Ordinanza CC n.39034 del 9 dicembre 2021
ID 15429 | | Visite: 1280 | Giurisprudenza Costruzioni | Permalink: https://www.certifico.com/id/15429 |
Ordinanza CC n.39034 del 9 dicembre 2021
Una scala esterna non può essere ricondotta alla nozione di "volume tecnico", in quanto essa non è destinata a contenere impianti serventi dell'edificio principale, ma ne costituisce parte integranteper cui deve rispettare le distanze tra edifici.
In proposito, merita di essere ribadito il principio secondo cui "In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi -quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore- di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce -come il vano scale- parte integrante del fabbricato. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'altezza dell'edificio, va computato il torrino della cassa scale, la cui prosecuzione al di sopra della linea di gronda del fabbricato integra una sopraelevazione utile per la definizione concreta delle distanze legali tra gli edifici come stabilite dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'immobile, senza che assumano rilievo eventuali disposizioni contenute in circolari amministrative, che costituiscono espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell'attività dell'amministrazione ma non sono fonte di diritto, né di interpretazione della legge".
Né assume rilevanza la circostanza che, nel caso specifico, non si tratti della scala interna dell'edificio, ma di quella esterna di emergenza. In entrambi i casi, infatti, il manufatto di cui si discute non è destinato ad ospitare impianti a servizio dell'edificio principale, ma ne costituisce parte integrante, o in quanto originariamente destinata a suo servizio -nel caso della scala "principale"- o in quanto resasi necessaria a seguito di intervento normativo o diversa destinazione dell'edificio al quale accede -nel caso della scala antincendio realizzata all'esterno dell'immobile, ma stabilmente infissa al suolo e collegata all'edificio.
E' opportuno ribadire che il concetto di volume tecnico non si estende alle strutture del fabbricato, principali o accessorie, ma riguarda soltanto i manufatti destinati ad accogliere parti degli impianti a servizio dello stesso. La scala, pertanto, ancorché esterna, in quanto funzionale all'uso dell'edificio, ne costituisce parte integrante e dunque non rientra nel suindicato concetto di volume tecnico.
Tags: Costruzioni Sentenze