Modalita' attuative per la sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto stradale. Missione 2, Componente 2, Investimento 3.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(GU n.250 del 25.10.2022) _________
Art. 1. Finalità dell’investimento
1. Per le finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - componente M2C2 - Investimento 3.3 «Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale», le risorse complessivamente disponibili sono pari a 230 milioni di euro. 2. L’investimento ha lo scopo di sviluppare una sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale, attraverso lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per veicoli leggeri e pesanti in linea con la direttiva 2014/94/UE sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, entro il 30 giugno 2026, prevedendo la notifica dell’aggiudicazione degli appalti pubblici entro il 31 marzo 2023, ove previsti dalla legislazione vigente. 3. L’investimento ha anche il fine di associare questa sperimentazione allo sviluppo di produzione e uso di idrogeno, in linea con i criteri tecnici che definiscono le attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici del regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852. Nel caso di idrogeno rinnovabile, l’intervento deve rispettare il principio di addizionalità della produzione di energia rinnovabile, e in ogni caso i requisiti contenuti nell’approvando atto delegato della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che definisce le regole per la produzione di combustibili per i trasporti, liquidi e gassosi, che non hanno origine biologica, una volta entrato in vigore in tempi compatibili con la procedura di cui al presente decreto. 4. Le stazioni di rifornimento finanziate con le risorse di cui al comma 1, garantiscono l’accesso degli utenti senza alcuna discriminazione relativa alle tariffe, ai metodi di applicazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d’uso, fatto salve le stazioni funzionali al rifornimento dei mezzi del trasporto pubblico locale alimentati a idrogeno. 5. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241, i programmi di investimento di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852. 6. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, i destinatari del finanziamento riconoscono l’origine e assicurano la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e della dicitura «finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU » in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, assicurando la pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale italiadomani.gov.it e prevedendo altresì il riferimento a Misura, Componente, Investimento del PNRR. I destinatari ottemperano altresì ai sensi dell’art. 18 del regolamento (UE) 2021/241 circa l’attuazione di misure atte a contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, come pure all’integrazione di tali obiettivi. 7. L’attuazione delle sperimentazioni è svolta secondo la disciplina tecnica per la sicurezza del trasporto ferroviario con treni alimentati a idrogeno e la definizione di normative, standard e procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma, definite dalle competenti Autorità anche a seguito delle attività del Gruppo di lavoro costituito dalla Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con la presenza di componenti delle competenti articolazioni ministeriali, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno. 8. In attuazione della previsione dell’art. 2, comma 6 -bis , del decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 1, è destinato al finanziamento di interventi da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenendo conto dell’effettiva sussistenza della domanda. 9. L’attuazione degli investimenti di cui al presente decreto, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.
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