Decreto MITE n. 297 del 02 Agosto 2022
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Decreto MITE n. 297 del 02 Agosto 2022 / Modello Unico semplificato impianti solari fotovoltaici Pmax 200 KW
ID 17503 | 02.09.2022 / In allegato
Modello Unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW
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Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. Il presente decreto definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto gli impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto e fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 157 dello stesso. Ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 28/2011, rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto gli impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.
3. Per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui al comma 1 è approvato il modello unico di cui all’Allegato 1 (nel seguito: “Modello Unico”). L’Allegato 1 è costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.
Il Modello Unico reca almeno le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento ovvero di chi abbia titolo per presentare il Modello Unico (nel seguito: “soggetto richiedente”), l’indirizzo dell'immobile o la collocazione del bene oggetto dell’intervento e la descrizione sommaria dell’intervento;
b) la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alle regole dell’arte e alle normative di settore;
c) i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione di cui al comma 1.
Art. 2 (Campo di applicazione del Modello Unico)
1. Il Modello Unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui all’articolo 1, comma 1, che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
a) ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel TICA ovvero secondo le modalità individuate dall’ARERA nell’ambito del TICA, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a);
b) aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW. Ai fini di cui alla presente lettera, la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in chilowatt;
c) per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.
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Art. 4 (Compiti dei soggetti interessati)
1. In attuazione dell’articolo 3, i gestori di rete aggiornano i loro portali informatici, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati, secondo modalità e tempistiche definite da ARERA ai sensi del comma 3.
2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna S.p.A., le Regioni, le Province autonome e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel Modello Unico.
3. L’ARERA dà attuazione al presente decreto completando il contenuto informativo del Modello Unico dei dati di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), al fine di permettere la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica, nonché definendo le condizioni tecnico-economiche per la connessione mediante l’utilizzo del Modello Unico stesso. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA:
a) aggiorna i provvedimenti di propria competenza, identificando le tipologie dei lavori per la connessione degli impianti di produzione che possono rientrare nel perimetro di utilizzo del Modello Unico ulteriori rispetto alla fattispecie dei lavori semplici;
b) definisce un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione che i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere ai gestori di rete in caso di esito positivo delle verifiche di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a) e b). L'importo del corrispettivo e le eventuali rate di cui è composto sono determinati in modo da riflettere il costo medio nazionale delle relative attività. Nel caso di importi complessivi superiori a 100 euro, su richiesta del richiedente, il corrispettivo può essere addebitato in due rate: la prima all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5, e la seconda all'atto della comunicazione di fine lavori;
c) aggiorna, anche avvalendosi del GSE, le informazioni e la documentazione strettamente necessarie in aggiunta a quelle già previste dal Modello Unico per le attività di propria competenza.
4. Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente stesso durante la fase di esercizio dell’impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui si rivolge per le varie evenienze che possono realizzarsi nel corso della vita dell’impianto.
Art. 5 (Disposizioni transitorie)
1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 continua ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti dell’ARERA di cui all’articolo 4, comma 3.
segue in allegato
Collegati
Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387