Regolamento (UE) 2024/1991

Regolamento (UE) 2024/1991 / Ripristino della natura
ID 22337 | 29.07.2024
Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modif...
Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR
(Misura M2C4, investimento 3.4) per l’adozione del Piano d’azione e check-list di verifica)
Il Ministero della Transizione ecologica ha definito i criteri per gli interventi di bonifica coi fondi del PNRR dei cosiddetti “siti orfani”, cioè quei siti contaminati che non siano stati bonificati dai responsabili o dai proprietari dei terreni, perché sconosciuti o inadempienti. In base a questi criteri, stabiliti con un decreto dalla Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, le Regioni potranno presentare proposte progettuali di bonifica da finanziare sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Tra i criteri fissati dal decreto ci sono il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR, che hanno come obiettivo ultimo la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie di suolo interessata dagli interventi che verranno ammessi a finanziamento, coerenza con le normative nazionale e comunitaria, il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”, l’attuazione da parte di un soggetto pubblico con specifici requisiti, la conclusione degli interventi entro il 31 marzo 2026.
Il PNRR stanzia 500 milioni di euro per la bonifica dei siti orfani, con la misura M2C4 3.4. L’elenco dei siti suscettibili di risanamento è già stato approvato nel novembre dell’anno scorso con un decreto dell’allora Direzione Risanamento Ambientale del MiTE (Decreto direttoriale n. 222 del 22 novembre 2021). Il decreto n. 15 del 23 febbraio 2022 emanato dalla nuova Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle Risorse Idriche fissa i criteri per la valutazione delle proposte progettuali presentate dalle Regioni. Il prossimo passo, previsto dal PNRR, è la redazione di uno specifico Piano d’azione che nell’ambito dell’elenco dei siti individui gli specifici progetti da finanziare secondo un criterio di riparto tra le singole regioni, pure approvato dal decreto. Seguiranno specifici accordi di programma con le singole regioni volti a definire il cronoprogramma degli interventi e le modalità di monitoraggio e rendicontazione.
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Fonte: MITE
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