D.lgs 152/2006
Art. 57 bis co. 3 e 4 - Comitato interministeriale per la transizione ecologica
3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilita' sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualita' dell'aria;
f) economia circolare.
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita' ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano e' contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano e' approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo.