Decreto MIMS 16 settembre 2022 n. 341
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Decreto MIMS 16 settembre 2022 n. 341 / Energy release (Electricity release)
(Comunicato GU n.244 del 18.10.2022)
Attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cd Energy release / Electricity release)
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Il provvedimento prevede la cessione di elettricità a prezzi “calmierati” per clienti industriali e PMI e clienti in Sardegna e Sicilia che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare.
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Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)
1. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, il presente decreto definisce le modalità e le condizioni con le quali il GSE cede l’energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID e SSP ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022.
2. La cessione di cui al comma 1 avviene sulla base della procedura di selezione di cui all’articolo 4 mediante la stipula di contratti a termine di durata fino al 31 dicembre 2025.
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Art. 16-bis (Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali).
1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.
2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilita' e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
c) le modalita' con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorita' per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
segue in allegato
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