Dichiarazione PRTR 2022 (dati 2021) | Entro il 30 Aprile 2022
Dichiarazione PRTR 2022 (dati 2021) - Acquisizione di dati relativi all’anno di riferimento 2021
Si avvisano i Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art.4 DPR 157/2011 (che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006) che la comunicazione dei dati 2021 NON avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it , l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo. Si precisa che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.
Scadenza per l’invio dei dati è il 30 aprile 2022.
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Art. 4. Obblighi dei gestori
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all’anno precedente all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorità competente di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto.
Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.
2. L’allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalità della comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.
GU n. 224 del 26.9.2011
Si richiede pertanto ai suddetti Gestori di osservare le seguenti modalità di invio dei dati 2021:
- compilare il modulo in formato excel che riproduce le schede della dichiarazione PRTR. È necessario compilare un file excel per ciascuno stabilimento dichiarante. La dichiarazione deve essere relativa a tutti i 12 mesi dell’anno di riferimento, pertanto nel caso di
acquisizioni o cambi di ragione sociale nel corso dell’anno di riferimento, l’ultimo intestatario in ordine di tempo si fa carico della dichiarazione per l’intero anno di riferimento
- applicare la firma digitale valida (basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del DL 82/2005) al modulo formato excel compilato, ottenendo così il file con estensione .p7m da allegare al messaggio di posta elettronica certificata
- Rinominare il file P7M indicando “PRTR2022_RagioneSociale_Provincia” es. per la ditta Rossi spa, a Roma, indicare “PRTR2022_Rossispa_RM.xlsx.p7m”
- Inviare il messaggio di posta elettronica certificata con oggetto “Dichiarazione PRTR 2022 Ragione sociale, Provincia” (es. “Dichiarazione PRTR 2022 Rossi spa, RM”) con allegata la dichiarazione in formato p7m ai seguenti destinatari:
- Indirizzo PEC dell’ISPRA: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
" data-subject="">');
document.write(addy_text7280);
document.write('<\/a>');
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(solo per l’invio della dichiarazione PRTR)
- Indirizzo PEC della propria Autorità Competente (vedi tabella).
Regolamento (CE) 166/2006
Articolo 5 Comunicazione dei dati da parte dei gestori
1. Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato comunica all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:
a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'allegato II;
b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato all'articolo 6, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;
c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b. Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all'allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato, comunica all'autorità competente le informazioni per identificare il complesso a norma dell'allegato III, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell'autorità competente. Per le operazioni frutto di misurazioni o di calcoli occorre precisare il metodo di analisi e/o il metodo di calcolo utilizzato. Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma della lettera a) del presente paragrafo, comprendono tutte le emissioni provenienti da tutte le fonti incluse nell'allegato I nel sito del complesso.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie.
Al momento di fornire queste informazioni i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali.
3. Il gestore di ciascun complesso raccoglie con frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.
4. Nell'elaborare la relazione il gestore interessato utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste siano disponibili.
5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi a ISPRA:
Andrea Gagna
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Fonte: ISPRA
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