Schema di decreto categorie di interventi nei SIN che non necessitano di valutazione del MiTE
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Schema di decreto disciplinante le categorie di interventi nei SIN che non necessitano di valutazione del MiTE
ID 15479 | 17.01.2022 / In allegato schema di decreto
La ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale ha predisposto uno schema di regolamento ministeriale che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 242-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, intende disciplinare le categorie di interventi nei SIN che non necessitano della valutazione di cui al comma 2 dello stesso articolo, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.
Le osservazioni dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il termine fissato al 4 febbraio 2022, e dovranno riportare nell’oggetto la dicitura Osservazioni sullo schema di regolamento di cui all’art. 242 ter, comma 3, del D.Lgs 152/2006.
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Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
[...] co. 3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo.
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