Sentenza CS n. 1047 del 14.02.2022
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Sentenza Consiglio di Stato n. 1047 del 14.02.2022
La trasformazione dello spazio sottotetto è intervento è differente rispetto a quella oggetto della Scia, in quanto risulta che sono state attuate opere con cambio di destinazione d’uso al fine di rendere abitabile il sottotetto, senza che rilevi la oggettiva impossibilità di abitabilità per mancanza dei requisiti accertati. Si tratta, pertanto, di un intervento abusivo perché non sorretto da nessun titolo abilitativo idoneo (tale non potendosi considerare la Scia a fronte di un aumento volumetrico), con conseguente legittimità dell’ordine inibitorio e poi dell’ordine di demolizione.
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Il verificatore ha accertato che lo spazio sottotetto «non è suscettibile di cambio di destinazione d’uso a fini abitativi in quanto non ha i parametri necessari a consentire la permanenza continuativa di persone». In particolare si è accertato che «tale spazio sottotetto non rispetta i requisiti di agibilità e abitabilità di sottotetti» imposti dalla normativa vigente «solo per quanto riguarda i parametri di illuminazione e di areazione».
Il verificatore ha accertato, però, che «tali spazi hanno le caratteristiche tipiche degli ambienti di servizi (bagni, ripostigli, corridoi, spogliatoi, etc.) dove è prevista una permanenza illimitata delle persone, tenuto conto che in tali ambienti risultano surrogabili i requisiti di areo-illuminazione».
Nella parte finale della relazione si è affermato che l’intervento nel suo complesso ha determinato «un aumento di superficie lorda di pavimento e conseguentemente di volumetria urbanistica».
Alla luce di quanto accertato dal verificatore, risulta che la tipologia di intervento è differente rispetto a quella oggetto della Scia, in quanto risulta che sono state attuate opere con cambio di destinazione d’uso al fine di rendere abitabile il sottotetto, senza che rilevi la oggettiva impossibilità di abitabilità per mancanza dei requisiti accertati dal verificatore. Si tratta, pertanto, di un intervento abusivo perché non sorretto da nessun titolo abilitativo idoneo (tale non potendosi considerare la Scia a fronte di un aumento volumetrico), con conseguente legittimità dell’ordine inibitorio e poi dell’ordine di demolizione.
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