Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione del 13 maggio 2022 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2023, il 2024 e il 2025, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601
GU L 137/12 del 16.5.2022
Entrata in vigore il 1° gennaio 2023
Pubblicato nella GU L 95/28 del 4.4.2023 il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 della Commissione del 3 aprile 2023 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2024, il 2025 e il 2026, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741
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Articolo 1
Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.
Il numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare è quello stabilito nell’allegato II.
Articolo 2
1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.
La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.
2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I del presente regolamento, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.
Articolo 3
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2023, 2024 e 2025 rispettivamente entro il 31 agosto 2024, 2025 e 2026 nel formato elettronico previsto dall’Autorità.
Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
Articolo 4
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 è abrogato.
Per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2022, esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1° settembre 2023.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
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Collegati
Regolamento (UE) n. 528/2012 Biocidi (BPR)
Regolamento (CE) n.1107/2009
Regolamento (CE) n. 396/2005
EU Pesticides database