Strategia nazionale contro la povertà energetica / Note
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Strategia nazionale contro la povertà energetica / Note
ID 16511 | 29.04.2022 / Allegato documento
Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34, all'Art. 3.bis la modifica dell'Art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 Decreto Efficienza energetica (DEE), con l'introduzione del comma 6.bis che prevede la predisposizione di un piano per la "Strategia nazionale contro la povertà energetica" che stabilisce obiettivi indicativi periodici per l’elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo al fine di contrastare la povertà energetica.
Il MITE con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (29 aprile 2022) individua lo schema della Strategia.
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Art. 3-bis. Strategia nazionale contro la povertà energetica
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:
6 -bis. Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di cui al comma 6, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la povertà energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6 -bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l’elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l’integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell’ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.
6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis è sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un’ampia partecipazione, per la valutazione dell’aggiornamento della Strategia medesima.
6-quinquies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis , 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6 -bis è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 11 Clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica
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6. L'Osservatorio:
a) propone al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA misure di contrasto alla poverta' energetica, anche attraverso azioni di comunicazione, formazione e assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi dei portatori di interesse;
b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio del fenomeno della poverta' energetica a livello nazionale, anche ai fini della comunicazione integrata sulla poverta' energetica di cui all'articolo 24, del regolamento (UE) 2018/1999;
c) anche ai fini di cui alla lettera b) del presente comma, elabora criteri per l'elaborazione del numero di famiglie in condizioni di poverta' energetica.
6 -bis. Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di cui al comma 6, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la povertà energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6 -bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l’elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l’integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell’ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.
6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis è sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un’ampia partecipazione, per la valutazione dell’aggiornamento della Strategia medesima.
6-quinquies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis , 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6 -bis è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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