Regolamento (CE) n. 1497/2007
Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione del 18 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, ...
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione del 13 maggio 2022 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2023, il 2024 e il 2025, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601
GU L 137/12 del 16.5.2022
Entrata in vigore il 1° gennaio 2023
Pubblicato nella GU L 95/28 del 4.4.2023 il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 della Commissione del 3 aprile 2023 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2024, il 2025 e il 2026, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741
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Articolo 1
Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.
Il numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare è quello stabilito nell’allegato II.
Articolo 2
1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.
La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.
2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I del presente regolamento, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.
Articolo 3
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2023, 2024 e 2025 rispettivamente entro il 31 agosto 2024, 2025 e 2026 nel formato elettronico previsto dall’Autorità.
Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
Articolo 4
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 è abrogato.
Per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2022, esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1° settembre 2023.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
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Collegati
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ID 24951 | 21.11.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante mod...

Questa Linea Guida per la Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nasce come prodotto di un progetto finanziato dal Centro nazionale di Controllo Malattie ...
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