~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 46.807
// Documenti scaricati n: 37.141.406
// Documenti disponibili n: 46.807
// Documenti scaricati n: 37.141.406
Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione.
(GU n.294 del 18.12.2015)
______
I dieci bacini di traffico nazionale con al loro interno i relativi 38 aeroporti di interesse nazionale sono:
- Nord Ovest (Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo);
- Nord Est (Venezia, Verona, Treviso, Trieste); Centro Nord (Bologna, Pisa, Firenze, Rimini, Parma, Ancona);
- Centro Italia (Roma Fiumicino, Ciampino, Perugia, Pescara); Campania (Napoli, Salerno),
- Mediterraneo/Adriatico (Bari, Brindisi, Taranto); Calabria (Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone);
- Sicilia orientale (Catania, Comiso);
- Sicilia occidentale (Palermo, Trapani, Pantelleria, Lampedusa);
- Sardegna (Cagliari, Olbia, Alghero).
Dodici di questi aeroporti rivestono particolare rilevanza strategica:
- Milano Malpensa e Torino;
- Venezia;
- Bologna,
- Firenze/Pisa;
- Roma Fiumicino;
- Napoli;
- Bari;
- Lamezia Terme;
- Catania;
- Palermo;
- Cagliari
e tre di loro vengono individuati come aeroporti che rivestono il ruolo di gate intercontinentali:
- Roma Fiumicino, quale “primario hub internazionale”;
- Milano Malpensa;
- Venezia.
Art. 698. Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonche' di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborsi spese.Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327
...
Collegati
ID 22236 | 12.07.2024
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione ...

MIMS Rapporto 2021
La relazione concernente il Rapporto 2021 si compone della documentazione che segue.
Raccolta delle “Pillole info...

ID 25497 | 09.02.2026 / Last version 2006
Amburgo, 1979
Il soccorso marittimo fin dall'antichità ha sempre avuto un valore importante nella storia della navigazione, m...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024