Corte Costituzionale sentenza n. 87/2022
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Corte Costituzionale sentenza n. 87/2022
ID 14316 | 14.04.2022
(G.U. n. 14 del 06/04/2022)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Esecuzione forzata - Procedure esecutive per il pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore - Inefficacia di quelle effettuate dal 25 ottobre 2020 al 25 dicembre 2020, per effetto delle misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Irragionevolezza e violazione del principio di tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale parziale.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, promosso dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale ordinario di Treviso nel procedimento vertente tra il Condominio A. P. A. e L. B., con ordinanza del 18 marzo 2021, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2021. Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.
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PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
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