Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.727
/ Totale documenti scaricati: 27.724.333

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.333 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.333 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.333 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.333 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.333 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.333 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.333 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.727 *

/ Totale documenti scaricati: 27.724.333 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Interpello ambientale 10.11.2022 - End of Waste carta e cartone

ID 18049 | | Visite: 3628 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/18049

Interpello ambientale 10 11 2022

Interpello ambientale 10.11.2022 - End of Waste carta e cartone

ID 18049 | 11.11.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 10.11.2022

Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 relativo al DM 188/2000 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone" e raccordo con il DM 5 febbraio 98".

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 sono stati richiesti i seguenti chiarimenti su:

1. l’applicazione del DM 188/2000, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone», e il raccordo con il DM 5 febbraio 1998, per l’adeguamento alle procedure semplificate ex. art. 216 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152;
2. se i codici EER 030308 e EER 191201, previsti dal DM 188/2000, che non rientrano tra i codici EER previsti al punto 1.1 dell’allegato 1, sub-allegato 1 del DM 5 febbraio 1998, possono essere gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta quanto segue.

Il D.M. n. 188 del 2020 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone” sono stati stabiliti i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152

Il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, sono individuati i rifiuti non pericolosi che sono sottoposti alle procedure semplificate di recupero.

Le disposizioni di cui al Titolo III-bis parte II e articoli 208, 209, 214 e 216 della Parte IV, Titolo I, Capo IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, definiscono le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti per le operazioni di recupero.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

Il Regolamento n. 188 del 2020 individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati rifiuti; tali rifiuti, che includono i poliaccoppiati, anche di imballaggi, provengono dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali. I rifiuti di carta e cartone che cessano di essere tali sono definiti “carta e cartone recuperati” all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643 e devono essere conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1 del suddetto decreto ministeriale.

I rifiuti ammessi all’attività di recupero sono:
a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
b) 15 01 05 imballaggi compositi;
c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
d) 20 01 01 carta e cartone;
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Non sono ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Il materiale recuperato è utilizzabile per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2 che individua l’utilizzo nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

In merito al regime transitorio, disciplinato dall’articolo 7 del suddetto Regolamento, è previsto che entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso il produttore dell’End of Waste presenti all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero agevolato, ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998; ovvero un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Con riferimento al primo quesito ed al raccordo tra il DM 188/2020 e la disciplina sulle procedure semplificate di cui al DM 5 febbraio 1998, si precisa che con l’adozione del DM 188/2020 si è determinata la cessazione dell’applicazione delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998, per i rifiuti di carta e cartone e specificatamente per quelli indicati al punto 1.1., allegato 1, sub-allegato 1, i cui codici sono i seguenti EER 150101, 150105, 150106, 200101.

Tuttavia, il D.M. n. 188/2020 non disciplina alcuni aspetti che rimangono individuati esclusivamente o dal DM 05/02/1998 oppure dalle autorizzazioni già concesse. Quindi restano valide ed efficaci:

- tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti:
a) i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 (norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi);
b) i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub-allegato 2 (valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi);
- le autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte II (autorizzazione integrata ambientale) nonché delle autorizzazioni del Titolo I, Capo IV, parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Dunque, appare evidente come il D.M. n. 188/2020 disciplini, solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 5 febbraio 1998 prevede al punto 1.1.3 dell’allegato 1, non potendo incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero, considerato anche il tenore della norma di delega di cui all’articolo 184-ter, comma 2, che non prevede nello specifico di regolare su tali temi.

Ne deriva che, laddove sia già stata rilasciata un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7 del DM 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati avrebbe dovuto presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero, ai sensi dell’articolo 216, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998; ovvero, in caso di procedura ordinaria, un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Diversamente, nel caso di autorizzazione per nuovi impianti e/o cicli produttivi, il riferimento alla procedura ordinaria o semplificata dovrà essere valutata alla luce dei criteri normativi vigenti e in relazione alle caratteristiche del caso specifico.

Con riferimento al secondo quesito, circa le operazioni di recupero afferenti ai rifiuti aventi codici EER 030308 e EER 191201, si rappresenta che gli stessi non possono essere gestiti nell’ambito della procedura semplificata in quanto non rientranti tra quelli indicati nel DM 5/02/1998. Conseguentemente i soggetti già in possesso di un’autorizzazione avrebbero dovuto provvedere ad un aggiornamento della stessa entro i 180 giorni previsti dall’articolo 7 del Regolamento; ovvero i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti dovranno presentare apposita istanza ai sensi delle disposizioni di cui Titolo III-bis parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MITE

Collegati

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente Interpello ambientale

Ultimi inseriti

Gen 02, 2025 21

Legge 16 dicembre 2024 n. 210

in News
Legge 16 dicembre 2024 n. 210 ID 23234 | 02.01.2025 Legge 16 dicembre 2024 n. 210 Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. (GU n.1 del 02.01.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2025 ... Collegati
Legge n.18 del 3 Marzo 2009
Leggi tutto
Gen 02, 2025 35

Legge 14 settembre 2011 n. 148

in News
Legge 14 settembre 2011 n. 148 ID 23231 | 02.01.2024 Legge 14 settembre 2011 n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione… Leggi tutto
Gen 02, 2025 41

Decreto-Legge 13 agosto 2011 n. 138

in News
Decreto-Legge 13 agosto 2011 n. 138 ID 23230 | 02.01.2025 Decreto-Legge 13 agosto 2011 n. 138Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011. [box-info]Conversione Legge 14 settembre 2011 n. 148 Conversione in legge, con… Leggi tutto
PNCIA 20 Dicembre 2021
Gen 02, 2025 53

DPCM 23 dicembre 2021

Decreto 23 dicembre 2021 / PNCIA: Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico ID 23229 | 02.01.2024 / Comunicato pubblicato sulla GU 14 febbraio 2022 n. 37 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021 è stato approvato il Programma nazionale di… Leggi tutto
Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 74

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
Gen 02, 2025 40

Circolare CNI n. 238/XX Sess./2024

in News
Circolare CNI n. 238/XX Sess./2024 / Presentare istanze Autocertificazione Aggiornamento informale Ingegneri 2024 - A partire dal prossimo 1° gennaio 2025 e fino al 31 marzo 2025 ID 23226 | 02.01.2025 Aggiornamento Piattaforma unica nazionale www.formazionecni.it al nuovo Testo Unico 2025 -… Leggi tutto
Dic 31, 2024 78

Decreto 23 giugno 2023

in News
Decreto 23 giugno 2023 / Decreto tariffe 2023 ID 23223 | 31.12.2024 Decreto 23 giugno 2023 Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. (GU n.181 del 04.08.2023)______ Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. In applicazione dell’articolo 8-sexies, commi 5… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 74

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP
Dic 30, 2024 76

FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP

FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP / Dicembre 2024 ID 23213 | 30.12.2024 / In allegato Accesso ai dati della cartella clinica ai sensi del RGDP - Le FAQ del Garante 1) Cosa si ottiene presentando istanza di accesso alla propria cartella clinica ai sensi dell’art. 15… Leggi tutto