Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) 2030
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Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) 2030
ID 16424 | 19.04.2022 / In allegato Piano nazionale - Parere CU - Esito Cipess
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) 2030 che il 16 marzo 2022 aveva ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata. Si conclude così il percorso approvativo del Piano che ha l’obiettivo di ridurre del 50% entro il 2030 le vittime e i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019. Vengono definite linee strategiche generali di intervento su governance della sicurezza, infrastrutture, veicoli e comportamenti, e linee specifiche per le categorie a maggior rischio.
Il PNSS individua interventi di competenza sia delle amministrazioni centrali, alle quali spettano le proposte legislative, le misure di potenziamento dei controlli, gli interventi per migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, le campagne di comunicazione e i progetti di educazione stradale, sia delle amministrazioni locali per gli interventi mirati sui territori. In particolare, tra le azioni indicate nel Piano per limitare o annullare i fattori di rischio si segnalano: l’aumento delle zone con limite di velocità a 30 Km/h nei centri urbani, l’aggiornamento dei criteri di progettazione delle strade, una manutenzione programmata, l’impiego di sistemi di monitoraggio strumentale avanzato in linea con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, il miglioramento dello stato di illuminazione delle strade, soprattutto in prossimità degli attraversamenti, la realizzazione di piste ciclabili per agevolare gli spostamenti con i mezzi di mobilità dolce. Il PNSS 2030 assume tra gli obiettivi anche la promozione di dotazioni di sicurezza e applicazione di nuove tecnologie per rendere i veicoli più sicuri.
Con i successivi cinque ‘programmi di attuazione’ specifici in cui sarà articolato il Piano, verranno concordati con gli enti centrali e territoriali i criteri di riparto delle risorse disponibili per far sì che esse siano utilizzate per realizzare gli interventi più efficaci in termini di riduzione dell’incidentalità. Nel PNSS 2030 è prevista inoltre l’attivazione di un sistema di monitoraggio, al fine di valutare i risultati delle azioni avviate e procedere a eventuali aggiornamenti del Documento.
Nella seduta odierna il Cipess ha anche approvato importanti progetti che riguardano il trasporto rapido costiero Rimini-Fiera Cattolica, il secondo lotto del progetto integrato della mobilità bolognese (Pimbo), la tratta Lingotto-Bengasi della linea 1 della metropolitana leggera automatica di Torino. Sono anche state svolte due informative: una sullo stato di attuazione dell’intervento ‘Cintura di Torino e connessione alla linea Torino-Lione, l’altra sullo stato dell’iter procedurale della concessione autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno.
Fonte: MIMS
Art. 32 Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale
1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al "Piano di sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione delle Comunita' europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione c l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, ti dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanita', definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e' elevata al 15 per cento. I relativi, importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalita' previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.
All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno l999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalita' e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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