Decreto 10 marzo 2005
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Decreto 10 marzo 2005 / Testo consolidato 2022
ID 16791 | Update 28.10.2022 / In allegato Testo consolidato 2022
Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
(GU n.73 del 30.03.2005)
- Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022
- Decreto 25 ottobre 2007
Pubblicato nella n.251 del 26.10.2022, il Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022 - Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
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Modifiche/ abrogazioni apportate dal Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022 in vigore dal 27.10.2022:
Modifiche
Art. 1 del decreto 10 marzo 2005;
Art. 2 del decreto 10 marzo 2005;
Art. 4 del decreto 10 marzo 2005.
Abrogazioni
ALLEGATO A del decreto 10 marzo 2005 -Classificazione dei prodotti da costruzione
ALLEGATO B del decreto 10 marzo 2005 - Elenchi delle classi di reazione al fuoco attribuibili in conformità alla norma en 13501-1
Collegati
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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DM 10 marzo 2005 - Testo coordinato VVF 31.10.2022.pdf |
752 kB | 31 | ||
DM 10 marzo 2005 - Consolidato.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2022 |
949 kB | 27 | ||
Testo coordinato sulla Reazione al fuoco VVF 2019.pdf |
635 kB | 13 |