Sentenza Cassazione civile sez. III n. 13509 del 29.04.2022
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Sentenza Cassazione civile sez. III n. 13509 del 29.04.2022 / Responsabilità medica
ID 17018 ! 17.07.2022 / Sentenza in allegato
La pronuncia la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla configurabilità della responsabilità del chirurgo per fatti successivi all’intervento derivanti dalla mancata indicazione di eseguire periodici esami di controllo (cd. follow up).
All’esito di un’analisi approfondita della materia, la Suprema Corte ha ritenuto possibile configurare la responsabilità del chirurgo, anche qualora collabori con uno specialista sul quale ricada l’onere specifico di avvertire e istruire il paziente per le fasi successive all’intervento.
Infatti, nel caso di omessa indicazione di follow up si possono configurare due ipotesi.
La prima riguarda il caso in cui il medico agisca da solo e, pertanto, in virtù dell’obbligo assunto nei confronti del paziente, è da ritenersi responsabile in caso di lesioni successive e conseguenti al mancato monitoraggio della malattia.
Più problematica — e pertanto sottoposto alla Suprema Corte — la configurabilità della responsabilità del medico che collabori con altri specialisti, dovendosi chiarire, se la responsabilità per la mancata raccomandazione ricada su tutti o solo su alcuni di loro.
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