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Circolare MIMS prot. n. 29290 del 20 settembre 2022

ID 17766 | | Visite: 1449 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/17766

Circolare MIMS prot  n  29290 del 20 settembre 2022

Circolare MIMS prot. n. 29290 del 20 settembre 2022

ID 17766 | 05.10.2022 / In allegato Circolare

Oggetto: Legge 5 agosto 2022, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità de Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” – Ricognizione degli ambiti di interesse della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione.

Come è noto, è stata pubblicata nella G.U. n. 182 del 5 agosto 2022 (S.O. n. 29), la legge 5 agosto 2022, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità de Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, le cui disposizioni sono in vigore dal 6 agosto 2022.

Limitatamente a quanto di interesse di questa Direzione Generale - facendo seguito e parzialmente modificando le istruzioni di cui alla circolare prot. n. 20043 del 20 giugno 2022, avente ad oggetto: “DL 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. – Modifiche all’articolo 126codice della strada in materia di rinnovo di validità delle patenti di guida scadute da più di cinque anni - Esperimento di guida” -, di seguito sinteticamente si illustrano le modifiche intervenute nella disciplina di settore ad opera di puntuali disposizioni degli articoli 7 e 9 della citata legge n. 108 del 2022, unitamente all’indicazione della immediata applicabilità delle stesse, in ragione della necessità o meno dell’adozione di provvedimenti attuativi.

Per completezza espositiva, ove rilevante, si riportano anche eventuali disposizioni che, già introdotte dal decreto legge, non sono state modificate dalla legge di conversione.

Modifiche introdotte dall’articolo 7 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come convertito.

ART. 47 CDS

Il co. 1, lett. b), ha modificato l’art. 47 del codice della strada riscrivendone i capoversi relativi alla definizione delle categorie dei veicoli L1e, L2e, L3e ed L4e in coerenza con la normativa unionale armonizzata. Al netto della correzione di un refuso, apportata dalla legge di conversione, tali disposizioni sono applicabili dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 68 del 2022.

Art. 50 CDS

Il co. 1, lett. c), ha modificato l’articolo 50 del codice della strada prevedendo:

quanto al capoverso sub n. 1), che la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico delle biciclette a pedalata assistita adibite al trasporto di merci è pari a 0,5 KW;
quanto al capoverso sub n. 2), le prescrizioni per il piano di carico di tali veicoli.

Tali disposizioni sono applicabili dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

Art. 61 CDS

Il co. 1, lett. c-bis), ha modificato l’articolo 61 del codice della strada, in materia di sagoma limite dei veicoli, con riferimento alla lunghezza totale. Ha disposto quindi che i veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici, conformi alle prescrizioni UE in materia di omologazioni, possono a determinate condizioni superare le lunghezze totali previste dallo stesso articolo 61, nel rispetto della iscrivibilità in curva di tali veicoli. Quanto alle condizioni: “Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L’uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi”. Tali disposizioni sono immediatamente applicabili.

ART. 97 CDS

Il co. 1, lett. d), ha modificato l’articolo 97 del codice della strada in materia di procedure per il cambio di residenza o di sede dei soggetti intestatari di ciclomotori, a similitudine del procedimento già proprio per gli altri veicoli a motore.

L’applicazione di tale disposizione, presuppone un provvedimento attuativo e l’implementazione delle necessarie procedure telematiche.

ART. 110 CDS

Il co. 1, lett. d-bis), ha modificato l’articolo 110 del codice della strada in materia di immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole, prevedendo che tali formalità debbano essere espletate in via esclusivamente telematica. Anche in questo caso l’applicazione di tale disposizione, presuppone un provvedimento attuativo e l’implementazione delle necessarie procedure telematiche.

ART. 114 CDS

Il co. 1, lett. d-ter), ha modificato l’articolo 114 del codice della strada in materia di immatricolazione e targatura delle macchine operatrici, prevedendo che tali formalità debbano essere espletate in via esclusivamente telematica. Come nei casi precedenti, l’applicazione di tale disposizione, presuppone un provvedimento attuativo e l’implementazione delle necessarie procedure telematiche.

ART. 116 CDS

Il co. 1, lett. e), ha modificato l’articolo 116 del codice della strada:

- quanto al capoverso sub n. 1) in materia di abilitazione alla guida con patente di categoria B.

Prevede che un conducente titolare di patente di categoria B da almeno due anni può condurre con tale patente un veicolo senza rimorchio adibito al trasporto di merci, con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che:

- tale veicolo sia alimentato con combustibile alternativo di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996,
- la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo;
- tale massa superiore sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione.

Tale previsione è in vigore ma non è applicabile: come previsto dalla Direttiva 2006/126/CE e succ. mod. occorre prima esperire la prescritta procedura presso la Commissione Europea. Inoltre il comma 2 dell’articolo 7 in commento prevede l’adozione di un decreto attuativo finalizzato a definire le modalità di annotazione, sul documento unico, del valore relativo all’eccedenza di massa connessa al sistema di propulsione alternativa;
quanto ai capoversi sub nn. 2 e 3, rispettivamente: riformulando la previsione che i titolari di patente di guida speciale possono conseguire le categorie C1E, D1E, CE e DE, e prevedendo che gli stessi possono conseguire una carta di qualificazione del conducente. Tali disposizioni sono immediatamente applicabili.

ART. 117 CDS

Il co. 1, lett. f), ha modificato l’articolo 117 del codice della strada in materia di limitazioni alla tipologia di veicoli che i neopatentati con patente di categoria B possono condurre nel primo anno: fermo restando il già noto limite “potenza specifica, riferita alla tara” non superiore a 55 kW/t e, nel caso di veicoli di categoria M1, potenza massima inferiore o pari a 70 kW, il predetto rapporto è elevato fino a 65 kW/t, compreso il peso della batteria, per le autovetture elettriche o ibride plug-in. Tali disposizioni sono applicabili dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

ART. 120 CDS

Il co. 1, lett. g), ha modificato l’articolo 120 del codice della strada in materia di requisiti, non più “morali” ma “soggettivi” per ottenere il rilascio della patente di guida: introduce nuove disposizioni sull’interdizione alla guida di velocipedi a pedalata assistita. Dispone che nei confronti dei soggetti per i quali sussistano le condizioni di ostatività al conseguimento di una patente di guida previste dal medesimo articolo, può essere emesso un provvedimento interdittivo alla guida di velocipedi a pedalata assistita.

Parimenti può disporre il Prefetto qualora la patente, già conseguita, debba essere revocata per le medesime ragioni ostative: solo in tal caso, sarà visibile per l’agente di polizia stradale che interroghi l’ANAG l’annotazione di tale provvedimento.

L’applicazione di tale disposizione, presuppone un provvedimento attuativo e l’implementazione delle necessarie procedure telematiche.

ART. 123 CDS

Il co. 1, lett. g-bis), ha modificato l’articolo 123 del codice della strada:

- quanto al capoverso sub. n.1) in materia di conseguimento delle patenti di categoria A2 o A da parte di chi abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2: a tal fine sarà sufficiente il completamento di un corso di formazione presso un’autoscuola sensi dell'allegato VI della direttiva 2006/126/CE e succ. mod., senza la necessità di sostenere un esame.

Va al riguardo ricordato che l’articolo 7, paragrafo 1, lett. c), della citata direttiva prevedeva, al fine del cosiddetto “accesso progressivo” alle patenti delle categorie A2 ed A, che lo Stato membro potesse scegliere nell’ambito delle diverse opzioni previste nell’allegato VI della direttiva stessa: il superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti oppure il completamento di una formazione ai sensi del citato allegato VI.

Il decreto legislativo n. 59 del 2011 e succ. mod., con il quale è stata data, a suo tempo, attuazione alla direttiva, aveva optato esclusivamente per l’esame di guida: conseguentemente l’allegato VI dello stesso decreto legislativo contiene previsioni esclusivamente funzionali a tale scelta. A differenza dell’allegato VI della direttiva non reca alcuna previsione relativamente alla necessità di adottare “le misure necessarie per: - approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c)”.

Per tale ragione, la disposizione in commento pur in vigore non è immediatamente applicabile, necessitando per la sua attuazione di un decreto ministeriale che disciplini, tra l’altro, durata e programma della formazione dei conducenti, in coerenza con i punti 2 e 3 dell’allegato VI alla direttiva, nonché le predette modalità di approvazione e controllo della formazione;

- quanto al capoverso sub n. 2) in materia di avvio dell’attività di autoscuola, sostituendo la previgente formulazione del comma 7-bis, che recitava: “In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti….(omissis)….”, con la seguente: “L’avvio di attività di un’autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell’autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226, commi 5, 6 e 7”.

Per le istruzioni di attuazione di tale disposizione, questa Direzione Generale provvederà con circolare ad hoc, all’esito del confronto tuttora in corso con le competenti istituzioni.

ART. 126 CDS

Il co.1, lett. h), ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 126 del codice della strada in materia di esperimento di guida, prescritto ai fini del rinnovo di validità di una patente di guida scaduta da più di cinque anni.

Come ricordato, istruzioni al riguardo erano state, da ultimo, fornite con circolare prot. n. 20043 del 20 giugno 2022, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

In ragione delle modifiche apportate al testo dell’articolo 126, co. 8-bis, del codice della strada dalla legge n. 108 del 2022 in commento, si dispone che nella predetta circolare prot. n. 20043 del 20 giugno 2022 le parole da “Nel caso di esito negativo o di assenza del conducente nel giorno e nell’ora dell’esperimento di guida” fino a “ne deriva la revoca della patente.” sono sostituite dalle seguenti:
“Nel caso di esito negativo o di assenza del conducente nel giorno e nell’ora dell’esperimento di guida il legislatore ha rispettivamente disposto che: “In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile”.

Pertanto nei predetti casi gli UMC procedono ad inserire nella maschera GE91 rispettivamente il provvedimento di revoca (esito negativo) o di sospensione (assenza).”.

La modifica alla disciplina dell’esperimento di guida - introdotta dall’articolo 7, co.1, lett. h), in commento – è immediatamente applicabile.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il co. 4-ter, quater e quinquies, dell’articolo 7 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come convertito, in commento, hanno introdotto una rigorosa disciplina nel caso in cui, a seguito di accertamenti successivi al rilascio dell’omologazione, si abbia evidenza che - in violazione del disposto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 715/2007 - sia stato fatto uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia di sistemi di controllo delle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6): il procedimento sanzionatorio ivi previsto può concludersi con la revoca dell’omologazione e con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 900 a euro 3.500 per veicolo.

Tali disposizioni sono immediatamente applicabili.

Modifiche introdotte dall’articolo 9 del DL n. 68 del 2022, come convertito.

ART. 121 CDS

È noto che l’articolo 9, comma 8, del decreto legge n. 68 del 2022 aveva modificato l’articolo 121 del codice della strada prevedendo che l’abilitazione di esaminatore per l’espletamento delle prove di guida potesse essere conseguita dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e non più del solo Dipartimento (oggi) della mobilità sostenibile.

La legge n. 108 del 2022, al comma 8-bis, ha integrato la disposizione con la previsione che “si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica …(omissis)… conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022.”.

Tale disposizione è immediatamente applicabile. 

...

Fonte: MIMS

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