Marcatura dei prodotti in plastica monouso

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ID 12384 | Rev. 1.0 del 05.03.2021 / Documento completo allegato
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151, che si applica a decorrere dal 3 luglio 2021, pre...
Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
(GU L 330 del 14.12.2011)
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Il presente documento ha lo scopo di fornire orientamenti sul funzionamento del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le organizzazioni che comprendono filiali e siti ubicati in più di uno Stato membro dell’UE e/o in paesi terzi e istruzioni specifiche per gli Stati membri, i verificatori e le organizzazioni ai fini della registrazione.
La presente guida nasce dall’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento EMAS, secondo cui «la Commissione, in collaborazione con il Forum degli organismi competenti, elabora linee guida sulla registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità» e dell’articolo 16, paragrafo 3, a norma del quale «il Forum degli organismi competenti prepara documenti di orientamento per garantire l’uniformità delle procedure di registrazione delle organizzazioni conformemente al presente regolamento, ivi inclusi il rinnovo della registrazione e la sospensione e la cancellazione dell’organizzazione dal registro sia all’interno che all’esterno della Comunità».
All’epoca della sua introduzione nel 1993 EMAS doveva servire a coprire singoli siti di organizzazioni dei settori industriali e manifatturieri. Con la prima modifica, avvenuta nel 2001, EMAS II è stato aperto a tutte le organizzazioni con più siti (ubicati negli Stati membri dell’UE e nel SEE, come prima). EMAS III si è ampliato ulteriormente e oggi si applica a organizzazioni all’interno e all’esterno dell’UE.
L’apertura di EMAS ai paesi terzi mette a disposizione di organizzazioni di tutti i settori uno strumento per realizzare elevati livelli di prestazioni ambientali che possono essere pubblicamente riconosciuti dai soggetti interessati della Comunità europea. Gli Stati membri sono liberi di decidere se i loro organismi competenti nazionali provvederanno alla registrazione di organizzazioni di paesi terzi a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento EMAS.
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