Delibera 348/18/CONS
Misure attuative per la corretta applicazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali
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Il quadro giuridico di riferimento
Tali norme, disciplinano il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta e di stipulare accordi con tali fornitori di servizi di accesso a Internet che non limitino l’esercizio di tale diritto, nonché il divieto per i fornitori di servizi di accesso a Internet (anche “ISP”) di effettuare discriminazioni di traffico in base alle applicazioni, ai servizi utilizzati o forniti, o alle apparecchiature terminali utilizzate. Gli Orientamenti del BEREC chiariscono, a loro volta, cosa debba intendersi per apparecchiature terminali, rimandando alla definizione di cui alla direttiva 2008/63/CE e precisando che il diritto di scegliere una data apparecchiatura terminale riguarda le apparecchiature connesse all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni che, secondo il BEREC, coincide con il punto terminale di una rete, ossia il “il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione”, così come definito dall’articolo 2, lettera d-bis) della direttiva 2002/21/CE.
Gli Orientamenti del BEREC prevedono che per valutare il rispetto del principio di libertà di scelta delle apparecchiature terminali, le ANR dovrebbero innanzitutto verificare se un ISP che fornisce apparecchiature per i suoi abbonati limiti la possibilità degli utenti finali di sostituire tale apparecchiatura con una propria, verificando se sussistano ragioni tecniche oggettive per ritenere l’apparecchiatura fornita dall’ISP parte della sua rete e, dunque, obbligatoria. Se tali ragioni non vengono riscontrate e se la scelta degli utenti di utilizzare una propria apparecchiatura è limitata, allora la pratica commerciale è da ritenersi in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 3 del Regolamento.
I router dotati di modem utilizzati quali apparecchiature intermedie verso i device (dispositivi come ad es. computer, tablet, telefoni, etc.), ovvero utilizzati dagli utenti anche per realizzare una rete privata che si interconnette con la rete pubblica, rientrano nella definizione di “apparecchiature terminali” di cui all’articolo 1, lett. a), n. 1), del d.lgs. n. 198/2010, con il quale è stata recepita la direttiva 2008/63/CE. Nel predetto articolo per “apparecchiature terminali” si intendono, infatti, “le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica”. In particolare, il router realizza un allacciamento indiretto.
Al secondo comma del predetto articolo 1 viene chiarito che “Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione”. A tale libertà si aggiunge la libertà degli utenti finali di scegliere gli apparecchi terminali da utilizzare. Infatti, il considerato n. 3 del citata Direttiva 2008/63/CE riporta che “l'evoluzione delle tecniche e dell'economia ha indotto gli Stati a rivedere il sistema dei diritti speciali o esclusivi nel settore delle telecomunicazioni; in particolare la rapida moltiplicazione dei vari tipi di apparecchiature terminali e la molteplice utilizzazione dei medesimi richiedono che gli utenti possano effettuare una libera scelta tra i medesimi per beneficiare integralmente dei progressi tecnologici nel settore”.
Il principio viene ribadito e ulteriormente giustificato al successivo considerato n. 5 che recita “L’esercizio di questi diritti speciali o esclusivi relativi alle apparecchiature terminali è tale da sfavorire in pratica le apparecchiature provenienti da altri Stati membri, in particolare impedendo agli utenti di scegliere liberamente le apparecchiature di cui hanno bisogno in funzione del prezzo e della qualità, a prescindere dalla loro provenienza. L'esercizio di questi diritti è quindi incompatibile con l'articolo 31 del trattato in tutti gli Stati membri”, nonché dal considerato n. 10 che stabilisce che “Per consentire agli utenti di servirsi delle apparecchiature terminali di loro scelta è necessario conoscere e rendere trasparenti le caratteristiche dell’interfaccia della rete pubblica su cui va allacciata l’apparecchiatura terminale. Quindi gli Stati membri debbono assicurarsi che dette caratteristiche siano pubblicate e che l’interfaccia della rete pubblica sia accessibile all'utente”.
La libertà di scelta degli utenti viene nuovamente ribadita nel Regolamento n. 2015/2120 con riferimento specifico all’accesso ad Internet. Infatti, oltre al già richiamato art. 3, il considerato n. 5 recita “Quando accedono a Internet, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione. I fornitori di servizi di accesso a Internet non dovrebbero imporre restrizioni all’utilizzo di apparecchiature terminali che collegano alla rete oltre a quelle imposte dai fabbricanti o dai distributori di apparecchiature terminali conformemente al diritto dell’Unione”.
[...] segue in allegato
Fonte: AGCOM
Collegati
Dlgs 259/2003 Codice comunicazioni elettroniche | Testo consolidato
Direttiva (UE) 2018/1972
Direttiva 2008/63/CE
Direttiva 2002/21/CE
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