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Decreto 29 marzo 2022

ID 16326 | | Visite: 5432 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/16326

Decreto 29 marzo 2022

Decreto 29 marzo 2022 / Rapporto biennale personale maschile e femminile aziende > 50 dip. (1a Scad. 14.10.2022)

ID 16326 | 17.05.2022 / In allegato Decreto interministeriale 29 marzo 2022

Decreto abrogato

Decreto abrogato dal Decreto interministeriale 03 giugno 2024 in data 4 Giugno 2024.

Pubblicato dal MLPS, in data 17 maggio 2022, il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022, decreto per presentazione rapporto biennale situazione personale maschile e femminile.

In attuazione dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla legge 5 novembre 2021 n. 162, il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022, firmato di concerto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando e dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell'allegato A del Decreto, attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.itentro il 30 settembre 2022 (*) (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).
Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e al CNEL.

L'applicativo informatico sarà operativo dal 23 giugno 2022.

(*) Scadenza prorogata per il Biennio 2020-2021 al 14.10.2022

Adottato il Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 28.09.2022, che modifica il Decreto Interministeriale del  29 marzo 2022 pubblicato sul sito istituzionale in data 17 maggio 2022 (con avviso in Gazzetta Ufficiale datato 28 maggio 2022), relativo alla compilazione del Rapporto biennale sulla situazione personale maschile e femminile,  con il quale si prevede una proroga del termine previsto all'art. 5, comma 1, primo periodo di tale DI.

Tale termine è differito al 14 ottobre 2022, a seguito di segnalazioni che riportano difficoltà nella compilazione del Rapporto, dovute a rallentamenti sul sistema, generati dal grande flusso di aziende che negli ultimi giorni sta definendo l'adempimento.

...

La legge 5 novembre 2021 n. 162 ha portato l'obbligo di redazione per le aziende da 100 a 50 dipendenti.
Scadenze

Anno riferimento Scadenza
Biennio 2020-2021 30 settembre 2022 - prorogata al 14 Ottobre 2022
A regime 30 aprile dell’anno successivo al biennio di riferimento

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
.
..

Art. 46. Rapporto sulla situazione del personale (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalita' previste dal presente articolo.

2. Il rapporto di cui al comma 1 e' redatto in modalita' esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parita', che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parita', al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai consiglieri di parita' delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita', definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonche' l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennita', anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identita' del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi' essere raggruppati per aree omogenee;
b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
c) le modalita' di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto.

3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresi' le modalita' di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parita', entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonche' le modalita' di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e' disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attivita', verifica la veridicita' dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

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