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ID 16968 | 29.06.2022 / Documento allegato
Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi
(art. 28-bis, comma 2, lett. a) D.L. 27/01/2022 n. 4 Conv. in L. 28/03/2022 n. 25)
1. La nuova fattispecie delittuosa introdotta dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
L’art. 28-bis, comma 2, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4(1) ha introdotto all’art. 119, comma 13 bis-1 del D.L. 19/05/2020, n. 34 la nuova fattispecie incriminatrice di “false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato”. La disposizione in esame prevede che: «Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata».
Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a far data dal 25 febbraio 2022, atteso che in materia penale vige il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo e che la disposizione in commento è stata introdotta per la prima volta con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, di cui la successiva L. 25/2022 fa salvi gli effetti (pur abrogandolo).
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(1) Convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. In precedenza, identico inserimento era stato disposto dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall’art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 13/2022.
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