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Imprese energivore: incentivi 2022 / Quadro normativo

ID 16375 | | Visite: 4562 | News ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/16375

Imprese energivore   Incentivi 2022   Quadro normativo 

Imprese energivore: incentivi 2022 / Quadro normativo

ID 16375 | 11.04.2022 / Documento completo allegato

Incentivi per le imprese energivore, estratti dai Decreti 2022 (in vigore allo stato data news, aggiornamenti in divenire):

1. Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 / convertito Legge 28 marzo 2022 n. 25 (Sostegni ter)
2. Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 / --- (Contenimento costi energia)
3. Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 / --- (Crisi Ucraina)
_______

Quali sono le Imprese energivore

DM 21 dicembre 2017:

Dal 1° gennaio 2018 vengono classificate a forte consumo di energia le imprese che:

- abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno (1.000.000KWh/anno considerando anche l’autoconsumo da impianti di produzione da fonti rinnovabili) nel periodo di riferimento, intendendo per ciascun anno di competenza N il triennio che va da N-4 a N-2 (DM 21 dicembre 2017, art. 3), (per la dichiarazione 2022 il triennio di riferimento sarebbe stato 2018-2019-2020, con Delibera 479/2021/R/EEL è stato però esclusa l’annualità 2020 a seguito delle conseguenze economiche, finanziare e di consumo che la pandemia di Covid-19 ha fatto registrare nell’anno 2020)

e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01) (DM 21 dicembre 2017 art. 3);
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL non inferiore al 20% (DM 21 dicembre 2017 art. 3);
c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013 o 2014 dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (DM 21 dicembre 2017 art. 3);

e che:

- non accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (DM 21 dicembre 2017 art. 3).
...

Vedi il Documento:

1.

Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 / convertito Legge 28 marzo 2022 n. 25 (Decreto Sostegni ter)

Art. 15. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all’anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario;
b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative indicate all’articolo 18, comma 1;
c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell’articolo 32.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l’utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al comma 1 risulti inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.

2.

Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (Contenimento costi energia)

Art. 4. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.

Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 (Crisi Ucraina)

Art. 5. Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.

2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.
...

Art. 9. Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale

1. I crediti d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Sostegni ter), e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Contenimento costi energia elettrica e gas), riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122- bis , comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122 -bis , nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Art. 10. Imprese energivore di interesse strategico

1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell’emittente destinato all’attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6 -bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l’organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell’organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo.».

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