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Delibera 14 aprile 2022 Piano nazionale della sicurezza stradale 2030 - indirizzi generali e linee guida di attuazione. (Delibera n. 13/2022).
(GU n.169 del 21.07.2022)
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Delibera:
1. Ai sensi dell’art. 32, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è approvato, quale strumento di programmazione, definito dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, comprensivo degli indirizzi generali e delle linee guida di attuazione.
2. Il Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030 ha natura meramente programmatica e sarà realizzato attraverso i singoli Programmi di attuazione che lo compongono. Questi ultimi, previa istruttoria e proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dovranno essere integralmente finanziati al momento della loro sottoposizione al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ai fini della loro approvazione.
3. Gli interventi dei cinque Programmi di attuazione saranno predisposti e realizzati nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a legislazione vigente.
4. In fase di attuazione dei programmi che compongono il Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili deve tenere conto delle osservazioni presentate in sede di Conferenza unificata ed in particolare deve essere valutata la possibilità di operare il miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano a protezione degli utenti deboli e vulnerabili, in quanto risulta presente un elevato tasso di lesività nonché un valore del tasso di mortalità superiore al valore medio europeo; tale miglioramento dovrà avvenire attraverso azioni tese al monitoraggio e all’adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, alla riduzione della velocità, alla messa in sicurezza dei percorsi per gli utenti deboli e vulnerabili, alla diffusione di veicoli elettrici, alla formazione sui temi della sicurezza stradale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stradale e riduzione della mortalità in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili deve:
5.1 definire i Programmi di attuazione che verranno approvati da questo Comitato, con la relativa dotazione finanziaria, previa consultazione della Conferenza Unificata, tenendo conto degli aggiornamenti normativi e tecnici nel frattempo intervenuti;
5.2 attuare i Programma di attuazione secondo i meccanismi definiti dal Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, dagli indirizzi generali e dalle linee guida di attuazione;
5.3 tenere un elenco aggiornato dei CUP dei singoli interventi che compongono i diversi Programmi di attuazione;
5.4 inviare a questo Comitato la relazione al Parlamento sui risultati raggiunti, prevista dall’art. 32 della legge n. 144 del 1999;
5.5 assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla approvazione di cui al precedente punto 1.
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