Decreto 29 dicembre 2021
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Decreto 29 dicembre 2021 / Contributi familiari deceduti Covid-19 Forze armate
Individuazione soggetti beneficiari e misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta o come concausa, del contagio da COVID-19.
(GU n.42 del 19.02.2022)
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua le misure per l’attribuzione del contributo economico previsto in favore dei familiari del personale delle Forze armate, ivi compresa l’Arma dei Carabinieri, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, ai sensi dell’art. 74 -ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Per «stato di emergenza» si intende lo stato di emergenza dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato da successivi atti emanati dal Governo.
Art. 2. Determinazione del contributo
1. Il contributo economico è pari ad euro 25.000,00 per evento luttuoso ed è corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 3 del presente decreto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con l’equo indennizzo di cui all’art. 1882 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonché, fino a concorrenza, con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione, conferite o conferibili, in ragione delle medesime circostanze.
Art. 3. Individuazione dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all’art. 2 sono i familiari del personale delle Forze armate, ivi compresa l’Arma dei Carabinieri, deceduto nelle circostanze di cui all’art. 1, comma 1, secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle.
Fermo restando l’ordine sopraindicato per le categorie di cui alle lettere a) , b) , e c) , nell’ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
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