prima dell’1.9.2011.
(2) I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.
(3) Fino a tre anni dopo la data di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, un limite di emissione del numero di particelle pari a 6,0 × 1012 #/km si applica ai veicoli Euro 6 PI a iniezione diretta su richiesta del fabbricante. Al più tardi a tale data si applica un metodo di prova per l’omologazione atto a garantire l’effettiva limitazione del numero di particelle emesse dai veicoli nelle condizioni reali di guida.

Applicazione delle norme

A decorrere dell'entrata in vigore delle norme Euro 5 ed Euro 6, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio dell'omologazione, l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli che non rispettano i limiti di emissione prescritti. Una proroga di un anno è prevista per i veicoli destinati al trasporto merci (categoria N1, classi II e III, e categoria N2) e per i veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche. Il calendario è il seguente:

- la norma Euro 5 è applicabile dal 1° settembre 2009 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli;
- la norma Euro 6 sarà applicabile a partire dal 1° settembre 2014 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e dal 1° settembre 2015 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli.

Incentivi finanziari, accordati dagli Stati membri e destinati ad incoraggiare il rispetto anticipato dei nuovi valori limite, sono autorizzati se:

- si applicano a tutti i veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai requisiti fissati dal presente regolamento;
-  cessano di essere applicati alla data di applicazione dei valori limite;
- ammontano, per ogni tipo di veicolo a motore, ad un importo che non supera il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti di emissione, compreso il costo di installazione.

ALTRI OBBLIGHI DEI FABBRICANTI

I fabbricanti devono:

- progettare, costruire e assemblare i componenti in modo che il veicolo sia conforme alla normativa;
- dimostrare che tutti i nuovi veicoli e nuovi dispositivi di controllo dell’inquinamento siano conformi alla normativa e in grado di soddisfare i limiti di emissioni durante la normale vita di un veicolo in condizioni normali di utilizzazione su strada;
- garantire che i dispositivi di controllo dell’inquinamento durino per 160 000 km;
- garantire che le emissioni possano essere controllate dopo cinque anni o 100 000 km, a seconda del caso che si verifica per primo;
- fornire agli acquirenti dati sulle emissioni di biossido di carbonio e sui consumi di carburante;
- non utilizzare dispositivi di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, se non in condizioni molto particolari, come per proteggere un motore contro danni o incidenti;
- (fino al 1° settembre 2020) mettere a disposizione sui siti web un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli agli operatori indipendenti. Queste devono comprendere articoli come manuali d’uso e manuali tecnici. Per l’accesso possono richiedere un contributo ragionevole. Tali requisiti sono sostituiti da quelli previsti nel regolamento (UE) 2018/858 a partire dal 1o settembre 2020.

CONTESTO

Sebbene le norme in materia di emissioni inquinanti siano state aggiornate dal 1° gennaio 2005 (norma Euro 4), l'UE ritiene necessario rafforzarle ulteriormente, pur tenendo conto delle implicazioni per i mercati e la competitività dei costruttori, nonché dei costi diretti e indiretti imposti alle imprese.

Il presente regolamento è stato elaborato dopo un'ampia consultazione delle parti in causa. Esso pone l'accento sulla riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto (NOx), in particolare per i veicoli diesel. Dovrebbe pertanto permettere miglioramenti considerevoli per la salute. Occorre ricordare che gli ossidi di azoto e gli idrocarburi sono precursori dell'ozono.

Il Regolamento (CE) n. 715/2007 ha modificato la direttiva 70/156/CEE e la direttiva 2005/55/CE e dal 2 gennaio 2013 e abrogato le direttive 70/220/CEE, 72/306/CEE, 74/290/CEE, 77/102/CEE, 78/665/CEE, 80/1268/CEE, 83/351/CEE, 88/76/CEE, 88/436/CEE, 89/458/CEE, 91/441/CEE, 93/59/CEE, 94/12/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/69/CE, 98/77/CE, 99/100/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2001/100/CE, 2002/80/CE, 2003/76/CE e 2004/3/CE.

Il Regolamento (UE) 2018/858 ha modificato i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abrogato la direttiva 2007/46/CE.

Norma Euro 6

Con l'entrata in vigore della norma Euro 6 le emissioni di ossidi di azoto prodotte da veicoli a motore diesel dovranno essere ridotte in misura considerevole. Ad esempio, le emissioni prodotte dalle automobili e da altri veicoli destinati al trasporto non potranno superare il limite massimo di 80 mg/km (ossia una riduzione supplementare di più del 50% rispetto alla norma Euro 5). Le emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto prodotte da veicoli diesel verranno anch'esse ridotte e non potranno superare un certo limite: ad esempio, per le automobili e altri veicoli destinati al trasporto il limite è fissato a 170 mg/km.

Note auto Euro 6

La categoria europea Euro 6 è nata dal bisogno di classificare le nuove auto prodotte dalle case automobilistiche le cui emissioni erano nettamente inferiori rispetto a quelle precedenti.

Rientrano, infatti, nella categoria Euro 6 tutte le auto immatricolate a partire dal 1 settembre 2015 e che presentano i seguenti limiti di emissioni per il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato (PM):

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO   EURO 6

Le differenze fra Euro 6a, 6b, 6c e 6d

Il Regolamento (CE) n. 692/2008 abrogato dal Regolamento (UE) 2017/1151 definisce la categoria Euro 6 e relative sottocategorie come di seguito definite.

Regolamento (UE) 2017/1151

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione.(GU L 175 del 7.7.2017)

La categoria Euro 6 presenta diverse sottocategorie con livelli di emissioni differenti e meno nocivi. Questi valori sono indicati alla voce V.5 della carta di circolazione (vedi a seguire)

In dettaglio le differenze:

Euro 6 a
Euro 6 b
Euro 6 c
Euro 6 d

Euro 6 a
Questo sottocategoria riguarda tutte le auto immatricolate da gennaio 2016. Le emissioni di CO equivalgono a 0,5 g/km per i diesel e 1 g/km per i benzina.

Le quantità di NOx sono fissate allo 0,080 g/km per i diesel e 0,060 per i benzina, quelle di particolato (PM10) allo 0,005 g/km per entrambe.

Euro 6 b
Questa sottocategoria si differenzia dalla 6a per quanto riguarda le emissioni di PM10, ridotte allo 0,0045 g/km per entrambe. Le emissioni per le altre sostanze sono uguali al livello 6 a.

Euro 6 c
Questa sottocategoria riguarda i veicoli immatricolati da settembre 2018. L’unica modifica riguarda le auto a benzina che riducono il PM10 da 6x1012/km a 6x1011/km.

Inoltre, lo standard 6 c prevede che il livello delle emissioni CO venga rilevato tramite un nuovo test su strada (e non più solamente in laboratorio): il Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP).

Euro 6 d
Applicata alle vetture immatricolate da gennaio 2021, la sottocategoria prevede un'ulteriore modifica dei cicli di omologazione.

In realtà, già a partire dall’autunno 2018, tutte le vetture verranno prodotte secondo lo standard Euro 6d-TEMP.

Esso prevede che i livelli di inquinamento del NOx vengano misurati attraverso una prova su strada , la RDE (Real Driving Emissions) e il rilevamento della CO tramite WLTP.

Euro 5 o Euro 6 sul libretto

Il modo più facile è quello classico: leggere la carta di circolazione perché il libretto riporta i codici dei regolamenti europei e spesso anche la dicitura tipo "Euro 6". Per i libretti di tipo nuovo (formato europeo A4) il regolamento europeo sulle emissioni inquinanti è indicato al rigo V.9 del riquadro 2, mentre nel riquadro 3 è da qualche anno ripetuto in modo più chiaro, accompagnato dallo standard di omologazione (tipo Euro 4, Euro 5, Euro 6, ecc.). (vedi a seguire)

(V.1) emissioni CO (g/km o g/kWh)
(V.2) emissioni HC (g/km o g/kWh)
(V.3) emissioni NOx (g/km o g/kWh)
(V.5) emissioni particolato motori diesel  (g/km o g/kWh)
(V.7) emissioni CO2 (g/km)
(V.9) indicazione classe ambientale con omologazione CE

Riquadri carta di circolazione (formato A4)

Riquadri carta di circolaione   FIg  1

Fig. 1 - Riquadri carta di circolazione europea

Riquadri carta di circolaione   FIg  2

Fg. 2 - V.9 Regolamento (UE) 2016/646 (riquadro 2)
...
Riquadri carta di circolaione   FIg  4

Fig. 4 - Regolamento (UE) 2016/646 (riquadro 3) / Euro 6 b

Euro 7

Nessuna novità in vista invece per le omologazioni Euro 7: tra discussioni in sede europea e critiche da parte delle Case la nuova normativa entrerà in vigore non prima del 2025 anche se, pare, i ritardi potrebbero farla slittare al 2026.

Attualmente quindi le immatricolazioni a partire dall'1 gennaio 2021 devono rispondere alla norma Euro 6d-ISC-FCM.

Controllo Omologazione EURO

Il controllo online delle emissioni dell'auto, sono consultabili sui portali:

ACI
I residenti nelle Regioni convenzionate con l’ACI possono inserire la tipologia di veicolo e la targa. In questo caso, la verifica verrà effettuata sulla base delle informazioni contenute negli archivi delle Regioni convenzionate con ACI.

Portale dell’Automobilista:
Il portale di servizi di e-government del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, dove cittadini, operatori professionali e imprese possono consultare informazioni e accedere ai servizi online a loro dedicati.
...
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UNI EN ISO 10218 1 2025
Apr 03, 2025 50

UNI EN ISO 10218-1:2025

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UNI EN 13001 3 1 2025   Apparecchi di sollevamento   Criteri generali per il progetto   Parte 3 1
Apr 03, 2025 80

UNI EN 13001-3-1:2025 / Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1

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