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CEI 11-15: lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in C.A.

ID 15897 | | Visite: 16730 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/15897

CEI 11 15 Lavori sotto tensione su impianti elettrici Categoria II e III in CA

CEI 11-15: lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III C.A.

ID 15897 | 26.02.2022 / Documento completo allegato

Il Documento illustra la norma tecnica CEI 11-15 di riferimento per i lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III. La norma costituisce "presunzione di adeguatezza" a quanto disposto dail D.Lgs. 81/2008 e dal Decreto 4  febbraio  2011 in termini di procedure, attrezzature, riconoscimento dell’idoneità e dell’abilitazione dei lavoratori. Presenti Schemi di sintesi del quadro tecnico-legislativo.

Estratto

CEI 11-15 (2011) Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata

La  presente quarta edizione della Norma italiana CEI 11-15  trae origine dall’esperienza pregressa  nel  settore dei  lavori sotto tensione sviluppatasi in conformità alle precedenti edizioni e fa riferimento imprescindibile alla Norma quadro CEI EN 50110-1 che delinea i tratti essenziali dell’argomento.

La regolamentazione nazionale del settore dei lavori sotto tensione sugli impianti a frequenza industriale  oltre i 1 000 V si  basa sul D.Lgs. 81/2008 (art.  82  comma  1) e in  particolare  sul  Decreto 4  febbraio  2011:  “Definizione  dei  criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”.

D.Lgs. 81/2008

Art. 82 - Lavori sotto tensione 

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).(1)

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
______

(1) Decreto 4  febbraio  2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 83 - Lavori in prossimita' di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. (1) (2) (3) (4)

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. 
______

(1) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I
(2) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III
(3) CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) 
Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali
(4) CEI EN 50110-2 (CEI 11-49) Esercizio degli impianti elettrici - Parte 2: Allegati nazionali

D.Lgs. 81/2008

ALLEGATO IX

(1) (2) (3) (4)

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);

- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;

- sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;

- sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Un (kV) D (m)
≤1 3
1 < Un ≤ 30 3,5
30 < Un ≤132 5
> 132 7


(1) 
CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I

(2) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III
(3) CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) 
Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali
(4) CEI EN 50110-2 (CEI 11-49) Esercizio degli impianti elettrici - Parte 2: Allegati nazionali

Presunzione di adeguatezza

In particolare, la CEI 11-15 costituisce "presunzione di adeguatezza" a quanto disposto dai decreti sopra citati in termini di procedure, attrezzature, riconoscimento dell’idoneità e dell’abilitazione dei lavoratori.

CEI 11 15 Presunzione adeguatezza

Decreto 4 febbraio 2011

Il decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

Decreto 4 febbraio 2011

Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.83 del 11.04.2011)

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

In particolare si applica:

a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalita', di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.

2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche, purche' si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:

a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

Vedi tutto

CEI 11-27 e CEI 11-25 / CEI EN 50110-1 / CEI EN IEC 61472-2

La CEI 11-15 si applica ai lavori sotto tensione sugli impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con  tensione nominale superiore a 1 000 V in c.a e 1 500 V in c.c.

La CEI 11-27 si applica ai lavori su impianti elettrici si applica a tutti i lavori, compreso il lavoro sotto tensione su impianti a tensione fino a 1 000 V  in c.a. e 1 500 V in c.c.

La norma quadro sui lavori sotto tensione (EN) è la CEI EN 50110-1 Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali.

CEI 11 15 Schema 1   Quadro norme tecnico   Lavori sotto tensione

Schema 1 - Quadro norme tecnico “Lavori sotto tensione”
...

[box-note]CEI 11-15
...

2  Campo di applicazione

La  presente  Norma  riguardai  lavori  sotto  tensione  effettuati  su  impianti  elettrici  alimentati  a  frequenza industriale con tensione nominale superiore a 1 kV, da parte di operatori agenti dal suolo,  dai  sostegni  delle  parti  in  tensione,  dalle  parti  in  tensione,  da  supporti  isolanti  e  non,  da  velivoli  e  da  qualsiasi  altra  posizione  atta  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni  generali  per  l’esecuzione  dei  lavori  elettrici  in  sicurezza. Alcuni aspetti dei  lavori sotto  tensione  effettuati in condizioni particolari, che possono discostarsi parzialmente da quelle qui definite, sono inoltre trattati nell’art. 11 ad essi dedicato. Le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche,  purché  si  usino  attrezzature  e  procedure  conformi  alle  norme  tecniche  ed  il  personale  sia  adeguatamente  formato  e  addestrato  non  costituiscono  lavori  sotto tensione:

- manovra  degli  apparecchi di sezionamento, di  interruzione  e  di  regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
- manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati, nelle normali condizioni di esercizio;
- uso di rivelatori  e  comparatori  di  tensione, costruiti   ed   impiegati   nelle   condizioni   specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
- uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
- lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
- utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
- lavori  nei  quali  si  opera  su  componenti  che  fanno  parte  di  macchine  o  apparecchi  alimentati a tensione non superiore a 1 000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

Non costituisce altresì lavoro sotto tensione l'uso di apparecchi ed attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ricerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di  messa  a  terra  e  in  cortocircuito  di  parti  attive  messe  fuori  tensione,  a  condizione  che  vengano  adottate,  a  seguito  di  un’attenta  analisi  del  rischio,  adeguate  precauzioni  per  prevenire che le predette parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di alimentazione.
...

3. Definizioni

Ai  fini  della presente Norma valgono le definizioni della Norma CEI EN 61472, della Norma CEI EN 50110-1 e le seguenti.

NOTA 
Per  agevolare  l’utilizzo  della  presente  Norma,  sono  state  riportate  alcune  definizioni  presenti  nelle  norme  sopra citate.

3.1 commissione di controllo
struttura, individuata  all’interno dell’Azienda autorizzata responsabile  della  procedura di controllo interno, finalizzata  al  monitoraggio  della  corretta  applicazione  di  tutte  le  attività  relative alla conduzione in sicurezza dei lavori sotto tensione.

3.2 parte attiva
conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, è in tensione.

3.3 sistemi di Categoria II (seconda)
sistemi a tensione nominale oltre 1 000 V se in corrente alternata oppure oltre 1 500 V se in corrente continua, fino a 30 kV compresi.

3.4 sistemi di Categoria III (terza)
sistemi a tensione nominale maggiore di 30 kV.

3.5 lavoro sotto tensione
lavoro eseguito su parti attive di un impianto elettrico, che si trovano in tensione o che sono fuori tensione, ma non sono collegate a terra ed in cortocircuito.

È  altresì  lavoro  elettrico  sotto  tensione  ogni  altra  attività  in  cui  il  lavoratore  raggiunga  con  parti  del  suo  corpo,  con  attrezzi,  con  equipaggiamenti  o  con  dispositivi  che  vengono  maneggiati,  l’interno  della  zona  dei  lavori  sotto  tensione  delimitata  dalla  distanza  DL  così  come definita nella Norma CEI EN 50110-1.

3.6 metodo di lavoro sotto tensione a distanza (con aste isolanti) 
metodo di lavoro in cui l’operatore mantiene una distanza specificata dalla parte attiva su cui opera  e  da  tutte  le  altre  parti  a  tensione  diversa  dalla  sua  ed  esegue  il  proprio  lavoro  per  mezzo di aste isolanti. 

3.7 metodo di lavoro sotto tensione a contatto (con guanti isolanti) 
metodo di lavoro in cui l’operatore,  opportunamente  protetto  dal  punto  di  vista  elettrico  con  guanti isolanti, e se necessario con altri indumenti isolanti, esegue il proprio lavoro in diretto contatto fisico con le parti attive in tensione su cui opera. Il lavoro a contatto non è consentito su impianti con tensione nominale superiore a 30 kV.
...

4  Responsabilità

Nel  presente  articolo  si  evidenziano  le  attività  di  cui  sono  responsabili  le  Unità  della  conduzione dell’impianto elettrico (vedere. 3.17) e della realizzazione del lavoro (vedere 3.19)

4.1 Unità della conduzione dell’impianto elettrico

Le responsabilità di tale struttura sono:

a)   predisposizione e realizzazione del piano di lavoro; 
b)   rispondenza ad adempimenti di legge e procedurali;
c)  condivisione  con  l’unità  della  realizzazione  del  lavoro  nella  scelta  metodologica  e  organizzativa del lavoro;
d) consegna dell’impianto al preposto dell’Unità della realizzazione del lavoro con la relativa autorizzazione all’inizio dei lavori;
e) funzione di collegamento tra il preposto al lavoro e le altre funzioni durante il lavoro;
f)  ricezione di conclusione del lavoro dal preposto dell’Unità della realizzazione del lavoro.

4.1.1 Responsabile dell’impianto per i lavori (RI)

Fermo restando quanto definito in 3.18, il responsabile dell’impianto per i lavori, in particolare,  interviene  o  delega  un’altra  persona  per  lo  svolgimento  delle  attività  assegnate  all’Unità di appartenenza di cui ai punti succitati.

4.2  Unità della realizzazione del lavoro

Le responsabilità di tale struttura sono:

a) verifica  preliminare  e  la  condivisione  con  l’unità  della  conduzione  dell’impianto  elettrico  della scelta metodologica e organizzativa del lavoro attraverso un sopralluogo;
b)  predisposizione del piano d’intervento;
c) organizzazione degli operatori;
d) verifica  della  disponibilità  di  procedure,  attrezzature,  dispositivi  di  protezione,  mezzi  di  supporto relativi alla corretta realizzazione del lavoro;
e) esecuzione   del   lavoro; 
f)  verifica della formazione e abilitazione dei componenti la squadra “lavori sotto tensione”.

4.2.1 Preposto al lavoro (PL)

Il preposto al lavoro sovrintende ai lavori ed è, a tale titolo, responsabile di quanto segue:

-  recepimento e condivisione del piano di intervento;
- conduzione operativa dei lavori secondo il piano d’intervento;
- verifica  all’inizio  e  durante  l’attività,  della  sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  piano  d’intervento;
- assegnazione dei compiti ai diversi operatori;
- illustrazione  degli  obiettivi  dell’intervento  e  dei  compiti  assegnati,  eventualmente  coadiuvato da liste di controllo;
- disposizione spaziale di uomini e mezzi;
- controllo  del  comportamento  del  personale,  anche  in  relazione  all’uso  di  attrezzature  e  DPI;
- funzione di collegamento con il responsabile dell’impianto e con le altre figure interessate ai lavori;
- decisioni  concernenti  l’inizio,  la  continuazione,  la  sospensione,  la  ripresa,  il  termine  dei  lavori, anche in riferimento alle condizioni atmosferiche;
- valutare  e  giudicare  le  condizioni  di  sicurezza  per  cui  i  lavori  possono  essere  effettuati,  con   particolare   riferimento   a   condizioni   atmosferiche,   frazionamento   dell’isolamento,   sovratensioni, scelta delle distanze e metodologia da adottare;
- verifica  dell’efficacia  delle  comunicazioni sia con il responsabile dell’impianto sia con i posti di presidio da dove è possibile compiere  manovre  su  ogni  interruttore  a  tutte  le  estremità dell’impianto su cui si deve lavorare. 

Se  lo  ritiene  opportuno,  all’inizio  dei  lavori  e  durante  lo  svolgimento  degli  stessi,  il  preposto,  impiegando i mezzi a sua disposizione, fa effettuare la misura delle distanze da rispettare nel corso dell’intervento e la loro applicabilità alla situazione reale. 

Il preposto al lavoro opera normalmente al suolo. In caso contrario, egli deve mantenere una posizione che gli consenta di poter controllare i reali movimenti degli operatori che dirige. Il preposto al lavoro consente l’accesso alle zone interessate ai lavori sotto tensione solo agli operatori  abilitati  a  tale  compito.  Verifica  che  soltanto  i  lavoratori  che  hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni,  comprese  quelle  da  adottare  in  caso  di  emergenza,  accedano  alle  zone  che li espongono al rischio tipico dei lavori sotto tensione.

Il  preposto  al  lavoro  frequenta  appositi  corsi  di  formazione  e  segnala  tempestivamente  al  responsabile  dell’Unità  della  realizzazione  del  lavoro  eventuali  deficienze  dei  mezzi  e  delle  attrezzature e DPI e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

5  Organizzazione e controllo

5.1 Generalità

Per l’esecuzione di lavori sotto tensione è necessario attuare un’organizzazione che funzioni con  un  regime  particolare. L’elevato  livello  di  qualità  richiesto  per  garantire  la  sicurezza  e  l’efficacia dei lavori sotto tensione impone adozione di regole per le persone, per le strutture, per  le  procedure  e  per  i  sistemi  in  grado  di  assicurare  in  ogni  caso  con  chiarezza  il  corretto  funzionamento  di  tutta  l’organizzazione.  Devono  essere  previste  procedure  particolari  per  garantire nel tempo il mantenimento del livello di qualità richiesto e impediscano la perdita di controllo del processo.

a)  Per quanto suddetto, l’azienda deve:

- istituire  un  sistema  di  gestione  della  sicurezza  al  fine  di  eliminare  o  ridurre  i  rischi  associati alle proprie attività;
- attuare,  mantenere  e  migliorare  continuamente  il  proprio  sistema  di  gestione  della  sicurezza;
- assicurarsi di essere conforme alla politica della sicurezza dichiarata;
- essere in grado di dimostrare tale conformità.

b)  L’azienda deve instaurare e promuovere una politica della sicurezza che, fermo restando il rispetto della legislazione vigente in materia, sia basata sui seguenti principi:

-  essere appropriata alla natura ed all’entità dei rischi presenti in azienda;
- includere un impegno al miglioramento continuo;
- essere adeguatamente documentata e condivisa con tutto il personale.

c)  L’azienda  deve  documentare  e  tenere  aggiornata  la  documentazione  sufficiente  per  assicurare  che  il  proprio  sistema  di  gestione  della  sicurezza  possa  essere  compreso  e  applicato in modo efficace ed efficiente. A tal fine deve predisporre almeno:

-  un  documento  (Manuale)  contenente  la  visione  d’insieme  della  documentazione  del  sistema di gestione della sicurezza;
- i registri, gli elenchi generali e gli indici dei documenti;
- le  procedure;
-  le istruzioni di lavoro.

L’azienda, ai fini della gestione  della  documentazione  del  sistema  (Manuale, Procedure,  Istruzioni,  Registri,  ecc.)  ha  facoltà  di  scegliere  il  supporto  più  idoneo  alla  propria   organizzazione (cartaceo, informatico, ecc.).

NOTA
Ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, si potrebbe far riferimento alle Linee guida UNI-INAIL (SGLS) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001, opportunamente adattati.
...

6 .Procedure di lavoro

6.1 Generalità

L'azienda  deve  predisporre  ed  applicare  idonee  procedure  per  la  corretta  conduzione  dei  lavori sotto tensione, delle attrezzature e dei DPI al fine di garantire che i criteri ed i requisiti di sicurezza specificati siano soddisfatti.

In  particolare,  le  procedure  devono  definire  l’organizzazione  decisionale  ed  esecutiva  dei  lavori.  Devono altresì individuare in dettaglio, in relazione al livello di complessità organizzativa delle aziende interessate, i rapporti tra le persone al fine di realizzare al meglio le condizioni di sicurezza.

L'azienda deve predisporre  procedure  documentate coerenti con i requisiti  della  presente Norma e con la propria politica dichiarata per la sicurezza.

Le  procedure  devono  essere  predisposte   e documentate  in  modo  da  identificare, documentare, riesaminare approfonditamente ed approvare tutti i cambiamenti e le modifiche.

Le stesse devono riportare la data dell'ultima revisione ed il responsabile che l'ha effettuata.

Devono  essere  documentate  in  modo  ordinato  e  sistematico,  per  quanto  possibile  redatte  in  modo  semplice,  chiaro  e  comprensibile  al  fine  di  consentire  a  tutti  una  immediata  e  univoca  interpretazione.
...

7 Attrezzatura e DPI
...

8 Effettuazione dei lavori
...

9 Distanze elettriche
...

10 Formazione, idoneità e abilitazione del personale operativo
...

11 Casi particolari
...
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Bolletta dei clienti finali di energia   dal 1 Lugliop 2025
Nov 20, 2024 55

Delibera 315/2024/R/com: Bolletta dei clienti finali di energia 2025

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Delibera 315/2024/R/com - Bolletta dei clienti finali di energia 2025 - dal 1° luglio 2025 ID 22973 | 20.11.2024 / In allegato Delibera 315/2024/R/com Delibera 315 2024/R/comDelibera 315 2024/R/com - Allegato ADelibera 315 2024/R/com - Relazione AIR______ ARERA, con la Delibera 315/2024/R/com del… Leggi tutto
Nov 20, 2024 63

Delibera ARERA 01 ottobre 2024 395/2024/R/com

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Delibera ARERA 01 ottobre 2024 395/2024/R/com / Tutela stipula contratti tefefonici luce/gas - Aggiornamento Codice condotta commerciale ID 22972 | 20.11.2024 / In allegato Contratti di fornitura luce/gas: aggiornamento codice di condotta commerciale stipula contratti via telefono Dal primo gennaio… Leggi tutto
Nov 20, 2024 47

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 ID 22971 | 20.11.2024 Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»… Leggi tutto
Nov 20, 2024 51

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Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 ID 22970 | 20.11.2024 Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas… Leggi tutto

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