Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 48.913
// Documenti scaricati n: 41.369.419
// Newsletter n: 3994

Featured

FAQ (Frequently Asked Question) Albo nazionale gestori ambientali

FAQ (Frequently Asked Question) Albo nazionale gestori ambientali / Update Agosto 2026

FAQ (Frequently Asked Question) Albo nazionale gestori ambientali / Update Agosto 2026

ID 16697 | Update Rev. 1.0 del 18 Agosto 2026 / In allegato Documento completo

Raccolta FAQ dell’Albo nazionale gestori ambientali suddivise per argomento, nel dettaglio FAQ riguardanti:

- Attestazione idoneità
- Attività di pulizia manutentiva - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006
- Categoria 1
- Categoria 10
- Categoria 2-bis
- Categoria 2-ter
- Categoria 4-bis
- Categoria 7
- Categoria 8
- Codici EER
- Quesiti di carattere generale
- Registro metalli
- Responsabile Tecnico
- Trasporto Intermodale Combinato
- Veicoli

...

FAQ dell’Albo nazionale gestori ambientali al 29 Luglio 2026 (in rosso novità Rev. 1.0 2026)

Attestazione idoneità

Devo inserire nuovi veicoli, modificare o inserire uno o più codici EER su veicoli già iscritti, devo produrre un'attestazione di idoneità veicoli per ogni veicolo o è permessa la redazione di un documento di attestazione cumulativo?

E' sufficiente un'unica attestazione di idoneità dei veicoli che comprenda tutti i veicoli coinvolti nella modifica, riportando i relativi elenchi descrittivi (veicolo e carrozzerie mobili/fisse) previsti nell'allegato A della deliberazione n.3 del 24 giugno 2020, come modificata per mero errore materiale dalla Circolare n. 1 del 4 febbraio 2021, ripetuti per ognuno dei veicoli in oggetto.

Fonte: Delibera n. 6 del 9 settembre 2014, articolo 1, comma 3.

In cosa consiste la nuova modalità di compilazione dell'attestazione di idoneità dei veicoli di cui alla Delibera 9/2022? L'elenco dei codici EER deve essere allegato all'attestazione?

I dati relativi ai nuovi veicoli e i codici EER richiesti devono essere inseriti esclusivamente tramite il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande (Agest Telematico). Il sistema genera il modello precompilato di attestazione riportante un codice identificativo collegato al Foglio Riepilogativo.
Il Responsabile tecnico:
1) verifica la correttezza delle informazioni riportate nel modello precompilato di attestazione integrandolo con le informazioni mancanti ed altri informazioni di dettaglio;
2) verifica i codici contenuti nel foglio riepilogativo;
3) appone la propria firma, digitale o autografa.
No, i codici attestati risultano dal Foglio Riepilogativo dell'istanza avente il codice identificativo uguale all'attestazione di idoneità generata dal sistema.

Fonte: Delibera 9/2022

Dove devo indicare le modalità di trasporto, descrizione codici che terminano con le cifre 99, l'eventuale esenzione dalla disciplina sul trasporto delle merci pericolose (ADR) e ogni altro elemento previsto dal "Campo Note" dell'Allegato A alla Delibera 9/2022?

Nel punto 9 della Sezione "Per la carrozzeria fissa e per le carrozzerie mobili".

Con l'entrata in vigore della nuova modalità di compilazione dell'attestazione di idoneità dei veicoli di cui alla Delibera 9/2022 posso continuare ad utilizzare il vecchio modello di attestazione di cui alla Delibera 3/2020?

No, occorre utilizzare esclusivamente il modello precompilato di attestazione generato dal sistema Agest Telematico.

Fonte: Delibera 9/2022

Attività di pulizia manutentiva - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006

Chi è tenuto all'utilizzo del nuovo FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006?

E' tenuto all'utilizzo il soggetto che svolge attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia e che svolge il trasporto dei codici eer 200304 e 200306.

Il FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 è emesso dallo stesso soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva (produttore) che coincide con il trasportatore.

Fonte: Delibera Albo 14/2021

Il FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 previsto per singolo automezzo e percorso di raccolta deve intendersi obbligatorio, oppure può essere utilizzato in alternativa al formulario di identificazione previsto al comma 1 dell’art.193 d.lgs. 152/2006?

La Direzione Generale per l’Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che il modello predisposto dall’Albo assume carattere sostitutivo del formulario previsto dall’articolo 193 del Dlgs 152/2006. Pertanto, lo stesso dovrà essere sempre tenuto in sostituzione del formulario di cui all’articolo 193, comma 1, del d.lgs. 152/2006 per il trasporto dei rifiuti identificati con codice eer 200304 e 200306 dal luogo dove viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo.

Fonte: Riscontro DG ECI e Delibera Albo 14/2021

Per il trasporto dei rifiuti identificati con codice eer 200304 e 200306 provenienti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, che documento di trasporto devo utilizzare dal raggruppamento in deposito temporaneo all’impianto di destino?

L'attività di trasporto dal deposito temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006.

Fonte: Delibera Albo 14/2021

Per interventi effettuati in Comuni diversi deve essere compilato un FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 o tanti quanti sono i Comuni interessati?

E’ possibile inserire (Sez.2) più interventi anche effettuati in Comuni diversi.

Fonte: Delibera Albo 14/2021

Il FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 modifica le modalità operative da seguire in caso di trasbordo del rifiuto?

L'introduzione del FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 non modifica quanto stabilito al comma 15 dell' art.193 del DLgs 152/06 e dalle indicazioni riportate nella Circolare GAB/DEC/812/98.

Fonte: D.lgs. 152/2006 - art. 193 comma 15

Categoria 1

Chi effettua esclusivamente l'attività di pulizia delle spiagge, senza effettuare il trasporto del rifiuto, è soggetto all'iscrizione all'Albo?

L'attività di mera pulizia delle spiagge finalizzata al solo raggruppamento di rifiuti non necessita di iscrizione all'Albo.

Fonte: Circolare n. 11 del 22 novembre 2021

L'iscrizione alla categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (R.U.) quali sottocategorie ricomprende?

L'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (R.U.) include le attività delle sottocategorie da D1 a D6. Le imprese che intendono svolgere anche l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua (sottocategoria D7) dovranno disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

Fonte: Delibera n. 5 del 3/11/2016 e s.m.i

Quali attività sono ricomprese nella categoria 1?

Sono ricomprese nella categoria 1 la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, le sottocategorie dalla D1 alla D7, l'attività di spazzamento meccanizzato e i centri di raccolta.

Fonte: Delibera n. 5 del 3/11/2016 e s.m.i

Ai fini dell'iscrizione in categoria 1, cosa deve intendersi per popolazione complessivamente servita?

In caso di affidamento di servizi in una porzione del territorio comunale o dell’ambito territoriale, per popolazione complessivamente servita deve intendersi la popolazione effettivamente servita, o che si è chiamati a servire nell'ambito dell'affidamento (quindi anche frazione, porzione di Comune o di ambito territoriale) e non quella dell'intero territorio di riferimento (Comune o ambito territoriale).

Fonte: Circolare n. 5 del 2 aprile 2021

Chi garantisce e attesta la formazione del personale di un'impresa iscritta alla categoria 1 - Gestione dei centri di raccolta.

Solamente il responsabile tecnico.

Fonte: Delibera n. 2 del 20 luglio 2009

È possibile trasportare i rifiuti di cui ai CER 20.03.04 e 20.03.06 con l'iscrizione alla cat. 1?

No, è necessaria l'iscrizione alle categoria 4 essendo classificati rifiuti speciali. Tuttavia, le imprese che al 21 dicembre 2021 sono già iscritte in Categoria 1 e hanno tali codici riportati nei provvedimenti d'iscrizione, possono continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei rispettivi provvedimenti.

Fonte: Circolare 14 del 21 dicembre 2021

... Segue in allegato

Fonte: Albo nazionale gestori ambientali

Collegati

Allegati (Riservati) Abbonati Ambiente
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (FAQ Albo nazionale gestori ambientali)
FAQ Albo nazionale gestori ambientali
Certifico Srl - Rev. 1.0 2026
Abbonati Ambiente
IT 376 kB 32
Scarica il file (FAQ Albo nazionale gestori ambientali)
FAQ Albo nazionale gestori ambientali
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
Abbonati Ambiente
IT 256 kB 154

Articoli correlati Ambiente

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024