Divieto di balneazione mare ER Luglio 2022 / Note
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Divieto di balneazione mare ER Luglio 2022 / Note
ID 17230 | 31.07.2022 / Download note pdf
Note riguardanti il divieto di balneazione mare ER Luglio 2022 e la revoca dello stesso avvenuto nell'arco di tempo di 24 ore. La Regione Emilia Romagna ha attribuito carattere di eccezionalità all'innalzamento del parametro Escherichia coli di molto al di sopra della soglia, dovuto, secondo la Regione Emilia Romagna alla compresenza di una serie di fattori che hanno favorito la proliferazione batterica. Difatti, per la prima volta da decenni, Arpae ha registrato, attraverso dodici stazioni dislocate sul territorio, temperature superiori ai 40° per più giorni. Ciò ha influito su di un innalzamento della temperatura del mare, che ha visto dal 27 luglio 2022 improvvise mareggiate dopo un lungo periodo di calma. A ciò si è aggiunta la scarsa ventilazione e la siccità, con un apporto idrico dei fiumi al mare estremamente ridotto.
Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.
(GU n. 119 del 24 maggio 2010 SO n. 97)
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Parametri Escherichia coli ed Enterococchi intestinali previsti dal DM 30 Marzo 2010:
Le Guidelines for safe recreational water environments dell’OMS rappresentano la base scientifica sulla quale è stata elaborata la nuova Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Tale direttiva individua soltanto due parametri microbiologici, Escherichia coli ed enterococchi intestinali, per la classificazione della qualità delle acque di balneazione, non includendo dunque le alghe tossiche marine. Tuttavia, non trascura tale parametro, al quale dedica l’articolo 9, che recita “Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino, vengono svolte indagini per determinare il grado di accettabilità e i rischi per la salute e vengono adottate misure di gestione adeguate, che includono l’informazione al pubblico”
Art. 1.
1. Il presente decreto è finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
2. Con provvedimento del Ministero della salute di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere aggiornate le norme tecniche contenute negli allegati al presente decreto, in relazione a modifiche della disciplina comunitaria ed all’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche.
Art. 2.
1. Per le finalità di cui all’art. 1 il presente decreto fissa all’allegato A i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilità delle acque. Il superamento di tali limiti determina il divieto di balneazione.
2. Le Regioni e le Province autonome provvedono affinché il monitoraggio dei parametri indicati nell’allegato I, colonna A del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sia effettuato secondo le modalità dell’allegato V del medesimo decreto, come modificato dall’art. 5. Il primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell’allegato I, colonna A, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, viene attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010. Non appena avviato il monitoraggio ai sensi del presente decreto, cessa il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni.
3. Il Ministero della salute consente l’applicazione di metodi alternativi a quelli di riferimento, specificati all’allegato I, purché sia dimostrato che tali metodi rispondano a quanto previsto dalla regola tecnica UNI/ISO 17994 sulla equivalenza dei metodi microbiologici.
4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A, sono attivate le azioni di gestione di seguito riportate:
a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l’acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un’ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
Le Regioni e le Province autonome valutano se limitare tale divieto ad un tratto dell’area di balneazione a seguito dei risultati di una serie di campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per delimitare l’area interessata dal fenomeno inquinante.
A seguito della delimitazione dell’area da interdire, sarà necessario analizzare le cause del superamento del valore limite, al fine di rivedere eventualmente la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione secondo i criteri di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e di individuare ed attuare adeguate misure di miglioramento.
Le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell’acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento.
Le Regioni e le Province autonome non possono raggruppare le aree derivanti da un eventuale frazionamento se non rispondono ai criteri di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
Le Regioni e le Province autonome indicano e giustificano tali modifiche nella lista delle acque da presentare ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, prima dell’inizio della successiva stagione balneare.
I risultati ottenuti da tali campionamenti aggiuntivi non rientrano nella serie dei dati utilizzati per la classificazione;
b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all’evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione
5. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione risultano temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, saranno considerate interdette solamente se tale chiusura è avvenuta per esclusivo effetto dei valori dei parametri dei coliformi fecali e streptococchi fecali eccedenti i valori ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, dette acque potranno essere riaperte solo a seguito di quattro campionamenti, effettuati con cadenza quindicinale, a decorrere dal mese di aprile, con risultati analitici inferiori a quelli indicati nell’allegato A, previa dimostrazione dell’avvenuto risanamento attraverso la comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto. Eventuali campionamenti precedenti, effettuati nella stagione 2009, e successivi ad interventi di risanamento già compiuti e da dimostrare, possono essere presi in considerazione ed andare a ridurre il numero dei quattro campioni previsti al capoverso precedente. I campionamenti su tali acque devono comunque essere effettuati per tutta la stagione balneare corrente, con frequenza almeno bimensile. Qualora durante detto periodo di campionamento due campioni, anche non consecutivi, risultino di esito sfavorevole anche per uno solo dei parametri previsti nell’allegato A, la zona dovrà rimanere temporaneamente vietata alla balneazione per l’intera stagione balneare. Il suddetto divieto potrà essere rimosso solo dopo aver messo in atto le misure di miglioramento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa e a seguito dell’esito favorevole delle analisi eseguite sui successivi campionamenti effettuati nei due mesi consecutivi con frequenza bimensile.
6. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione sono temporaneamente vietate alla balneazione ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, potranno essere nuovamente riaperte alla balneazione, a seguito di due campionamenti consecutivi favorevoli effettuati a partire dal mese di aprile
7. Le acque classificate «scarse», e temporaneamente vietate alla balneazione in base all’art. 8, comma 4, lettera a), punto 1) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito dell’attuazione delle misure di risanamento di cui al punto 3, lettera a) , del medesimo comma. Poste in atto tali misure si potrà monitorare nuovamente il punto e procedere ad una nuova classificazione secondo quanto previsto all’art. 7, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
8. Qualora i risultati analitici di un singolo campione, pur conformi ai valori di cui all’allegato A, rilevino scostamenti anomali rispetto ai dati storici, le Regioni e le Province autonome valutano la opportunità di adottare adeguate misure di gestione, quali:
a) accertamenti ed ispezioni atte a verificare le cause del peggioramento qualitativo dell’acqua;
b) eventuale attuazione di programmi di risanamento per il miglioramento qualitativo
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ALLEGATO A (previsto dall’articolo 2)
VALORI LIMITE PER UN SINGOLO CAMPIONE | ||
PARAMETRI | CORPO IDRICO | VALORI |
Enterococchi intestinali | Acque marine | 200 n*/100ml |
Acque interne | 500 n*/100ml | |
Escherichia coli | Acque marine | 500 n*/ 100 ml |
Acque interne | 1000 n*/100 m |
*n = UFC per EN ISO 9308-1 (E. coli) e EN ISO 7899-2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO 9308-3 (E. coli) e EN ISO 7899-1 (Enterococchi)
CFU è una misura utilizzata per esprimere il numero di colonie vitali batteriche o fungine in un dato campione. | L'MPN è una misura alternativa al CFU e misura il numero di cellule batteriche vitali in un campione liquido. |
Unità | |
CFU / ml o CFU / g | MPN / 100 ml |
Calcolo | |
CFU viene calcolato contando il numero di colonie coltivate su piastre di agar. | L'MPN viene calcolato confrontando i modelli positivi e negativi delle provette con la tabella statistica MPN. |
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Cronistoria: Divieti e revoche di balneazione Luglio 2022 - Regione Emilia Romagna
I risultati dei campionamenti programmati eseguiti il 26 luglio (28/7/2022)
Balneazione, divieti temporanei in 28 tratti della costa
Martedì 26 luglio sono stati effettuati i campionamenti programmati nei 98 punti di misura individuati lungo la costa emiliano-romagnola. Le analisi hanno evidenziato il superamento dei limiti normativi in 28 di questi punti, e per tale ragione si è reso necessario un divieto temporaneo della balneazione, in attesa del rientro alla normalità dei parametri previsti dalle norme.
In particolare i divieti riguardano un tratto nel comune di Goro, il tratto di Pinarella di Cervia e 26 tratti in provincia di Rimini (nei comuni di Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica). Per il dettaglio vedi la notizia o la mappa sul sito.
Le indagini sulle cause
La situazione riscontrata è senza dubbio anomala e sono in corso alcune verifiche per comprendere le cause che hanno generato questa inattesa situazione. Al momento le ipotesi possibili per spiegarne le cause sono rappresentate da un insieme di eccezionali condizioni meteorologiche, idrologiche e marine (temperatura dell’acqua molto elevata da molte settimane con valori oscillanti intorno ai 30°, prolungata assenza di ventilazione, scarso ricambio delle acque, mancata diluizione delle immissioni nei corsi d’acqua che arrivano a mare per la forte siccità), che, sommandosi, possono aver avuto un effetto particolarmente impattante sulla composizione delle acque marine.
Il monitoraggio delle acque di balneazione
Il monitoraggio delle acque di balneazione, che ha l'obiettivo di riconoscere e ridurre le possibili cause di inquinamento, si esegue stagionalmente in 98 punti del litorale attraverso il prelievo di campioni periodici, effettuato da Arpae in collaborazione con la Capitaneria di porto.
Le analisi, condotte sulla base della normativa nazionale, vengono effettuate nel laboratorio Arpae di Cesenatico, che ha recentemente ottenuto l’accreditamento da parte di Accredia, ente unico nazionale di accreditamento.
Per ogni campione vengono controllati due parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali). Il superamento dei limiti previsti dalla normativa, anche di uno solo di essi, determina il divieto temporaneo della balneazione nel tratto di costa interessato. La revoca del divieto avviene quando, a seguito di ulteriori campionamenti, i valori dei parametri si normalizzano.
Gli esiti delle analisi sono pubblicati e aggiornati sul sito web di Arpae, nelle pagine di dettaglio delle singole acque di balneazione raggiungibili attraverso la mappa dati interattiva, non appena validati dal laboratorio Arpae di Cesenatico.
Una prima lettura delle analisi dei campioni eseguiti ha permesso di evidenziare, su pre-allerta del laboratorio, il superamento dei limiti normativi per le seguenti acque di balneazione:
Spiaggina - Punto A [Comune di Goro - codice tratto IT008038025001]
Cervia Pinarella [Comune di Cervia – codice tratto IT008039007005]
Bellaria - Foce Vena 2 [Comune di Bellaria Igea Marina – codice tratto IT008099001001]
Bellaria - Foce Uso 100m S [Comune di Bellaria Igea Marina – codice tratto IT008099001003]
Bellaria - Rio Pircio [Comune di Bellaria Igea Marina – codice tratto IT008099001004]
Bellaria - Pedrera Grande N [Comune di Bellaria Igea Marina – codice tratto IT008099001005]
Torre Pedrera - Pedrera Grande Sud [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014001]
Torre Pedrera - Cavallaccio [Comune di Rimini – codice tratto IT008099014002]
Viserbella - La Turchia [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014004]
Viserba - La Sortie [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014005]
Viserba - Spina-Sacramora [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014006]
Rivabella - Turchetta [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014007]
Rimini - Foce Marecchia 50m N [Comune di Rimini – codice tratto IT008099014008]
Rimini - Foce Marecchia 50m S [Comune di Rimini – codice tratto IT008099014009]
Rimini - Ausa [Comune di Rimini – codice tratto IT008099014011]
Bellariva - Colonnella 1 [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014013]
Bellariva - Colonnella 2 [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014014]
Marebello - Istituto Marco Polo [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014026]
Miramare - Roncasso [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014016]
Miramare - Rio Asse N [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014028]
Riccione - Foce Marano 50m N [Comune di Riccione - codice tratto IT008099013002]
Riccione - Fogliano Marina [Comune di Riccione - codice tratto IT008099013004]
Riccione - Porto Canale 100m N [Comune di Riccione - codice tratto IT008099013005]
Riccione - Porto Canale 100m S [Comune di Riccione - codice tratto IT008099013006]
Riccione - Colonia Burgo [Comune di Riccione - codice tratto IT008099013007]
Misano Adriatico - Rio Alberello [Comune di Misano Adriatico - codice tratto IT008099005001]
Misano Adriatico - Rio Agina [Comune di Misano Adriatico - codice tratto IT008099005002]
Cattolica - Torrente Ventena 50m N [Comune di Cattolica - codice tratto IT008099002002]
Sono in corso i campionamenti aggiuntivi volti a verificare l'andamento dei fenomeni di inquinamento e il rientro nei limiti di legge dei parametri batteriologici risultati non conformi..
I risultati dei campionamenti aggiuntivi eseguiti il 28 luglio (29/7/2022)
Balneazione, rientrati nei limiti altri 21 tratti di costa
I campioni aggiuntivi eseguiti in data 28 luglio nelle acque di balneazione risultate non conformi ai limiti di legge nel corso dei campionamenti programmati del 26 luglio, hanno permesso di verificare il rientro nei limiti normativi per altre 21 acque. Le acque tornate idonee alla balneazione sono quindi le seguenti:
Bellaria - Rio Pircio [Comune di Bellaria Igea Marina – codice tratto IT008099001004]
Torre Pedrera - Cavallaccio [Comune di Rimini – codice tratto IT008099014002]
Viserba - La Sortie [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014005]
Viserba - Spina-Sacramora [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014006]
Rivabella - Turchetta [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014007]
Rimini - Foce Marecchia 50m N [Comune di Rimini – codice tratto IT008099014008]
Rimini - Foce Marecchia 50m S [Comune di Rimini – codice tratto IT008099014009]
Rimini - Ausa [Comune di Rimini – codice tratto IT008099014011]
Bellariva - Colonnella 1 [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014013]
Bellariva - Colonnella 2 [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014014]
Marebello - Istituto Marco Polo [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014026]
Miramare - Roncasso [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014016]
Miramare - Rio Asse N [Comune di Rimini - codice tratto IT008099014028]
Riccione - Foce Marano 50m N [Comune di Riccione - codice tratto IT008099013002]
Riccione - Fogliano Marina [Comune di Riccione - codice tratto IT008099013004]
Riccione - Porto Canale 100m N [Comune di Riccione - codice tratto IT008099013005]
Riccione - Porto Canale 100m S [Comune di Riccione - codice tratto IT008099013006]
Riccione - Colonia Burgo [Comune di Riccione - codice tratto IT008099013007]
Misano Adriatico - Rio Alberello [Comune di Misano Adriatico - codice tratto IT008099005001]
Misano Adriatico - Rio Agina [Comune di Misano Adriatico - codice tratto IT008099005002]
Cattolica - Torrente Ventena 50m N [Comune di Cattolica - codice tratto IT008099002002]
Sono stati eseguiti i campionamenti aggiuntivi nell'acqua di balneazione denominata "Spiaggina - punto A" e situata in Comune di Goro, al fine di verificare il rientro nei limiti di legge dei parametri batteriologici risultati non conformi.
29/07/2022
Balneazione, rientrati i valori dei tratti nel riminese
I sindaci potranno revocare il divieto di balneazione per le 21 spiagge.
I risultati dei campioni aggiuntivi effettuati giovedì 29 luglio sulle acque della provincia di Rimini interessate dal divieto di balneazione hanno evidenziato valori di Escherichia coli nella norma in tutti i 21 tratti di spiaggia. I sindaci potranno pertanto emanare l’ordinanza di revoca del divieto di balneazione.
La soglia limite del batterio, che è di 500 cfu per 100 ml di acqua, raggiunge il 29 luglio 2022 al massimo 135, ma nella maggior parte degli ultimi prelievi effettuati da Arpae non supera i 20-30 o anche meno.
In Emilia-Romagna, hanno sottolineato gli assessori, la qualità dell'offerta turistica e ricettiva va di pari passo con la qualità del sistema dei controlli, che vengono eseguiti per la sicurezza delle persone, in particolare anziani e bambini.
Qualità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, dunque, ma anche dell’acqua del mare, con i controlli che si mantengono costanti e la prossima rilevazione, come da programma, il prossimo 22 agosto.
L’assessora all’Ambiente si è soffermata sulle cause dei dati anomali di martedì scorso, 26 luglio, quando i controlli effettuati come di consueto da Arpae per garantire sicurezza e qualità della stagione balneare hanno evidenziato valori al di sopra della soglia. E ciò si è verificato verosimilmente per la compresenza di una serie di fattori che hanno favorito la proliferazione batterica: per la prima volta da decenni, Arpae ha registrato, attraverso dodici stazioni dislocate sul territorio, temperature superiori ai 40° per più giorni. Ciò ha influito su di un innalzamento della temperatura del mare, che ha visto da mercoledì improvvise mareggiate dopo un lungo periodo di calma. A ciò si è aggiunta la scarsa ventilazione e la siccità, con un apporto idrico dei fiumi al mare estremamente ridotto.
L’assessore al Turismo ha ricordato gli investimenti nel rinnovamento delle strutture ricettive e dei lungomare con la riqualificazione degli spazi urbani, e come proprio oggi sia stato reso noto il dossier di Unioncamere nazionale ‘Spiagge 2022’, dal quale risulta come l’Emilia-Romagna sia la sola regione, insieme al Molise, ad aver deciso di continuare a rendere il distanziamento obbligatorio degli ombrelloni per garantire maggiore comfort e tranquillità ai turisti.
30/07/2022
Balneazione, rientrati i valori nel Comune di Goro
I risultati dei campionamenti aggiuntivi eseguiti il 29 luglio (30/7/2022)
Il campione aggiuntivo eseguito in data 29 luglio nell'acqua di balneazione denominata "Spiaggina - punto A" [codice tratto IT008038025001], risultata non conforme ai limiti di legge nel corso dei campionamenti programmati del 26 luglio, ha permesso di verificare il rientro nei limiti normativi e pertanto tale acqua è tornata idonea alla balneazione.
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A titolo illustrativo dati balneazione località Pinarella - Cervia
Località: Pinarella Città: Cervia Provincia: RA
Ordinanza Sindaco Cervia n. 31 del 27.07.2022
Divieto temporaneo di balneazione in tutto il tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio COD. IT008039007005
Premesso che, con nota prot. n. 2022/0207868/P del 27/07/2022, registrata agli atti con prot. gen. n. 0050785/2022 del 27/07/2022 il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna A.U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna ha comunicato che:
- nell’ambito del programma di monitoraggio relativo alla qualità delle acque marine di balneazione previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e dal Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, le analisi microbiologiche, attualmente in corso, eseguite sul campione prelevato in data 26/07/2022 nel punto cod. IT008039007005 denominato “Cervia Pinarella” hanno evidenziato una concentrazione superiore al valore limite di cui all’allegato A del DM 30/03/2010, come da comunicazione di preavviso di superamento pervenuta in data odierna dal laboratorio tematico della Struttura Oceanografica Daphne.
- al fine di tutelare la salute dei bagnanti, si propone l’adozione attraverso specifica ordinanza di un divieto temporaneo di balneazione esteso a tutta l’acqua di balneazione di pertinenza del succitato punto di monitoraggio (da 100 m S piede S darsena Porto Canale Cervia Confine comunale Cervia/Cesenatico - Latitudine WGS84 da 44,2663° a 44,2250° - Longitudine WGS84 da 12,3599° a 12,3839°) e l’informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del D.lgs. 116/08;
- copia di tale provvedimento dovrà essere inviata al Ministero della Salute attraverso l’inserimento nel Portale Acque Nazionale ai sensi del D.M. 19 aprile 2018, nonché tramite PEC preceduta da posta elettronica ordinaria a questo Servizio e al Responsabile Arpae-Unità Specialistica Acque Area Est. L’informazione dovrà inoltre essere pubblicata sul sito web regionale “Acque di Balneazione”;
- la revoca del provvedimento sarà possibile solo a fronte di un esito analitico favorevole che dimostri il rientro dei valori del parametro nei limiti previsti;
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Dati balneazione 27.07.2022
Località: Pinarella Città: Cervia Provincia: RA
Ordinanza Sindaco Cervia n. 32 del 28.07.2022
Revoca ordinanza sindacale n° 31 del 27.07.2022, relativa al divieto temporaneo di balneazione in tutto il tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio cod. it008039007005 denominato “cervia pinarella”. revoca a seguito dell’esito favorevole delle analisi.
VISTA la propria ordinanza n° 31 del 27.07.2022 relativa al “Divieto temporaneo di balneazione in tutto il tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio cod. IT008039007005 denominato “Cervia Pinarella con la quale, su proposta dell’AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna disponeva il divieto temporaneo di balneazione, esteso a tutta l’acqua di balneazione di pertinenza del succitato punto di monitoraggio denominato IT008039007005 denominato “Cervia Pinarella, e l’informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del D.lgs. 116/08;
VISTA la nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna A.U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna dell’AUSL della Romagna prot. n. 2022/0209255/P del 28/07/2022, assunta a P.G. n. 51192 del 28/07/2022, con la quale:
- si comunica che le analisi microbiologiche eseguite sul campione prelevato in data 27/07/2022 ai sensi dell’art. 2 punto 4 lettera b) del D.M. 30 Marzo 2010 nel punto di monitoraggio cod. IT008039007005 denominato “Cervia Pinarella hanno avuto esito favorevole;
- i parametri Escherichia coli ed Enterococchi intestinali rispettano i valori limite di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 come riportato nel rapporto di prova n. 22LA35279 del 28/07/2022 emesso in data odierna dal Laboratorio tematico della Struttura Oceanografica Dafne (allegato alla nota Prot.Gen. n. 51192/2022);
- a fronte degli esiti analitici favorevoli, che dimostra il ripristino della qualità dell’acqua di balneazione nel tratto di mare di pertinenza del punto di monitoraggio, decade il divieto di balneazione disposto con il provvedimento in oggetto;
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Campionamento
Data campionamento | Punto COD | Denominazione | Valore Escherichia | Valore Enterococchi intestinali |
26/07/2022 | IT00803n9007005 | Cervia Pinarella | 1500 MPN/100ml | < 10 MPN/100ml |
27/07/2022 | IT00803n9007005 | Cervia Pinarella | 31 MPN/100ml | 10 MPN/100ml |
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Fonte: ARPAE
Collegati
Linee guida OMS sulle acque di balneazione
Acque di balneazione: Quadro normativo