D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 191
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D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 191 / Sorveglianza delle zoonosi
Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.
(GU n.119 del 24.05.2006)
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Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. Lo scopo del presente decreto e' quello di garantire una adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un’adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.
2. Il presente decreto disciplina:
a) la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
b) la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata;
c) l’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare;
d) lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici.
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sanita' animale, alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari, malattie umane trasmissibili, salute e sicurezza sul posto di lavoro, ingegneria genetica ed encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano, oltre alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le seguenti:
a) zoonosi: qualsiasi malattia o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, tra gli animali e l’uomo;
b) agente zoonotico: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entita' biologica che possa causare una zoonosi;
c) resistenza agli antimicrobici: la capacita' di determinate specie di microrganismi di sopravvivere, se non addirittura di crescere, in presenza di una data concentrazione di un agente antimicrobico sufficiente di solito ad inibire la crescita o ad uccidere microrganismi della stessa specie;
d) focolaio di tossinfezione alimentare: un’incidenza, osservata in determinate circostanze, di due o piu' casi di persone colpite dalla stessa malattia o infezione, oppure la situazione in cui il numero di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione od una correlazione probabile con la stessa fonte alimentare;
e) sorveglianza: un sistema di raccolta, analisi e diffusione dei dati sull’incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata.
Art. 3. Obblighi generali
1. L’autorita' competente ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto e' il Ministero della salute.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta, all’analisi e all’invio al Ministero della salute dei dati relativi all’incidenza ö zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata, entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente ai requisiti fissati dal presente decreto ed alle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
3. Qualora le regioni e le province autonome non ottemperino a quanto previsto dal comma 2 entro la data fissata, il Ministero della salute provvede a richiedere i dati di cui al medesimo comma 2 agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.
4. Il personale dell’autorita' competente di cui al comma 1 riceve una formazione iniziale e continua in materia di scienze veterinarie, microbiologia o epidemiologia. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532.
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