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Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc
La disposizione, che in modo specifico ha curato gli aspetti della prevenzione incendi, è stata, per diverso tempo, la circolare 03/07/67 n° 75 integrata dalla lettera circolare del 17 febbraio 1975 n. 5210/4118. Col DM 27 luglio 2010 è stata emanata la regola di prevenzione incendi sull’attività in argomento, che comunque non abroga le sopracitate circolare e lettera circolare.
Il punto 11 della circolare 36/85, chiarisce che “rientrano tra le attività di cui al punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m2 .”.
La lett. b) del punto 12 della circolare 36/85 riporta “sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all’uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte”.
Per quanto sopra, gli esercizi commerciali eserciti all’interno di edifici pregevoli per arte o storia hanno, quali norme di riferimento, oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 e del e DM 20/05/1992, n. 569, anche le norme antincendi della circolare 03/07/67 n° 75, integrata dalla lettera circolare del 17 febbraio 1975 n. 5210/4118, o del DM 27/07/2010 a secondo del periodo di costruzione.
Si ritiene opportuno ribadire che la circolare e la lettera circolare, come riportato all’art.7 del DM 27/07/2010, “… continuano a disciplinare le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle condizioni espressamente indicate nel medesimo provvedimento”. È applicabile, in alternativa alla circolare ed al DM 27 luglio 2010, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 23/11/2018 al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali). Si precisa che l’applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella della circolare e del DM 27 luglio 2010 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.
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segue in allegato
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